STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE Titolo I PRINCIPI GENERALI Art. 1 (Istituzione e fini). - 1. L'Universita' degli studi di Udine, di seguito denominata "Universita'", istituita con legge 8 agosto 1977, n.546, art. 26, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con cio' allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli. Art. 2 (Autonomia dell'Universita', liberta' della ricerca, dell'insegnamento e dello studio). - 1. L'Universita', dotata di personalita' giuridica, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile. 2. L'Universita', nel perseguire i propri fini istituzionali, assicura liberta' di ricerca, di insegnamento e di studio secondo il dettato costituzionale, in conformita' esclusivamente alle norme leg- islative che fanno espresso riferimento alle universita' statali e in applicazione del presente statuto. 3. Tutte le discipline hanno pari dignita'. Art. 3 (Modi di attuazione dei propri fini istituzionali). - 1. Per realizzare i propri obiettivi, l'Universita' sviluppa la ricerca scientifica e svolge attivita' didattiche, sperimentali e assistenziali ad essa collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri. 2. L'Universita' si organizza in strutture di ricerca, di didattica e di servizio. 3. Le attivita' e le funzioni di queste strutture e degli organi di governo sono disciplinate dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti approvati secondo le procedure in esso previste. 4. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative. 5. Per favorire il confronto sui problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Universita' garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie sedi. Art. 4 (Ricerca scientifica). - 1. L'attivita' di ricerca, che trova nell'Universita' la sua sede primaria, e' compito qualificante di ogni docente e ricercatore universitario. 2. L'Universita', al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata. Art. 5 (Didattica). - 1. L'insegnamento deve promuovere la preparazione culturale dello studente e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio che questi intende conseguire. 2. L'Universita' svolge attivita' didattica per il conferimento dei seguenti titoli: a) diploma universitario; b) diploma di laurea; c) diploma di specializzazione; d) dottorato di ricerca. 3. I docenti svolgono le attivita' di insegnamento e di accertamento, coordinate nell'ambito delle strutture didattiche, al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati. 4. Gli studenti frequentano le lezioni e partecipano alle altre attivita' previste dalle strutture didattiche scegliendo l'indirizzo di studio e i corsi da seguire, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti. Art. 6 (Altre attivita' istituzionali). - 1. L'Universita' istituisce e promuove attivita' di formazione, aggiornamento e perfezionamento culturali, scientifiche, tecniche e professionali rivolte anche a soggetti esterni. 2. In particolare: a) organizza incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio e per l'iscrizione ai corsi post-laurea; b) promuove ed organizza l'aggiornamento del proprio personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo le proprie esigenze e in conformita' alle norme vigenti; c) istituisce corsi di perfezionamento post-laurea; d) svolge corsi di aggiornamento e di specializzazione per il personale delle scuole di ogni ordine e grado; e) partecipa ad iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse anche da istituzioni ed enti esterni. 3. Per i corsi previsti dal presente articolo l'Universita' puo' rilasciare specifici attestati. 4. L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore dei terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni. 5. L'Universita' promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative dirette ad assicurare al personale docente e non docente e agli studenti servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di stu- dio e di lavoro. Art. 7 (Rapporti internazionali). - 1. L'Universita' collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione, avendo particolare attenzione a quelli rivolti ai Paesi meno sviluppati. 2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Universita': a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; b) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica. 3. L'Universita' provvede a strutture per l'ospitalita' anche in collaborazione con altri enti, specialmente con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio. Titolo II SOGGETTI Art. 8 (Comunita' universitaria). - 1. L'Universita' e' una comunita' di persone che, secondo le specifiche funzioni e competenze, concorrono a realizzarne i fini istituzionali. 2. Fanno parte della comunita' universitaria i docenti, i ricercatori, il personale non docente, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Universita'. 3. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignita' secondo le funzioni previste dalla normativa vigente nel rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri. 4. I componenti la comunita' universitaria sono liberi di costituire associazioni e gruppi che potranno essere riconosciuti come soggetti dall'Universita'. Art. 9 (Docenti e ricercatori). - 1. Sono docenti di prima e seconda fascia e ricercatori dell'Universita' coloro che, in conformita' alle procedure previste dalla normativa vigente, ricoprono uno dei posti in organico per il corrispondente ruolo. 2. Ai docenti e ai ricercatori viene garantita la liberta' di insegnamento e di ricerca. 3. I docenti e i ricercatori confermati hanno diritto di accedere a specifici fondi posti a bilancio per la ricerca. 4. Secondo i compiti previsti per ciascun ruolo o funzione, i docenti e i ricercatori sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l'insegnamento, le prove di esame e la ricerca. 5. I docenti e i ricercatori sono altresi' tenuti a contribuire al funzionamento dell'Universita' partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della ricerca e di governo. Art. 10 (Personale dirigente e tecnico-amministrativo). - 1. Fanno parte del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Universita' i dipendenti inquadrati nei rispettivi ruoli in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente. 2. L'Universita' definisce, nella sua autonomia, la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali. 3. L'Universita', per rispondere a esigenze specifiche e specialistiche, sulla base di relazioni tecniche anche concernenti la copertura della spesa, puo' temporaneamente utilizzare personale esterno mediante appositi contratti e convenzioni. 4. Il direttore amministrativo e' responsabile della legalita' dei provvedimenti amministrativi, del funzionamento degli uffici e dei servizi e dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo centrali e delle strutture. 5. L'incarico di direttore amministrativo, di durata triennale rinnovabile, e' attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore, ad un dirigente dell'Universita' ovvero, previo nulla-osta dell'amministrazione di provenienza, a dirigente di altra sede universitaria o di altro ente. 6. Il direttore amministrativo puo' proporre la nomina di un vice direttore amministrativo con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento, indicandolo tra i dirigenti o funzionari piu' alti in grado. Il vice direttore amministrativo e' nominato con decreto del rettore. 7. Il personale dirigente assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi cui e' preposto. 8. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'amministrazione centrale e delle altre strutture dell'Universita' ai quali e' assegnato sulla base di quanto previsto dallo stato giuridico, dalla contrattazione collettiva e dagli accordi siglati con l'amministrazione universitaria. 9. Il personale partecipa alla gestione dell'Universita' attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali ove previsto dal presente statuto. 10. Al personale viene garantito il periodico aggiornamento professionale necessario all'espletamento dei propri compiti istituzionali. 11. Il personale e' tenuto ad assicurare il proprio impegno nel settore cui e' assegnato per il miglior funzionamento dell'Universita'. Art. 11 (Studenti). - 1. Sono studenti dell'Universita' coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca. 2. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e studenti e per favorire l'inserimento degli studenti nella comunita' universitaria, l'Universita' puo' determinare il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di diploma e di laurea; esso viene fissato dal senato accademico, sulla base di una relazione tecnica predisposta dai rispettivi consigli di facolta', udito il consiglio di amministrazione. I criteri, le modalita' di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente, sono stabiliti dal regolamento didattico di ateneo che definira' altresi' i contenuti della relazione tecnica. 3. Il numero massimo e le modalita' di ammissione alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca sono definiti sulla base delle norme di legge, tenendo conto delle risorse economiche, didattiche e strutturali dell'Universita'. 4. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle di- verse strutture universitarie per svolgere le attivita' connesse con la loro formazione. 