(all. 1 - art. 1)
            STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE
                              Titolo I
                          PRINCIPI GENERALI
   Art.  1  (Istituzione  e  fini). - 1. L'Universita' degli studi di
Udine, di seguito denominata "Universita'",  istituita  con  legge  8
agosto  1977,  n.546,  art.  26,  promuove lo sviluppo e il progresso
della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l'insegnamento e
la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed
estere,  contribuendo  con  cio'  allo  sviluppo  civile,  culturale,
sociale ed economico del Friuli.
   Art.   2  (Autonomia  dell'Universita',  liberta'  della  ricerca,
dell'insegnamento e dello studio).  -  1.  L'Universita',  dotata  di
personalita'    giuridica,   in   attuazione   dell'art.   33   della
Costituzione, ha  autonomia  scientifica,  didattica,  organizzativa,
finanziaria e contabile.
   2.  L'Universita',  nel  perseguire  i  propri fini istituzionali,
assicura liberta' di ricerca, di insegnamento e di studio secondo  il
dettato costituzionale, in conformita' esclusivamente alle norme leg-
islative che fanno espresso riferimento alle universita' statali e in
applicazione del presente statuto.
   3. Tutte le discipline hanno pari dignita'.
   Art.  3  (Modi  di attuazione dei propri fini istituzionali). - 1.
Per realizzare i propri obiettivi, l'Universita' sviluppa la  ricerca
scientifica   e   svolge   attivita'   didattiche,   sperimentali   e
assistenziali ad essa collegate, anche con  la  collaborazione  e  il
supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.
   2.   L'Universita'  si  organizza  in  strutture  di  ricerca,  di
didattica e di servizio.
   3. Le attivita' e le funzioni di queste strutture e  degli  organi
di  governo  sono  disciplinate  dall'ordinamento  universitario, dal
presente statuto e dai regolamenti approvati secondo le procedure  in
esso previste.
   4.  Per  assicurare  il  costante miglioramento dei propri livelli
qualitativi  e  l'ottimale  gestione   delle   risorse   disponibili,
l'Universita'  procede  alla  sistematica valutazione delle attivita'
scientifiche, didattiche e amministrative.
   5. Per favorire il confronto sui problemi connessi  all'attuazione
dei   propri   fini   istituzionali,   l'Universita'   garantisce  la
circolazione  delle  informazioni  all'interno  e  all'esterno  delle
proprie sedi.
   Art.  4  (Ricerca  scientifica).  - 1. L'attivita' di ricerca, che
trova nell'Universita' la sua sede primaria, e' compito  qualificante
di ogni docente e ricercatore universitario.
   2.  L'Universita',  al  fine di consentire l'acquisizione di nuove
conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce  gli
strumenti  necessari  allo  svolgimento  della ricerca scientifica di
base e applicata.
   Art.  5  (Didattica).  -  1.  L'insegnamento  deve  promuovere  la
preparazione culturale dello studente e l'acquisizione di conoscenze,
esperienze  e  metodologie congrue con il titolo di studio che questi
intende conseguire.
   2. L'Universita' svolge attivita' didattica  per  il  conferimento
dei seguenti titoli:
     a) diploma universitario;
     b) diploma di laurea;
     c) diploma di specializzazione;
     d) dottorato di ricerca.
   3.   I   docenti  svolgono  le  attivita'  di  insegnamento  e  di
accertamento, coordinate nell'ambito delle strutture  didattiche,  al
fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.
   4.  Gli  studenti  frequentano le lezioni e partecipano alle altre
attivita' previste dalle strutture didattiche scegliendo  l'indirizzo
di  studio  e  i  corsi  da  seguire,  nel rispetto degli ordinamenti
didattici vigenti.
  Art.  6  (Altre  attivita'  istituzionali).  -   1.   L'Universita'
istituisce  e  promuove  attivita'  di  formazione,  aggiornamento  e
perfezionamento culturali,  scientifiche,  tecniche  e  professionali
rivolte anche a soggetti esterni.