5. Gli studenti partecipano all'attivita' di ricerca nella misura in cui essa e' funzionale alla loro formazione. 6. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Universita' attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto nel presente statuto. 7. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dall'Universita' e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio secondo le proprie effettive esigenze, nei limiti delle disponibilita' e della finalita' previste. 8. Al fine di coltivare i propri interessi culturali e formativi, gli studenti hanno diritto di frequentare le strutture culturali, sportive e ricreative dell'Universita' e di partecipare alle attivita' studentesche organizzate. Gli studenti possono altresi' svolgere ai fini formativi attivita' autogestite nei settori del tempo libero, dello sport e della cultura, anche organizzando scambi culturali a livello nazionale e internazionale, fatte salve le attivita' disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia. 9. Gli studenti possono costituire associazioni e cooperative anche al fine di fornire all'interno dell'Universita' prestazioni di servizi. 10. L'Universita' puo' affidare servizi a studenti singoli o associati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 11. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attivita' universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali, al corretto uso delle strutture e alla piena valorizzazione delle opportunita' culturali loro offerte. Art. 12 (Altri soggetti). - 1. Limitatamente al periodo di svolgimento delle funzioni assegnate presso l'Universita', sono assimilati ai docenti o ai ricercatori anche coloro che, pur non appartenendo ai ruoli, svolgono funzioni didattiche o di ricerca secondo le modalita' previste dalal legislazione universitaria. 2. I lettori di madrelingua straniera, i cultori della materia, i laureati inseriti in gruppi di ricerca, limitatamente al periodo del loro rapporto con l'Universita', afferiscono alla struttura di ricerca o di servizio cui appartiene il titolare dell'insegnamento o della ricerca o, in mancanza, ad un servizio comune. 3. Le modalita' della presenza nei dipartimenti o nelle strutture di cui ai commi precedenti, sono definite dalle singole strutture sulla base dei loro regolamenti. 4. Gli studenti ospiti, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgono attivita' di tirocinio, limitatamente al periodo della loro permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dell'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici. 5. I soggetti che frequentano l'Universita' per attivita' di formazione, aggiornamento e perfezionamento di cui al comma 1 dell'art. 6, possono fruire dei servizi previsti dall'Universita' in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione. Titolo III ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITA' Art. 13 (Organi centrali). - 1. Sono organi centrali: a) il rettore; b) il senato accademico; c) il consiglio di amministrazione; d) il consiglio degli studenti; e) il collegio dei revisori dei conti; f) il garante; g) il comitato dei sostenitori; h) il comitato per lo sport universitario; i) il comitato per le pari opportunita'. Art. 14 (Rettore). - 1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge ed e' responsabile del governo accademico e dell'amministrazione dell'Universita'. 2. Il rettore: a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione; b) emana lo statuto e i regolamenti; c) garantisce l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo e degli altri organi collegiali dell'Universita'; d) e' responsabile dell'andamento amministrativo, finanziario e patrimoniale dell'Universita'; e) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e sul personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge; f) svolge ogni altra attribuzione prevista dall'ordinamento universitario e dal presente statuto. 3. Il rettore e' eletto tra i docenti di prima fascia dell'Universita'. 4. L'elettorato attivo e' composto da: a) i professori di prima e di seconda fascia; b) i rappresentanti dei ricercatori nel consiglio di amministrazione e nei consigli di facolta'; c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione; d) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione. 5. Il rettore dura in carica tre anni accademici completi ed e' rieleggibile per non piu' di due volte consecutive. 6. Il rettore nomina il pro-rettore con funzioni vicarie, che vengono esercitate in caso di sua assenza o di suo impedimento e ha la facolta' di delegare ad altri docenti di ruolo specifiche funzioni. 7. Il rettore e' proclamato eletto con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Art. 15 (Senato accademico). - 1. Il senato accademico e' l'organo collegiale di governo in materia di programmazione dello sviluppo dell'Universita' e di coordinamento della didattica e della ricerca. 2. Il senato accademico: a) approva il programma pluriennale di sviluppo sentite del facolta', i dipartimenti e il consiglio di amministrazione; b) assegna alle facolta' i posti di docente di ruolo e di ricercatore; c) indica i criteri per la ripartizione del personale tecnico- amministrativo; d) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture dell'Ateneo; e) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione dell'Universita'; f) approva il manifesto annuale degli studi per quanto di competenza; g) determina i criteri per la valutazione delle attivita' didattiche ed esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle corrispondenti strutture, sentito il consiglio degli studenti; h) determina i criteri per la valutazione delle attivita' scientifiche ed esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture di ricerca; i) approva la istituzione, le modifiche e propone la disattivazione dei dipartimenti; l) delibera le modifiche di statuto con composizione allargata ai sensi del comma quarto; m) approva i regolamenti ed esprime il parere obbligatorio sul regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilita'; n) ratifica le afferenze ai dipartimenti dei docenti e dei ricercatori e risolve le eventuali controversie insorte tra il richiedente l'afferenza e il dipartimento ai sensi dell'art. 70, comma secondo; o) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente statuto. 3. Il senato accademico e' composto da: a) il rettore che lo presiede; b) il pro-rettore vicario; c) i presidi delle facolta'; d) i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari, in numero pari a quello dei presidi, eletti fra tutti i docenti di ruolo e i ricercatori confermati secondo modalita' e criteri previsti dal regolamento per le elezioni delle rappresentanze. Le aree scientifico-disciplinari sono elencate nell'allegato A; e) il direttore amministrativo, o un suo delegato, con funzioni di segretario verbalizzante, con voto consultivo. 4. Il senato accademico per la trattazione degli argomenti di cui alla lettera l), comma secondo del presente articolo, e' allargato ad una rappresentanza dei docenti di prima fascia, dei docenti di seconda fascia, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. Le rappresentanze vengono elette all'interno di ciascuna componente in numero pari alla meta' di quello dei presidi. La rappresentanza degli studenti e' costituita come indicato dall'art. 17, comma sesto, del presente statuto. 5. Il senato accademico, per la trattazione degli argomenti di cui alle lettere a), e), f), del comma secondo del presente articolo, e' allargato ai rappresentanti degli studenti di cui al precedente comma quarto. 6) Il senato accademico, per la trattazione degli argomenti di cui alle lettere a), c), e), m), del comma secondo del presente articolo, e' allargato ai rappresentanti del personale non docente, di cui al precedente comma quarto. 7. Le componenti elette del senato accademico durano in carica due anni accademici. 8. Il senato accademico e' convocato dal rettore alemeno ogni trimestre o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 9. Il senato accademico puo' avvalersi di una giunta esecutiva deliberante su materie ad essa delegate e di commissioni istruttorie secondo modalita' definite dal regolamento di Ateneo. Art. 16 (Consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo collegiale di governo in materia di conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria ed economico- patrimoniale dell'Universita'. 