   2. In particolare:
     a)  organizza  incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione
agli studi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio e per
l'iscrizione ai corsi post-laurea;
     b) promuove ed organizza l'aggiornamento del  proprio  personale
amministrativo, tecnico e ausiliario secondo le proprie esigenze e in
conformita' alle norme vigenti;
     c) istituisce corsi di perfezionamento post-laurea;
     d)  svolge  corsi  di aggiornamento e di specializzazione per il
personale delle scuole di ogni ordine e grado;
     e) partecipa ad iniziative di rilevante interesse scientifico  e
culturale  promosse  anche  da  istituzioni ed enti esterni. 3. Per i
corsi previsti dal presente articolo  l'Universita'  puo'  rilasciare
specifici attestati.
   4.  L'Universita'  favorisce  attivita'  di ricerca, di consulenza
professionale e di servizi a favore dei terzi sulla base di  appositi
contratti e convenzioni.
   5.  L'Universita'  promuove,  anche  in  collaborazione  con  enti
pubblici e privati, iniziative dirette  ad  assicurare  al  personale
docente  e non docente e agli studenti servizi culturali, ricreativi,
residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di  stu-
dio e di lavoro.
   Art. 7 (Rapporti internazionali). - 1. L'Universita' collabora con
organismi   nazionali   e  internazionali  alla  definizione  e  alla
realizzazione  di  programmi  di  cooperazione   scientifica   e   di
formazione,  avendo  particolare attenzione a quelli rivolti ai Paesi
meno sviluppati.
   2.  Al  fine  di  realizzare   la   cooperazione   internazionale,
l'Universita':
     a)  stipula  accordi  e  convenzioni  con  atenei  e istituzioni
culturali e scientifiche di altri Paesi;
     b) promuove e incoraggia gli scambi internazionali  di  docenti,
ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.
   3.  L'Universita'  provvede a strutture per l'ospitalita' anche in
collaborazione con altri enti, specialmente con  quelli  preposti  ad
assicurare il diritto allo studio.
                              Titolo II
                              SOGGETTI
   Art.  8  (Comunita'  universitaria).  -  1.  L'Universita'  e' una
comunita'  di  persone  che,  secondo  le   specifiche   funzioni   e
competenze, concorrono a realizzarne i fini istituzionali.
   2.   Fanno  parte  della  comunita'  universitaria  i  docenti,  i
ricercatori, il personale non docente, gli studenti  e  tutti  coloro
che,  a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento
e di studio presso l'Universita'.
   3. Le varie componenti partecipano  alla  vita  universitaria  con
pari  dignita'  secondo  le funzioni previste dalla normativa vigente
nel rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri.
   4.  I  componenti  la  comunita'  universitaria  sono  liberi   di
costituire  associazioni  e  gruppi  che potranno essere riconosciuti
come soggetti dall'Universita'.
   Art. 9 (Docenti e ricercatori). -  1.  Sono  docenti  di  prima  e
seconda   fascia   e  ricercatori  dell'Universita'  coloro  che,  in
conformita'  alle  procedure  previste   dalla   normativa   vigente,
ricoprono uno dei posti in organico per il corrispondente ruolo.
   2.  Ai  docenti  e  ai  ricercatori viene garantita la liberta' di
insegnamento e di ricerca.
   3. I docenti e i ricercatori confermati hanno diritto di  accedere
a specifici fondi posti a bilancio per la ricerca.
   4.  Secondo  i  compiti  previsti  per ciascun ruolo o funzione, i
docenti e i ricercatori sono tenuti ad assicurare il loro impegno per
l'insegnamento, le prove di esame e la ricerca.
   5. I docenti e i ricercatori sono altresi' tenuti a contribuire al
funzionamento dell'Universita' partecipando agli organi collegiali  e
assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della ricerca e di
governo.