2. Il consiglio di amministrazione: a) approva il regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilita', sentito il senato accademico; b) individua i centri di gestione e i centri di spesa previsti dai successivi articoli 57 e 58; c) definisce le tipologie e i relativi limiti di spesa oltre i quali e' richiesta l'autorizzazione del consiglio di amministrazione; d) approva, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione nonche' il conto consuntivo; e) approva i bilanci di previsione e i conti consuntivi predisposti dai centri di gestione e dalle delegazioni; f) delibera sui provvedimenti che comportino oneri di bilancio fatti salvi i limiti di autonomia dei centri di gestione e i poteri di spesa riservati dalla legge ai dirigenti; g) definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo; h) conferisce le funzioni di direttore amministrativo; i) assegna alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative le risorse finanziarie e il personale dirigente e tecnico-amministrativo, secondo i criteri indicati dal senato accademico; l) sovraintende alla gestione del personale dirigente e tecnico- amministrativo; m) designa su proposta del rettore i membri del collegio dei revisori dei conti; n) approva gli indirizzi e i contenuti fondamentali delle convenzioni, dei contratti e di ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri riservati ai centri di gestione e ai dirigenti; o) delibera sull'attivazione dei dipartimenti; p) approva, sentito il consiglio degli studenti, le regole generali per l'attuazione delle attivita' autogestite dagli studenti previste dall'art. 11, comma nono; q) esprime parere obbligatorio sugli atti relativi alla programmazione dello sviluppo dell'Universita' predisposti dal senato accademico; r) esprime parere obbligatorio e vincolante sui regolamenti delle strutture per le materie di propria competenza; s) determina i criteri per la valutazione delle attivita' amministrative ed esprime un giudizio sull'efficacia e sull'efficienza delle singole strutture amministrative; t) delibera sulla composizione del nucleo di valutazione sulle attivita' dei dirigenti come previsto dalla normativa vigente, da nominarsi con decreto del rettore; u) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente statuto. 3. Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) il rettore che lo presiede; b) il prorettore vicario; c) il direttore amministrativo che assolve anche le funzioni di segretario; d) tre rappresentanti dei docenti di ruolo di prima fascia; e) tre rappresentanti dei docenti di ruolo di seconda fascia; f) tre rappresentanti dei ricercatori universitari; g) tre rappresentanti del personale non docente; h) tre rappresentanti degli studenti, di cittadinanza italiana; i) il presidente del comitato dei sostenitori o suo delegato permanente; l) i rappresentanti di enti che contribuiscono al bilancio universitario con importo fissato ogni biennio dal consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre; m) il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia o un suo delegato permanente; n) il sindaco di Udine o un suo delegato permanente; o) un rappresentante permanente designato congiuntamente dalle amministrazioni provinciali di Udine, Gorizia e Pordenone. I componenti di cui alle lettere i), l), m), n), e o), senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, partecipano con voto deliberante. Il rappresentante di cui al punto i) entra a far parte del consiglio di amministrazione qualora il comitato dei sostenitori contribuisca annualmente al bilancio dell'Universita' con l'erogazione di un contributo finanziario globale in misura non inferiore all'ammontare stabilito dal consiglio di amministrazione prima dell'inizio di ogni mandato. 4. Le rappresentanze delle categorie di cui al comma precedente vengono elette con le modalita' previste dall'apposito regolamento. 5. Il consiglio di amministrazione dura in carica due anni accademici. 6. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 7. Il consiglio di amministrazione puo' avvalersi di una giunta esecutiva e di commissioni istruttorie secondo modalita' definite dal regolamento di Ateneo. Art. 17 (Consiglio degli studenti). - 1. Il consiglio degli studenti, garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo, e' organo collegiale di rappresentanza, ha funzioni propositive ed e' organo consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente statuto. 2. Il consiglio degli studenti: a) adotta il proprio regolamento interno; b) esprime pareri, per quanto di propria competenza, sul regolamento degli studenti, sul regolamento generale di Ateneo, sul regolamento didattico di Ateneo, nonche' su quelli delle strutture didattiche; c) esprime pareri motivati sul programma pluriennale di sviluppo dell'Universita', elaborato dal senato accademico; d) fornisce pareri sulle questioni sottoposte dal senato accedemico; e) elabora proposte su problemi relativi all'organizzazione didattica e a tutte le attivita' espressamente riguardanti gli studenti; f) esprime parere e formula proposte al consiglio di amministrazione sulle contribuzioni a carico degli studenti; g) propone al consiglio di amministrazione le regole generali per l'attuazione delle attivita' autogestite previste dall'art. 11 del presente statuto; h) esprime pareri sulle modalita' di collaborazione degli studenti alle attivita' di servizio previste dall'art. 11 del presente statuto; i) formula al consiglio di amministrazione proposte per il riparto di fondi previsti a bilancio per attivita' autogestite; l) nomina al proprio interno i rappresentanti negli organi collegiali dell'Ateneo ove non altrimenti previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni delle strutture; m) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti. I pareri di cui alle lettere b), c) e d) devono essere forniti entro i termini fissati dal senato accademico. 3. Il consiglio degli studenti e' composto da studenti rappresentanti di tutti i corsi di laurea e i corsi di diploma universitario eletti dagli iscritti ai singoli corsi di laurea e di diploma universitario. Salvo quanto previsto dal successivo comma quattro, ogni corso di laurea e di diploma e' rappresentato da uno studente; i corsi di laurea, inoltre, da ulteriori rappresentanti in ragione di uno ogni mille iscritti in corso o frazione superiore a cinquecento. 4. Le modalita' di elezione sono disciplinate dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze che potra' prevedere, in caso di una ridotta percentuale di votanti, una riduzione del numero degli eletti. 5. Il consiglio degli studenti elegge al proprio interno il presidente, il vicepresidente e il segretario. 6. Alle sedute del senato accademico per la trattazione di specifici argomenti indicati dall'art. 15, comma quarto e quinto partecipano il presidente e altri membri permanenti fino a raggiungere il numero previsto. 7. Il presidente e' componente della commissione di disciplina per gli studenti. 8. Il consiglio degli studenti dura in carica due anni accademici. Art. 18 (Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativa dell'Universita'. 2. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita'. 3. Il collegio e' composto da: a) un magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore a consigliere, che ne assume la presidenza; b) un dirigente o funzionario del Ministero del tesoro; c) due dirigenti o funzionari del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologia; d) un revisore ufficiale dei conti iscritto nel relativo albo. 4. I componenti del collegio, sono proposti dal rettore e nominati con suo decreto su designazione del consiglio di amministrazione. 5. Il collegio dura in carica tre anni finanziari. Art. 19 (Garante). - 1. Il garante e' l'organo che si pronuncia sulle vertenze tra organi, strutture e singoli soggetti della comunita' universitaria. 2. Il garante e' un magistrato a riposo indicato dal presidente del tribunale di Udine e nominato dal rettore, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione. 3. Il garante puo' avvalersi di commissioni istruttorie da esso designate, nelle quali siano presenti anche i rappresentanti delle parti interessate. 4. Il garante dura in carica tre anni accademici e puo' essere confermato per non piu' di una volta consecutiva. Art. 20 (Comitato dei sostenitori). - 1. Il comitato dei sostenitori dell'Universita' ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realta' culturali, sociali e produttive. 2. Il comitato e' costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attivita' dell'Ateneo tramite contributi finanziari. 3. Apposito regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione prevede le modalita' di partecipazione e di funzionamento del comitato. 4. Il comitato elegge un presidente che lo rappresenta nel consiglio di amministrazione. 5. Il rettore espone annualmente al comitato una relazione sull'attivita' dell'Ateneo e sulla utilizzazione delle risorse. 6. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del presidente. Art. 21 (Altri organi). - 1. Sono istituiti il comitato per lo sport universitario e il comitato per le pari opportunita'. 2. Il comitato per lo sport universitario coordina le attivita' sportive a vantaggio dei componenti la comunita' universitaria e sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attivita'. 3. Il comitato per lo sport ha la composizione e le competenze previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394, e dalle eventuali suc- cessive modificazioni e integrazioni. 4. Del comitato per lo sport fanno parte anche due rappresentanti, uno dei docenti e ricercatori e uno del personale non docente, designati rispettivamente dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. 5. Alla copertura delle spese per l'attivita' sportiva si provvede mediante i fondi stanziati dalle leggi di cui al comma 3, mediante altre specifiche entrate di bilancio. 6. Il comitato per le pari opportunita' propone al rettore le misure idonee a garantire effettive condizioni di parita' per tutte le componenti operanti nell'Ateneo. 7. Il comitato e' presieduto dal rettore o da un suo delegato ed e' costituito dal direttore amministrativo o da un funzionario dallo stesso delegato e da altri nove componenti, di cui tre designati dal senato accademico fra i docenti e i ricercatori, due designati dal consiglio degli studenti e quattro eletti dal personale non docente secondo quanto previsto dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze. 8. Le modalita' di funzionamento dei due comitati sono definite da apposito regolamento. 9. I due comitati durano in carica due anni accademici. Titolo IV STRUTTURE E LORO ORGANI Art. 22 (Strutture dell'Universita'). - 1. Sono strutture dell'Universita': a) l'amministrazione centrale; b) le facolta'; c) i dipartimenti; d) i centri di servizio di Ateneo; e) l'azienda agraria sperimentale; f) il policlinico universitario; g) il centro internazionale sul plurilinguismo; h) i centri interdipartimentali di servizio e di ricerca; i) i centri interuniversitari; l) la scuola superiore; m) le altre strutture istituite per fini specifici. 2. Ogni struttura si dotera' di apposito regolamento. Art. 23 (Amministrazione centrale). - 1. L'amministrazione centrale e' l'apparato di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Universita' nel suo complesso. 2. Il rettore, in quanto responsabile del governo dell'Universita', sovraintende alle attivita' dell'amministrazione centrale. 3. Il direttore amministrativo attua le direttive del rettore e dei suoi delegati per assicurare l'organizzazione e il buon funzionamento dell'amministrazione centrale. Art. 24 (Facolta'). - 1. La facolta' e' la struttura che programma e coordina le attivita' didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto. 2. L'attivazione e la gestione di altre iniziative didattiche sono subordinate all'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione per le rispettive competenze. 3. Le facolta' dell'Universita' sono quelle indicate nell'elenco dell'allegato B, che non costituisce parte integrante del presente statuto. Art. 25 (Organi delle facolta'). - Sono organi delle facolta': a) il preside; b) il consiglio di facolta'. Art. 26 (Preside di facolta'). - 1. Il preside rappresenta la facolta' ad ogni effetto di legge ed e' responsabile della conduzione della facola'. 2. Il preside: a) convoca e presiede il consiglio di facolta'; b) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facolta'; c) mantiene i rapporti con gli organi centrali dell'Universita'; d) coordina e controlla le attivita' didattiche della facolta'. 3. Il preside e' eletto dai docenti di ruolo e dai rappresentanti dei ricercatori del consiglio di facolta' fra i docenti di prima fascia della stessa. Il preside e' nominato con decreto del rettore. 4. Il preside designa tra i docenti di ruolo di prima fascia il preside vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento, e che e' nominato con decreto del rettore. 5. Il preside dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto consecutivamente una volta sola. Art. 27 (Consiglio di facolta'). - 1. Il consiglio di facolta' e' l'organo collegiale che programma e coordina l'attivita' didattica della facolta'. 2. Il consiglio di facolta': a) programma e destina le risorse didattiche in accordo con le delibere del senato accademico; b) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori secondo criteri di equita' nel rispetto della liberta' di insegnamento dei singoli; c) provvede alla copertura dei posti di ruolo dei docenti e dei ricercatori, acquisito il parere dei dipartimenti competenti; d) formula proposte per il piano triennale di sviluppo; e) formula il regolamento di facolta' che, fra l'altro, individua le materie per le quali gli organi attivati al suo interno dal consiglio di facolta' potranno deliberare in via definitiva; f) esprime pareri sui regolamenti generali per quanto di competenza; g) esprime pareri sull'istituzione dei dipartimenti secondo quanto previsto dal successivo art. 33; h) esprime al rettore parere sulla fruizione da parte dei docenti di periodi di esclusiva attivita' di ricerca; i) provvede, per la parte di competenza, all'attuazione di quanto previsto per il servizio di tutorato; l) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente statuto. 3. Il consiglio di facolta' e' composto da: a) i docenti di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia; b) i rappresentanti dei ricercatori in numero pari al dieci per cento dei docenti di ruolo della facolta' in servizio alla data dell'elezione dei rappresentanti, e comunque in numero non inferiore a tre; c) un numero di rappresenanti degli studenti pari a tre per ogni corso di laurea piu' uno per ogni corso di diploma universitario attivato, salva la possibilita' di prevedere per i corsi di laurea che superino i duemila iscritti un numero di rappresentanti degli studenti pari a quattro. Deve comunque essere assicurato almeno un eletto per corso di laurea e per corso di diploma. I rappresentanti degli studenti nel consiglio di facolta' hanno voto consultivo. I rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b) e c), vengono eletti rispettivamente con scadenza triennale e biennale e con le modalita' previste dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze. 4. La composizione del consiglio di facolta' varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno. 5. Il consiglio di facolta' puo' attivare consigli dei corsi di laurea, consigli dei corsi di diploma universitario e consigli dei corsi delle scuole di specializzazione, con la partecipazione di tutte le componenti in esso presenti. Ove non esistano consigli dei corsi di laurea, di diploma universitario e di scuola di specializzazione, deve essere costituita una commissione didattica per ciascun corso o scuola per il coordinamento didattico e la valutazione dei piani di studio presentati dagli studenti, ove previsti. 6. Il consiglio di facolta' puo' avvalersi di una giunta e di commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalita' e finalita' definiti dal regolamento di facolta'. 7. La convocazione ordinaria del consiglio di facolta' deve avvenire almeno ogni tre mesi. Art. 28 (Dipartimenti). - 1. Il dipartimento e' la struttura che promuove e coordina le attivita' di ricerca scientifica in settori omogenei per fini o per metodi. 2. I dipartimenti dell'Universita' sono quelli previsti dall'allegato C. Art. 29 (Organi del dipartimento). - Sono organi del dipartimento: a) il direttore di dipartimento; b) la giunta di dipartimento; c) il consiglio di dipartimento. Art. 30 (Direttore di dipartimento). - 1. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento ed e' responsabile della sua gestione. 2. Il direttore: a) convoca e presiede il consiglio e la giunta; b) cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; c) promuove le attivita' del dipartimento; d) tiene i rapporti con gli organi accademici; e) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. 3. Il direttore e' eletto dal consiglio di dipartimento fra i docenti di prima fascia afferenti al dipartimento e viene nominato con decreto del rettore. In mancanza di docenti di prima fascia, ovvero in caso di impedimento ritenuto motivato dal senato accademico, alla direzione del dipartimento puo' essere eletto, per un anno accademico, rinnovabile, un docente di seconda fascia. 4. Il direttore designa tra i docenti di prima o di seconda fascia un direttore vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento, ed e' nominato con decreto del rettore. 5. Il direttore dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto consecutivamente una sola volta. Art. 31 (Giunta di dipartimento). - 1. La giunta e' organo di gestione corrente del dipartimento. 2. La giunta: a) coadiuva il direttore; b) delibera su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dai regolamenti; c) ha compiti istruttori e propositivi per il consiglio di dipartimento; d) delibera in via definitiva sulle materie delegate dal consiglio di dipartimento. 3. La giunta e' costituita dal direttore, dal segretario di dipartimento con voto consultivo, e da rappresentanze elette al proprio interno da ciascuna componente presente nel consiglio di dipartimento nelle proporzioni indicate dalla legge e dai regolamenti. 4. La durata del suo mandato coincide con quella del direttore. Art. 32 (Consiglio di dipartimento). - 1. Il consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione delle attivita' del dipartimento. 2. Il consiglio di dipartimento: a) formula il regolamento di dipartimento; b) approva annualmente il piano delle ricerche, le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale non docente, la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca; c) detta i criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del dipartimento; d) approva il bilancio del dipartimento; e) approva convenzioni, contratti e atti negoziali; l'approvazione e' definitiva nei casi previsti dal regolamento generale per l'amministrazione, finanza e contabilita'; f) definisce le materie ed i compiti specifici da delegare alla giunta di diparimento; g) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca; h) collabora con le strutture preposte alle attivita' didattiche per quanto di propria competenza; i) esprime pareri sui regolamenti generali, per quanto di competenza; l) esprime pareri, limitatamente alle aree scientifiche interessate, sulla copertura dei posti di ruolo dei docenti delle facolta'; m) delibera sulle domande di afferenza dei docenti e dei ricercatori. 