   Art. 10 (Personale dirigente e tecnico-amministrativo). - 1. Fanno
parte    del    personale    dirigente    e    tecnico-amministrativo
dell'Universita' i dipendenti  inquadrati  nei  rispettivi  ruoli  in
conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente.
   2.   L'Universita'  definisce,  nella  sua  autonomia,  la  pianta
organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo  necessario
al perseguimento dei propri fini istituzionali.
   3.   L'Universita',   per   rispondere  a  esigenze  specifiche  e
specialistiche, sulla base di relazioni tecniche anche concernenti la
copertura della  spesa,  puo'  temporaneamente  utilizzare  personale
esterno mediante appositi contratti e convenzioni.
   4. Il direttore amministrativo e' responsabile della legalita' dei
provvedimenti  amministrativi,  del  funzionamento degli uffici e dei
servizi e dispone l'esecuzione delle deliberazioni  degli  organi  di
governo centrali e delle strutture.
   5.  L'incarico  di  direttore  amministrativo, di durata triennale
rinnovabile, e'  attribuito  dal  consiglio  di  amministrazione,  su
proposta  motivata  del  rettore,  ad  un  dirigente dell'Universita'
ovvero, previo  nulla-osta  dell'amministrazione  di  provenienza,  a
dirigente di altra sede universitaria o di altro ente.
   6.  Il direttore amministrativo puo' proporre la nomina di un vice
direttore amministrativo con funzioni vicarie che vengono  esercitate
in  caso  di sua assenza o impedimento, indicandolo tra i dirigenti o
funzionari piu' alti in grado. Il vice  direttore  amministrativo  e'
nominato con decreto del rettore.
   7. Il personale dirigente assicura il funzionamento degli uffici e
dei servizi cui e' preposto.
   8.  Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici
delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei
servizi  dell'amministrazione  centrale  e  delle   altre   strutture
dell'Universita'  ai quali e' assegnato sulla base di quanto previsto
dallo  stato  giuridico,  dalla  contrattazione  collettiva  e  dagli
accordi siglati con l'amministrazione universitaria.
   9.   Il   personale   partecipa   alla  gestione  dell'Universita'
attraverso le proprie rappresentanze negli organismi  collegiali  ove
previsto dal presente statuto.
   10.  Al  personale  viene  garantito  il  periodico  aggiornamento
professionale  necessario   all'espletamento   dei   propri   compiti
istituzionali.
   11.  Il  personale  e' tenuto ad assicurare il proprio impegno nel
settore   cui   e'   assegnato   per   il    miglior    funzionamento
dell'Universita'.
   Art. 11 (Studenti). - 1. Sono studenti dell'Universita' coloro che
risultano regolarmente iscritti ai corsi di diploma universitario, di
laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca.
   2.  Al  fine  di  consentire  un  proficuo  rapporto tra docenti e
studenti e per favorire l'inserimento degli studenti nella  comunita'
universitaria, l'Universita' puo' determinare il numero massimo delle
iscrizioni  ai  corsi  di diploma e di laurea; esso viene fissato dal
senato accademico, sulla base di una  relazione  tecnica  predisposta
dai   rispettivi   consigli   di  facolta',  udito  il  consiglio  di
amministrazione.  I  criteri,  le  modalita'  di  ammissione   e   le
condizioni  per  il  mantenimento  dello  status  di  studente,  sono
stabiliti dal regolamento didattico di ateneo che definira'  altresi'
i contenuti della relazione tecnica.
   3.  Il  numero massimo e le modalita' di ammissione alle scuole di
specializzazione e ai corsi di dottorato  di  ricerca  sono  definiti
sulla  base  delle  norme  di  legge,  tenendo  conto  delle  risorse
economiche, didattiche e strutturali dell'Universita'.
   4. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere  alle  di-
verse  strutture universitarie per svolgere le attivita' connesse con
la loro formazione.