3. Il consiglio di dipartimento e' composto da: a) i docenti di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia; b) i ricercatori; c) una rappresentanza del personale non docente nella misura stabilita dai regolamenti; d) il segretario di dipartimento che funge da segretario del consiglio. 4. La composizione del consiglio di dipartimento varia secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno. Art. 33 (Istituzione, attivazione e disattivazione dei dipartimenti). - 1. La proposta di istituzione dei dipartimenti deve essere sottoscritta da almeno nove docenti e ricercatori di ruolo. 2. Nella proposta devono essere indicati: a) l'area di ricerca; b) l'elenco delle discipline attivate e attivabili comprese nell'area e previste dallo Statuto; c) le risorse necessarie per l'attivazione; d) i dipartimenti e gli istituti di provenienza dei proponenti; e) i dipartimenti e gli istituti eventualmente da disattivare; f) le possibili afferenze del personale docente e ricercatore, nonche' la destinazione del personale non docente. 3. La proposta viene: a) approvata dal senato accademico, sentiti le facolta' e i dipartimenti eventualmente interessati; b) sottoposta all'attenzione di tutti i docenti e ricercatori dell'Universita' per un'eventuale opzione di afferenza. 4. Qualora la proposta raccolga un numero di afferenze di almeno dodici docenti e ricercatori, il dipartimento viene istituito con decreto del rettore. I ricercatori possono concorrere alla formazione di tale limite per non oltre un terzo. 5. Il dipartimento viene attivato con decreto del rettore previa delibera del consiglio di Amministrazione per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse. 6. I dipartimenti per i quali per due anni consecutivi il numero di afferenti sia stato inferiore alle dieci unita' possono essere disattivati con decreto del rettore, su proposta del senato accademico approvata dal consiglio di amministrazione. 7. I docenti e i ricercatori del dipartimento disattivato devono chiedere l'afferenza ad altri dipartimenti. Il consiglio di amministrazione, valutate le eventuali proposte dei singoli componenti del dipartimento da disattivare, sentito il senato accademico, delibera la destinazione degli spazi e delle risorse. Art. 34 (Centri di servizio di Ateneo). - 1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, approva l'istituzione di centri di servizio per fornire alle strutture didattiche e di ricerca prestazioni di interesse generale o di particolare complessita'. 2. I centri di servizio sono istituiti e attivati con decreto del rettore. 3. Sono organi dei centri di servizio: a) il direttore, scelto tra i docenti del consiglio direttivo; b) il consiglio direttivo, nel quale e' assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel centro, nonche' di una rappresentanza dei docenti, dei ricercatori e degli studenti designati con le modalita' previste dai regolamenti. La rappresentanza degli studenti ha voto consultivo. 4. Le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento dei centri di servizio sono contenute nel regolamento generale di Ateneo e nei regolamenti interni, i quali devono specificare le competenze e le responsabilita' dei docenti e del personale non docente per gli aspetti amministrativi e tecnici. 5. I centri di servizio dell'Universita' sono elencati nell'allegato D. Art. 35 (Azienda agraria sperimentale). - 1. L'azienda agraria sperimentale "Antonio Servadei" e' struttura di sperimentazione dell'Universita' e strumento della didattica e della ricerca della Facolta di agraria. 2. Sono organi dell'Azienda agraria: a) il presidente; b) il direttore; c) la delegazione amministrativa. 3. Il presidente dell'azienda agraria e' il rettore o un suo delegato. Il presidente ha la rappresentanza dell'azienda agraria e presiede la delegazione amministrativa. 4. Il direttore e' un professore nominato dal rettore che lo sceglie in una rosa di almeno tre nominativi proposti dal consiglio della facolta' di agraria tra i professori ordinari dell'Universita'. Il direttore ha la responsabilita' della conduzione tecnica dell'azienda. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. 5. La delegazione amministrativa e' l'organo responsabile della conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile dell'azienda. La delegazione predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo che devono essere sottoposti all'approvazione del consiglio d'amministrazione. La delegazione e' composta da: a) il presidente; b) il direttore; c) un dirigente o funzionario dell'amministrazione universitaria con funzioni di segretario verbalizzante; d) il preside della facolta' di agraria; e) tre docenti della facolta' di agraria scelti dal consiglio amministrazione fra una rosa di sei nominativi indicati dal consiglio di facolta'; f) tre membri scelti dal consiglio d'amministrazione nel proprio seno, di cui un ricercatore e un rappresentante del personale non docente. Le componenti della delegazione di cui alle lettere e) ed f), durano in carica due anni accademici. 6. Le norme di funzionamento dell'azienda agraria e dei suoi organi sono stabilite da apposito regolamento interno. Art. 36 (Policlinico universitario). - 1. Il Policlinico universitario e' struttura di assistenza sanitaria dell'Universita' e strumento della didattica e della ricerca della facolta' di medicina e chirurgia. 2. Sono organi del Policlinico universitario: a) il presidente; b) il direttore amministrativo; c) il direttore sanitario; d) la delegazione amministrativa; e) il consiglio dei clinici. 3. Il presidente del Policlinico universitario e' il rettore o un suo delegato. Il presidente ha la rappresentanza del Policlinico universitario e presiede la delegazione amministrativa. 4. Il direttore amministrativo e' nominato dal rettore che lo sceglie tra i dirigenti dell'Universita' o di altro Ateneo, o tra il laureati in discipline giuridiche o economiche che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbiano svolto per almeno cinque anni una qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private di media o grande dimensione. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e' a tempo pieno ed e' incompatibile con altri incarichi in seno all'amministrazione di appartenenza. Il direttore amministrativo e' responsabile della legalita' dei provvedimenti amministrativi, del funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi e dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi del Policlinico. L'incarico e' di durata triennale ed e' rinnovabile. 5. Il direttore sanitario e' un medico nominato dal rettore che lo sceglie in una rosa di almeno tre nominativi proposti dal consiglio della facolta' di medicina tra i professori ordinari dell'Universita'. Il direttore sanitario: a) presiede il consiglio dei clinici; b) dirige i servizi sanitari; c) fornisce pareri obbligatori agli organi del Policlinico sugli atti relativi alle materie di sua competenza. L'incarico e' di durata triennale ed e' rinnovabile. 6. La delegazione amministrativa e' l'organo responsabile della conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile del Policlinico. La delegazione predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo che devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione. La delegazione e' composta da: a) il presidente; b) il preside della facolta' di medicina e chirurgia; c) tre docenti della facolta' scelti dal consiglio di amministrazione fra una rosa di sei nominativi indicati dal consiglio di facolta'; d) tre membri scelti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, di cui un ricercatore e un rappresentante del personale non docente; e) il direttore sanitario con voto consultivo; f) il direttore amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante, con voto consultivo. I componenti della delegazione amministrativa di cui alle lettere d) ed e), durano in carica due anni accademici. La delegazione e' nominata con decreto del rettore. 7. Il consiglio dei clinici ha la funzione di fornire alla delegazione amministrativa pareri obbligatori sulla gestione tecnico sanitaria del Policlinico. Il consiglio dei clinici e' costituito da tutti i docenti della facolta con funzioni assistenziali apicali ed e' presieduto dal direttore sanitario. 8. Le norme di funzionamento del Policlinico universitario e dei suoi organi sono stabilite da apposito regolamento interno. Art. 37 (Centro internazionale sul plurilinguismo). - 1. Il centro internazionale sul plurilinguismo istituito a norma dell'art. 10, comma secondo, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e' struttura dell'Universita' per la ricerca, la documentazione e la formazione nel campo del plurilinguismo. 2. Le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento del centro sono contenute nell'apposito regolamento interno. Art. 38 (Centri interdipartimentali). - 1. Il consiglio di amministrazione, su proposta di due o piu' dipartimenti, sentito il senato accademico, approva l'istituzione e l'attivazione di centri interdipartimentali di servizio e/o di ricerca al fine di favorire il miglior utilizzo delle risorse e delle competenze presenti nell'Universita'. 2. I centri interdipartimentali di servizio e di ricerca sono istituiti e attivati con decreto del rettore. Possono aderirvi tutti i docenti e i ricercatori di ruolo e fuori ruolo interessati. 3. Sono organi dei centri interdipartimentali di servizio e di ricerca: a) il direttore, scelto tra i docenti aderenti; b) il consiglio direttivo, nel quale e' assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel centro. 4. L'organizzazione e il funzionamento dei centri interdipartimentali di servizio e/o di ricerca sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo e dai regolamenti interni che devono specificare le modalita' di ammissione dei nuovi aderenti, le competenze e le responsabilita' dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo. 5. Possono aderire ai centri di ricerca su proposta, del consiglio direttivo e con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, anche docenti di altre sedi universitarie nonche' studiosi ed esperti non appartenenti all'Universita'. Art. 39 (Centri interuniversitari). - 1. L'Universita' partecipa alla istituzione di centri interuniversitari di ricerca e di servizio, anche in forma consortile, al fine di un migliore utilizzo delle risorse e delle competenze presenti. 2. Le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento di ogni centro interuniversitario sono disciplinate dalla convenzione istitutiva e dal regolamento interno. Art. 40 (Scuola superiore). - 1. La Scuola superiore e' un istituto di eccellenza che si affianca ai corsi universitari diretti al conseguimento del diploma di laurea, con il compito di organizzare corsi avanzati anche di carattere interdisciplinare, integrativi rispetto ai normali corsi universitari, al fine di favorire una piu' qualificata preparazione degli studenti. 2. Sono orgni della scuola superiore: a) il direttore, scelto dal senato accademico tra i docenti di prima fascia; b) il consiglio didattico, composto da un docente di prima fascia eletto da ciascuna delle facolta' dell'Universita' e da due studenti della scuola; c) il vice-direttore, eletto tra i componenti del consiglio didattico; d) la delegazione del consiglio di amministrazione. 3. Il direttore e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni e la sua nomina puo' essere rinnovata per non piu' di una volta consecutiva. 4. Alla Scuola superiore sono ammessi per concorso a numero chiuso, studenti aventi titolo ad accedere al primo, secondo e terzo anno dei corsi di laurea. Gli studenti ammessi sono tenuti ad iscriversi nell'Universita' ai corsi di laurea corrispondenti al concorso vinto. 5. Gli studenti che completano il ciclo di studi integrativi stabiliti dalla Scuola superiore sostengono un esame di licenza a seguito del quale, se superato, viene conferito uno specifico diploma di licenza. 6. Le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento della Scuola superiore sono disciplinate dal regolamento didattico di Ateneo e dal regolamento interno. 7. La Scuola superiore e' autonomamente gestita da una delegazione del consiglio di amministrazione come di seguito costituita: a) il rettore o un suo delegato con funzioni di presidente; b) un funzionario dell'amministrazione universitaria di grado non inferiore alla ottava qualifica funzionale; c) due docenti dell'Universita' scelti dal consiglio di amministrazione fra una rosa di quattro nominativi indicati dal consiglio didattico; d) due membri scelti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, di cui almeno uno studente. 8. La delegazione, deliberata dal consiglio di amministrazione, e' nominata con decreto del rettore. Il direttore della Scuola e' tenuto a partecipare, se non ne fa gia' parte, alle adunanze della delegazione. Le funzioni di segretario sono esercitate dal funzionario di cui alla lettera b) del settimo comma. 9. I membri di cui alle lettere c) e d) del precedente comma durano in carica due anni accademici. 10. Le norme di funzionamento della delegazione sono stabilite da apposito regolamento interno. Art. 41 (Consorzi e altre strutture). - 1. Al fine di favorire l'integrazione tra ricerca universitaria e le realta' produttive e territoriali, l'Universita' promuove la costituzione di consorzi di ricerca con aziende, enti e istituzioni pubbliche e private, nei quali sia assicurata la presenza dell'Universita' almeno in misura paritaria. 2. L'Universita' puo' istituire altre strutture finalizzate al perseguimento di specifici obiettivi di formazione, di ricerca e di servizio, anche sotto forma di fondazioni e societa' con partecipazione anche al patrimonio e al capitale sociale, purche' la presenza negli organi di gestione sia garantita almeno in misura paritaria. Titolo V RICERCA Art. 42 (Ricerca come dovere). - 1. L'attivita' di ricerca qualifica il docente universitario e ne costituisce fondamentale dovere. Art. 43 (Attivita' di ricerca). - 1. L'Universita' crea le condizioni per la realizzazione dell'attivita' di ricerca scientifica. 2. Soggetti dell'attivita' di ricerca sono: i docenti e i ricercatori, nonche' gli studenti nei limiti previsti dall'articolo 11, comma 5. 3. L'Universita', nell'ambito della normativa vigente, garantisce ai propri docenti e ricercatori piena liberta' nella scelta e nello svolgimento dei programmi di ricerca. Art. 44 (Collaborazioni alla ricerca). - 1. Il personale tecnico collabora all'attivita' di ricerca secondo le proprie qualifiche e competenze. 2. L'Universita' favorisce la collaborazione scientifica al proprio interno, facilita la costituzione di gruppi di ricerca e promuove l'interscambio di studiosi con altre universita' e istituzioni scientifiche italiane e straniere. 3. L'Universita', utilizzando fondi di bilancio, favorisce la formazione e l'avvio alla ricerca di propri laureati mediante la concessione di borse di studio o di ricerca. Tali fondi potranno provenire anche da terzi. Art. 45 (Strumenti per la ricerca). - 1. Ai docenti e ai ricercatori, nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti, sono assicurati l'accesso ai finanziamenti previsti dalla normativa vigente, l'utilizzazione delle biblioteche, dei laboratori, degli apparati tecnici dell'Universita', dei centri di servizio dell'Ateneo e dei centri interdipartimentali. 2. Su proposta del senato accademico una quota dei fondi posti a bilancio puo' essere ripartita nell'ambito delle singole aree disciplinari, con modalita' volte a favorire ricerche di particolare interesse e a incentivare la qualita' della produzione scientifica. 3. L'Universita' agevola gli interventi di terzi a sostegno della ricerca. Art. 46 (Valutazione della ricerca). - 1. Per promuovere lo sviluppo di qualificate attivita' di ricerca in ciascuna area disciplinare, l'Universita' esprime una valutazione sulla produttivita' scientifica delle strutture di ricerca. 2. Per ciascuna area disciplinare la valutazione e' espressa sulla base di criteri riconosciuti dalla comunita' scientifica internazionale. 3. I risultati della valutazione costituiscono criterio fondamentale per l'assegnazione dei fondi destinati alla ricerca. Titolo VI DIDATTICA Art. 47 (Attivita' didattica). - 1. L'Universita', al fine di assicurare una efficace attivita' formativa, promuove il coordinamento delle attivita' didattiche, dei programmi di insegnamento e di ogni altra iniziativa ad essa connessa. 2. L'Universita' orienta le proprie attivita' didattiche in coerenza con le esigenze culturali, scientifiche e professionali necessarie alla formazione degli studenti. 3. L'Universita' favorisce la sperimentazione di nuove metodologie didattiche. Art. 48 (Regolamento didattico di Ateneo). - 1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti degli studi dei corsi di cui agli articoli 5 e 6, comma secondo, lettere a) e c), del presente statuto. 2. Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato dal senato accademico su proposta delle strutture didattiche, sentiti i dipartimenti e il consiglio degli studenti, nonche' il consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza. 3. Il regolamento didattico di Ateneo e' emanato con decreto del rettore. Art. 49 (Regolamento di facolta'). - 1. Ogni facolta' formula il proprio regolamento didattico in conformita' con il regolamento didattico di Ateneo. 2. Il regolamento di facolta' viene approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza. 3. Il regolamento di facolta' e' emanato con decreto del rettore. Art. 50 (Strutture didattiche). - 1. L'Universita' e' articolata nelle strutture didattiche indicate nell'allegato "B". Art. 51 (Tutorato). - 1. L'Universita' istituisce il tutorato con le finalita' e modalita' di cui all'art. 13 della legge del 19 novembre 1990, n. 341. 2. Detto tutorato e' disciplinato da apposito regolamento approvato dal senato accademico, sentito il consiglio degli studenti. Art. 52 (Contratti di insegnamento). - 1. L'Universita', per rispondere a documentate esigenze didattiche, puo' attivare, su proposta delle facolta', corsi integrativi ed, eccezionalmente, corsi ufficiali di insegnamento, assegnandoli ad esperti di comprovata qualificazione scientifica o professionale. 