   5. Gli studenti partecipano all'attivita' di ricerca nella  misura
in cui essa e' funzionale alla loro formazione.
   6.   Gli   studenti  partecipano  alla  gestione  dell'Universita'
attraverso le proprie  rappresentanze  negli  organi  collegiali  ove
previsto nel presente statuto.
   7.  Gli  studenti  godono  dei  servizi e dell'assistenza previsti
dall'Universita' e dagli enti preposti a garantire  il  diritto  allo
studio  secondo  le  proprie  effettive  esigenze,  nei  limiti delle
disponibilita' e della finalita' previste.
   8. Al fine di coltivare i propri interessi culturali e  formativi,
gli  studenti  hanno  diritto  di frequentare le strutture culturali,
sportive  e  ricreative  dell'Universita'  e  di   partecipare   alle
attivita'  studentesche  organizzate.  Gli  studenti possono altresi'
svolgere ai fini formativi  attivita'  autogestite  nei  settori  del
tempo  libero, dello sport e della cultura, anche organizzando scambi
culturali a  livello  nazionale  e  internazionale,  fatte  salve  le
attivita'   disciplinate  da  apposite  disposizioni  legislative  in
materia.
   9.  Gli  studenti  possono  costituire  associazioni e cooperative
anche al fine di fornire all'interno dell'Universita' prestazioni  di
servizi.
   10.  L'Universita'  puo'  affidare  servizi  a  studenti singoli o
associati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
   11.  Gli  studenti  sono   tenuti   a   contribuire   all'ordinato
funzionamento delle attivita' universitarie, alla partecipazione agli
organi  collegiali,  al  corretto  uso  delle  strutture e alla piena
valorizzazione delle opportunita' culturali loro offerte.
   Art. 12  (Altri  soggetti).  -  1.  Limitatamente  al  periodo  di
svolgimento  delle  funzioni  assegnate  presso  l'Universita',  sono
assimilati ai docenti o ai ricercatori  anche  coloro  che,  pur  non
appartenendo  ai  ruoli,  svolgono  funzioni  didattiche o di ricerca
secondo le modalita' previste dalal legislazione universitaria.
   2. I lettori di madrelingua straniera, i cultori della materia,  i
laureati  inseriti in gruppi di ricerca, limitatamente al periodo del
loro  rapporto  con  l'Universita',  afferiscono  alla  struttura  di
ricerca  o di servizio cui appartiene il titolare dell'insegnamento o
della ricerca o, in mancanza, ad un servizio comune.
   3. Le modalita' della presenza nei dipartimenti o nelle  strutture
di  cui  ai  commi  precedenti, sono definite dalle singole strutture
sulla base dei loro regolamenti.
   4. Gli studenti ospiti, i fruitori di borse di studio e i laureati
che svolgono attivita' di tirocinio, limitatamente al  periodo  della
loro   permanenza,   sono  equiparati  agli  studenti  iscritti,  con
esclusione dell'elettorato attivo e passivo per la  designazione  dei
rappresentanti negli organi accademici.
   5.  I  soggetti  che  frequentano  l'Universita'  per attivita' di
formazione,  aggiornamento  e  perfezionamento  di  cui  al  comma  1
dell'art.  6, possono fruire dei servizi previsti dall'Universita' in
quanto necessari  ad  assicurare  la  presenza  e  la  partecipazione
finalizzata al conseguimento della loro formazione.
                             Titolo III
                  ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITA'
   Art. 13 (Organi centrali). - 1. Sono organi centrali:
     a) il rettore;
     b) il senato accademico;
     c) il consiglio di amministrazione;
     d) il consiglio degli studenti;
     e) il collegio dei revisori dei conti;
     f) il garante;
     g) il comitato dei sostenitori;
     h) il comitato per lo sport universitario;
     i) il comitato per le pari opportunita'.