2. I corsi ufficiali, esperite infruttuosamente le procedure previste dalla legge per affidamenti e supplenze a personale universitario, sono affidati con contratto di diritto a termine, che non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato; tali contratti possono essere sostenuti con fondi del bilancio universitario, anche provenienti da terzi. Art. 53 (Valutazione della didattica). - 1. Per migliorare la programmazione e il coordinamento delle attivita' didattiche e mantenere aggiornate le metodologie di insegnamento, l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita' didattiche. Titolo VII GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA Art. 54 (Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'). - 1. L'Universita', secondo le procedure indicate dall'articolo 7, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, adotta un proprio regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 2. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le proce- dure amministrative e finanziarie, le relative responsabilita', in modo da garantire criteri di efficienza nell'uso delle risorse e di rapidita' della spesa, nel rispetto dei principi di equilibrio finanziario del bilancio annuale e dei piani pluriennali di impiego. 3. Il regolamento disciplina altresi' le forme di controllo interno in tema di legittimita' dei singoli atti di spesa nonche' di efficienza e di efficacia della gestione complessiva dell'Universita' e delle singole strutture. 4. Il regolamento definisce le competenze e le modalita' di funzionamento del collegio dei revisori dei conti. Art. 55 (Bilanci). - 1. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo vengono predisposti dall'amministrazione sulla base delle norme del regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', e approvati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico ed acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti. Art. 56 (Strutture di spesa). - 1. Le strutture di spesa dell'Universita' sono costituite dai centri di spesa e dai centri di gestione, che operano secondo le norme del regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e dei regolamenti interni. 2. La qualifica di centro di spesa e di centro di gestione viene attribuita dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e dalle determinazioni del consiglio di amministrazione. Art. 57 (Centri di gestione). - 1. Sono centri di gestione le strutture dotate di autonomia di bilancio, quali l'amministrazione centrale, i dipartimenti e le strutture cui sia stata attribuita autonomia finanziaria e di spesa dal consiglio di amministrazione. Art. 58 (Centri di spesa). - 1. Sono centri di spesa le strutture non dotate di autonomia di bilancio, quali le articolazioni dell'amministrazione centrale, le presidenze delle facolta' e le altre strutture cui non sia stata attribuita tale autonomia. Art. 59 (Criteri per la ripartizione delle risorse). - 1. Le risorse del bilancio vengono ripartite dal consiglio di amministrazione tra i centri di gestione e tra i centri di spesa sulla base dei criteri proposti dal senato accademico. 2. I criteri di ripartizione delle risorse devono essere pubblici ed hanno efficacia solo dall'anno accademico successivo a quello di adozione. 3. Le risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impiego. Titolo VIII VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' Art. 60 (Valutazione delle attivita'). - 1. L'Universita' valuta le condizioni di efficacia ed efficienza delle attivita' didattiche, scientifiche e amministrative delle proprie strutture. Art. 61 (Servizio di documentazione per la valutazione). - 1. L'Universita' si avvale di un servizio di documentazione avente il compito di fornire il supporto tecnico agli organi accademici e a quelli delle varie strutture per la valutazione delle proprie attivita'. 2. Il servizio e' attivato dal consiglio di amministrazione e op- era sulla base di criteri proposti dal senato accademico allargato. 3. Il servizio raccoglie ed elabora dati per l'analisi delle risorse impiegate, delle modalita' di utilizzazione delle stesse e dei risultati quantitativi e qualitativi conseguiti. Art. 62 (Documentazione riguardante la valutazione). - 1. La documentazione raccolta dal servizio riguardante l'attivita' delle singole persone non puo' essere resa pubblica senza il loro esplicito consenso. Titolo IX MODIFICHE DI STATUTO E REGOLAMENTI Art. 63 (Modifiche dello statuto). - 1. Lo statuto puo' essere modificato nel testo e negli allegati secondo le procedure indicate nei commi seguenti. 2. Le proposte di modifica dello statuto possono provenire da un qualsiasi organo previsto dagli articoli 13 e 22, o da almeno un decimo degli appartenenti ad una delle componenti universitarie, individuate nei docenti di prima fascia, nei docenti di seconda fascia, nei ricercatori, nel personale dirigente e tecnico- amministrativo e negli studenti. 3. Le proposte di modifica dello statuto pervenute al rettore entro il 31 dicembre, vengono esaminate in un'unica sessione nel primo semestre dell'anno successivo. 4. Le proposte di modifica dello statuto provenienti da una delle componenti universitarie che non siano sottoscritte da almeno un terzo degli appartenenti alla componente, possono essere respinte in fase istruttoria dal senato accademico con delibera motivata e con la maggioranza dei due terzi dei componenti. 5. Le modifiche dello statuto sono approvate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico allargato ad una rappresentanza di tutte le componenti, sentiti il consiglio di amministrazione e gli organi collegiali delle strutture interessate alla modifica. 6. Le modifiche agli allegati riguardanti il mero recepimento di norme di legge inderogabili e gli aggiornamenti degli allegati che si rendessero necessari, sono approvati dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. 7. Le modifiche dello statuto vengono trasmesse al Ministero competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 8. In assenza di rilievi ministeriali o in caso di adeguamento agli stessi, le modifiche dello statuto vengono emanate con decreto del rettore e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 9. In presenza di rilievi, il senato accademico puo' confermare il proprio testo con la maggioranza di tre quinti dei componenti per le modifiche oggetto di rilievi di legittimita' o con la maggioranza assoluta dei componenti per quelle oggetto di rilievi di merito. Art. 64 (Approvazione e modifiche dei regolamenti). - 1. I regolamenti si distinguono in regolamenti d'Ateneo, regolamenti interni di Ateneo e regolamenti interni delle singole strutture. 2. Il regolamento generale d'Ateneo viene approvato dagli organi competenti e trasmesso al Ministero competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Esso viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero. 3. Il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio d'amministrazione, sentiti il senato accademico, le facolta' e i dipartimenti. 4. Il regolamento didattico d'Ateneo, su proposta delle facolta' e delle scuole, e' approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal senato accademico, sentiti il consiglio d'amministrazione e il consiglio degli studenti, ed e' trasmesso al Ministero competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 5. I regolamenti interni di Ateneo vengono approvati dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. 6. I regolamenti delle strutture e le modifiche degli stessi, vengono formulati dagli organi collegiali delle singole strutture e approvati dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. 7. I regolamenti vengono emanati con decreto del rettore. Titolo X NORME COMUNI Art. 65 (Elezioni). - 1. La votazione per l'elezione degli organi collegiali e' valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge. 2. Per l'elezione degli organi collegiali le votazioni avvengono a voto limitato. Ciascun elettore potra' votare per non piu' di un terzo dei nominativi da designare. 3. Le modalita' di votazione per l'elezione degli organi individuali sono regolate dalla normativa vigente. 4. In mancanza di specifica normativa per l'elezione degli organi individuali, risulta eletto chi abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti. Dopo la terza votazione si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. 5. La mancata designazione di rappresentanti di una o piu' componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti previsto o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validita' della composizione degli organi. 6. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di uno o piu' rappresentanti eletti in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti nell'ambito della rispettiva componente. In caso di esaurimento della graduatoria, devono essere indette le elezioni per la rispettiva componente, da tenersi entro il termine di centoventi giorni dalla decadenza. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze, non e' pregiudicata la validita' della composizione dell'organo collegiale. 7. Gli organi individuali e collegiali, nonche' le singole rappresentanze in questi ultimi, conservano le proprie funzioni fino alla ricostituzione degli stessi. 