   Art.  14  (Rettore).  - 1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad
ogni effetto di legge ed e' responsabile  del  governo  accademico  e
dell'amministrazione dell'Universita'.
   2. Il rettore:
     a)  convoca  e  presiede  il senato accademico e il consiglio di
amministrazione;
     b) emana lo statuto e i regolamenti;
     c) garantisce l'esecuzione delle deliberazioni degli  organi  di
governo e degli altri organi collegiali dell'Universita';
     d)  e' responsabile dell'andamento amministrativo, finanziario e
patrimoniale dell'Universita';
     e)  esercita  l'autorita'  disciplinare  sugli  studenti  e  sul
personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge;
     f)  svolge  ogni  altra  attribuzione  prevista dall'ordinamento
universitario e dal presente statuto.
   3.  Il  rettore  e'  eletto  tra  i  docenti   di   prima   fascia
dell'Universita'.
   4. L'elettorato attivo e' composto da:
     a) i professori di prima e di seconda fascia;
     b)   i   rappresentanti   dei   ricercatori   nel  consiglio  di
amministrazione e nei consigli di facolta';
     c) i rappresentanti  del  personale  tecnico-amministrativo  nel
senato accademico e nel consiglio di amministrazione;
     d)  i  rappresentanti degli studenti nel senato accademico e nel
consiglio di amministrazione.
   5. Il rettore dura in carica tre anni accademici  completi  ed  e'
rieleggibile per non piu' di due volte consecutive.
   6.  Il  rettore  nomina  il  pro-rettore con funzioni vicarie, che
vengono esercitate in caso di sua assenza o di suo impedimento  e  ha
la  facolta'  di  delegare  ad  altri  docenti  di  ruolo  specifiche
funzioni.
   7. Il rettore  e'  proclamato  eletto  con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
   Art. 15 (Senato accademico). - 1. Il senato accademico e' l'organo
collegiale  di  governo  in  materia di programmazione dello sviluppo
dell'Universita' e di coordinamento della didattica e della ricerca.
   2. Il senato accademico:
     a) approva il programma  pluriennale  di  sviluppo  sentite  del
facolta', i dipartimenti e il consiglio di amministrazione;
     b)  assegna  alle  facolta'  i  posti  di  docente di ruolo e di
ricercatore;
     c) indica i criteri per la ripartizione del  personale  tecnico-
amministrativo;
     d)   indica   i   criteri  per  la  ripartizione  delle  risorse
finanziarie tra le strutture dell'Ateneo;
     e)  esprime  parere  obbligatorio  sul  bilancio  di  previsione
dell'Universita';
     f)  approva  il  manifesto  annuale  degli  studi  per quanto di
competenza;
     g) determina  i  criteri  per  la  valutazione  delle  attivita'
didattiche  ed  esprime  un  giudizio  sui risultati conseguiti dalle
corrispondenti strutture, sentito il consiglio degli studenti;
     h) determina  i  criteri  per  la  valutazione  delle  attivita'
scientifiche  ed  esprime  un giudizio sui risultati conseguiti dalle
strutture di ricerca;
     i)  approva  la  istituzione,  le   modifiche   e   propone   la
disattivazione dei dipartimenti;
     l)  delibera  le modifiche di statuto con composizione allargata
ai sensi del comma quarto;
     m) approva i regolamenti ed esprime il parere  obbligatorio  sul
regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilita';
     n)  ratifica  le  afferenze  ai  dipartimenti  dei docenti e dei
ricercatori e  risolve  le  eventuali  controversie  insorte  tra  il
richiedente  l'afferenza  e  il  dipartimento  ai sensi dell'art. 70,
comma secondo;
     o)   svolge   ogni   altra   attribuzione   ad   esso  assegnata
dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.
   3. Il senato accademico e' composto da:
     a) il rettore che lo presiede;
     b) il pro-rettore vicario;
     c) i presidi delle facolta';
     d) i  rappresentanti  delle  aree  scientifico-disciplinari,  in
numero pari a quello dei presidi, eletti fra tutti i docenti di ruolo
e  i  ricercatori confermati secondo modalita' e criteri previsti dal
regolamento  per  le   elezioni   delle   rappresentanze.   Le   aree
scientifico-disciplinari sono elencate nell'allegato A;
     e)  il direttore amministrativo, o un suo delegato, con funzioni
di segretario verbalizzante, con voto consultivo.
   4. Il senato accademico per la trattazione degli argomenti di  cui
alla lettera l), comma secondo del presente articolo, e' allargato ad
una  rappresentanza  dei  docenti  di  prima  fascia,  dei docenti di
seconda fascia, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo
e degli studenti. Le rappresentanze  vengono  elette  all'interno  di
ciascuna componente in numero pari alla meta' di quello dei presidi.
   La  rappresentanza  degli  studenti  e'  costituita  come indicato
dall'art. 17, comma sesto, del presente statuto.
   5. Il senato accademico, per la trattazione degli argomenti di cui
alle lettere a), e), f), del comma secondo del presente articolo,  e'
allargato ai rappresentanti degli studenti di cui al precedente comma
quarto.
   6) Il senato accademico, per la trattazione degli argomenti di cui
alle lettere a), c), e), m), del comma secondo del presente articolo,
e'  allargato  ai rappresentanti del personale non docente, di cui al
precedente comma quarto.
   7. Le componenti elette del senato accademico durano in carica due
anni accademici.
   8. Il senato accademico e'  convocato  dal  rettore  alemeno  ogni
trimestre o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
   9.  Il  senato  accademico  puo' avvalersi di una giunta esecutiva
deliberante su materie ad essa delegate e di commissioni  istruttorie
secondo modalita' definite dal regolamento di Ateneo.
   Art.  16  (Consiglio  di  amministrazione).  -  1. Il consiglio di
amministrazione e' l'organo  collegiale  di  governo  in  materia  di
conduzione  organizzativa,  amministrativa, finanziaria ed economico-
patrimoniale dell'Universita'.
   2. Il consiglio di amministrazione:
     a) approva il regolamento generale di amministrazione, finanza e
contabilita', sentito il senato accademico;
     b) individua i centri di gestione e i centri di  spesa  previsti
dai successivi articoli 57 e 58;
     c)  definisce  le tipologie e i relativi limiti di spesa oltre i
quali e' richiesta l'autorizzazione del consiglio di amministrazione;
     d)  approva,  sentito  il  senato  accademico,  il  bilancio  di
previsione nonche' il conto consuntivo;
     e)  approva  i  bilanci  di  previsione  e  i  conti  consuntivi
predisposti dai centri di gestione e dalle delegazioni;
     f)  delibera  sui provvedimenti che comportino oneri di bilancio
fatti salvi i limiti di autonomia dei centri di gestione e  i  poteri
di spesa riservati dalla legge ai dirigenti;
     g)  definisce  la  pianta  organica  del  personale  dirigente e
tecnico-amministrativo;
     h) conferisce le funzioni di direttore amministrativo;
     i)   assegna   alle   strutture   didattiche,   scientifiche   e
amministrative  le  risorse  finanziarie  e  il personale dirigente e
tecnico-amministrativo,  secondo  i  criteri  indicati   dal   senato
accademico;
     l) sovraintende alla gestione del personale dirigente e tecnico-
amministrativo;
     m)  designa  su  proposta  del rettore i membri del collegio dei
revisori dei conti;
     n) approva  gli  indirizzi  e  i  contenuti  fondamentali  delle
convenzioni,  dei  contratti  e  di  ogni  altro  atto  negoziale che
comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri riservati  ai  centri
di gestione e ai dirigenti;
     o) delibera sull'attivazione dei dipartimenti;
     p)  approva,  sentito  il  consiglio  degli  studenti, le regole
generali per l'attuazione delle attivita' autogestite dagli  studenti
previste dall'art. 11, comma nono;
     q)   esprime   parere  obbligatorio  sugli  atti  relativi  alla
programmazione dello sviluppo dell'Universita' predisposti dal senato
accademico;
     r) esprime parere  obbligatorio  e  vincolante  sui  regolamenti
delle strutture per le materie di propria competenza;
     s)  determina  i  criteri  per  la  valutazione  delle attivita'
amministrative   ed   esprime   un    giudizio    sull'efficacia    e
sull'efficienza delle singole strutture amministrative;
     t)  delibera  sulla composizione del nucleo di valutazione sulle
attivita' dei dirigenti come previsto  dalla  normativa  vigente,  da
nominarsi con decreto del rettore;
     u)   svolge   ogni   altra   attribuzione   ad   esso  assegnata
dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.