8. La designazione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento da approvarsi dal senato accademico si proposta del consiglio degli studenti. Art. 66 (Incompatibilita'). - 1. Le funzioni di rettore, di prorettore-vicario, di preside di facolta', di direttore di dipartimento e di delegato-presidente delle delegazioni di cui agli articoli 35, 36 e 40 del presente statuto, non sono cumulabili. 2. Le funzioni di rettore, di preside e di direttore di dipartimento e dei loro vicari non sono compatibili con l'opzione per il tempo definito. 3. I membri eletti in rappresentanza delle varie componenti non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione e del senato accademico. Art. 67 (Deliberazioni). - 1. Per la validita' delle deliberazioni degli organi collegiali e' necessario: a) che tutti gli aventi titolo siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal rispettivo regolamento con indicazione dell'ordine del giorno; b) che sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto. 2. In caso di composizione variabile degli organi collegiali, nell'ordine del giorno devono essere chiaramente indicati gli argomenti di competenza delle varie componenti ed ordinati in modo tale da consentirne la trattazione a partire dalla composizione piu' ampia. 3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto sia altrimenti disposto dalla normativa vigente. In caso di parita', prevale il voto del presidente. 4. I professori fuori ruolo, se intervengono alle adunanze, concorrono alla formazione del nunero legale e delle maggioranze. Art. 68 (Decretazioni). - 1. Con decreto del rettore vengono emanati i seguenti atti: a) lo statuto; b) i regolamenti d'Ateneo; c) i regolamenti interni; d) la costituzione degli organi di governo e la nomina dei componenti; e) l'istituzione di uffici e di servizi dell'Amministrazione centrale; f) l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei dipartimenti, istituti e centri; g) la definizione della pianta organica; h) i provvedimenti di assegnazione dei posti di personale alle strutture deliberati dal consiglio di amministrazione; i) i provvedimenti di nomina, inquadramento, mobilita' tra le strutture e mobilita' esterna del personale; l) i provvedimenti di competenza degli organi collegiali di governo da assumersi per motivi di urgenza e da sottoporsi a successiva ratifica; m) gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente. 2. Le modifiche agli atti di cui al precedente comma, vengono ema- nate con decreto del rettore. 3. Il decreto del rettore viene emanato a conclusione delle proce- dure di approvazione e di adozione previste dal presente statuto e dai regolamenti e dalla legislazione vigente, fatti salvi i casi di urgenza di cui alla lettera l) del precedente comma primo. 4. I presidenti delle delegazioni amministrative emanano decreti: a) su materie previste dai rispettivi regolamenti interni; b) nei casi di urgenza su materie di competenza dell'organo collegiale, da sottoporsi a successiva ratifica. Art. 69 (Verbalizzazioni). - 1. I verbali delle adunanze degli organi collegiali devono essere letti ed approvati dall'organo e sottoscritti dal presidente e dal segretario. 2. Le delibere sono immediatamente esecutive. 3. I verbali sono custoditi dalle segreterie dei rispettivi organi e trasmessi agli organi di livello superiore. 4. I verbali sono pubblici e possono essere consultati nel luogo ove essi sono custoditi. Art. 70 (Afferenze e adesioni). - 1. Ogni docente e ricercatore deve afferire a un dipartimento e puo' aderire ad altre strutture di ricerca e di formazione. 2. L'afferenza viene deliberata dal consiglio di dipartimento; essa puo' essere negata solo nel caso in cui il settore scientifico- disciplinare non sia previsto fra quelli del dipartimento; in caso di rifiuto diversamente motivato e di reiterata richiesta di afferenza da parte dell'interessato, spetta al senato accademico la decisione definitiva. 3. L'afferenza ad un dipartimento da parte di soggetti gia' afferenti ad altro dipartimento inizia con l'anno solare successivo a quello in cui e' stata formulata la richiesta. 4. L'adesione alle altre strutture di ricerca, di formazione e ai centri interdipartimentali e' subordinata all'accettazione da parte degli organi competenti della struttura, fatte salve le norme di garanzia previste dal secondo comma del presente articolo. Art. 71 (Silenzio assenso). - 1. In tutti i casi in cui e' previsto il parere di un organo, e' da ritenersi favorevole qualora non venga fornito entro i termini indicati nella richiesta; tale termine non puo' essere inferiore ai trenta giorni, fatte salve le richieste urgenti motivate da normative di legge. Art. 72 (Limiti numerici). - 1. Ove siano previsti limiti numerici, l'eventuale arrotondamento si attua all'unita' superiore. Art. 73 (Inizio anno accademico). - 1. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico dell'Universita' ha inizio il 1 ottobre. Art. 74 (Decorrenza e durata dei mandati). - 1. Tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico. 2. In caso di intervenuta vacanza in corso d'anno, il mandato degli organi individuali, collegiali o di singoli rappresentanti ha decorrenza immediata. Il periodo intercorrente tra la nomina e la fine dell'anno accademico non si computa ai fini della prevista durata del mandato degli organi individuali. Art. 75 (Funzioni disciplinari). - 1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e agli altri corsi attivati nell'Universita', viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto dal regolamento didattico d'Ateneo, presieduta dal rettore e di cui fa parte anche un delegato del consiglio degli studenti. 2. La funzione disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore viene esercitata in conformita' all'art. 10, comma 9, della legge n. 341 del 1990, e successive modifiche, e nei confronti del personale non docente in conformita' all'art. 16, comma 8, della legge n. 168 del 1989, e successive modifiche. Art. 76 (Termini). - 1. I termini per la presentazione di richieste, istanze, ricorsi, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, sono sospesi nel periodo dal 1 al 31 agosto compresi e dal 20 dicembre al 7 gennaio dell'anno solare successivo compresi. Analoga sospensione si applica anche nel caso in cui sia previsto il parere di cui al precedente art. 71. Titolo XI NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 77 (Commissione d'Ateneo). - 1. La fase di sperimentazione organizzativa e didattica e' esaurita con l'entrata in vigore del presente statuto. 2. La commissione d'Ateneo e' soppressa e le relative competenze sono trasferite al senato accademico. Art. 78 (Organizzazione dipartimentale). - 1. Entro tre anni accademici dall'entrata in vigore del presente statuto, il senato accademico, sentiti le facolta', i dipartimenti e gli istituti, definisce l'organizzazione dipartimentale dell'Ateneo. 2. L'organizzazione dipartimentale deve tener conto: a) delle strutture esistenti; b) delle aree scientifico-disciplinari gia' presenti; c) delle aree scientifico-disciplinari da sviluppare. 3. L'organizzazione dipartimentale dell'Ateneo e' approvata, per quanto di competenza, anche dal consiglio di amministrazione. Art. 79 (Istituti). - 1. Gli istituti esistenti rimangono in funzione fino alla definizione dell'organizzazione dipartimentale di cui all'art. 78. 2. Gli istituti con un numero di docenti e ricercatori inferiore a cinque, fatta comunque salva la proporzione prevista fra docenti e ricercatori per l'istituzione dei dipartimenti, vengono soppressi con decreto del rettore. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, attribuisce gli spazi, le risorse e il personale dell'istituto disattivato al dipartimento piu' affine per area culturale. 3. Fino al loro riassorbimento nei dipartimenti, gli istituti sono regolati nelle loro funzioni, competenze e composizione dalla normativa vigente. 4. Gli istituti sono tenuti a presentare annualmente una relazione sull'attivita' di ricerca svolta, come previsto per i dipartimenti. Art. 80 (Assistenti). - 1. Le disposizioni dello statuto e dei regolamenti concernenti i ricercatori di ruolo confermati si applicano anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento. Art. 81 (Regolamenti). - 1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, le attivita' dell'Ateneo sono disciplinate dai regolamenti vigenti, purche' essi non contrastino con lo statuto medesimo. Art. 82 (Consiglio degli studenti). - 1. In prima applicazione, il regolamento per l'elezione del consiglio degli studenti viene predisposto e approvato dal senato accademico. 2. Funzioni, competenze e attribuzioni previste dalla normativa vigente per il senato degli studenti sono assegnate al consiglio degli studenti previsto dal presente statuto. Art. 83 (Entrata in vigore). - 1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione. 2. Gli organi elettivi in carica alla data dell'entrata in vigore del presente statuto, cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato, cosi' come previsto dalla previgente normativa. 3. I mandati in corso al momento dell'entrata in vigore del presente statuto rientrano nel computo ai fini della non rieleggibilita', mentre i mandati espletati al momento dell'entrata in vigore del presente statuto non vi rientrano.