   3. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
     a) il rettore che lo presiede;
     b) il prorettore vicario;
     c) il direttore amministrativo che assolve anche le funzioni  di
segretario;
     d) tre rappresentanti dei docenti di ruolo di prima fascia;
     e) tre rappresentanti dei docenti di ruolo di seconda fascia;
     f) tre rappresentanti dei ricercatori universitari;
     g) tre rappresentanti del personale non docente;
     h) tre rappresentanti degli studenti, di cittadinanza italiana;
     i)  il  presidente  del  comitato dei sostenitori o suo delegato
permanente;
     l) i rappresentanti  di  enti  che  contribuiscono  al  bilancio
universitario  con  importo  fissato  ogni  biennio  dal consiglio di
amministrazione, in numero non superiore a tre;
     m) il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  o
un suo delegato permanente;
     n) il sindaco di Udine o un suo delegato permanente;
     o)  un  rappresentante permanente designato congiuntamente dalle
amministrazioni provinciali di Udine, Gorizia e Pordenone.
   I componenti di cui alle lettere i), l), m), n), e o),  senza  che
la   loro  presenza  concorra  alla  formazione  del  numero  legale,
partecipano con voto deliberante. Il rappresentante di cui  al  punto
i)  entra  a  far  parte  del consiglio di amministrazione qualora il
comitato  dei  sostenitori  contribuisca  annualmente   al   bilancio
dell'Universita'   con  l'erogazione  di  un  contributo  finanziario
globale in misura non inferiore all'ammontare stabilito dal consiglio
di amministrazione prima dell'inizio di ogni mandato.
   4. Le rappresentanze delle categorie di cui  al  comma  precedente
vengono elette con le modalita' previste dall'apposito regolamento.
   5.  Il  consiglio  di  amministrazione  dura  in  carica  due anni
accademici.
   6. Il consiglio di amministrazione e'  convocato  dal  rettore  di
norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi
componenti.
   7.  Il  consiglio  di amministrazione puo' avvalersi di una giunta
esecutiva e di commissioni istruttorie secondo modalita' definite dal
regolamento di Ateneo.
   Art. 17 (Consiglio  degli  studenti).  -  1.  Il  consiglio  degli
studenti,   garante   dell'autonoma   partecipazione  degli  studenti
all'organizzazione   dell'Ateneo,    e'    organo    collegiale    di
rappresentanza,  ha  funzioni propositive ed e' organo consultivo del
senato accademico e del consiglio di amministrazione per  le  materie
previste dalla normativa vigente e dal presente statuto.
   2. Il consiglio degli studenti:
     a) adotta il proprio regolamento interno;
     b)  esprime  pareri,  per  quanto  di  propria  competenza,  sul
regolamento degli studenti, sul regolamento generale di  Ateneo,  sul
regolamento  didattico  di  Ateneo, nonche' su quelli delle strutture
didattiche;
     c) esprime pareri motivati sul programma pluriennale di sviluppo
dell'Universita', elaborato dal senato accademico;
     d)  fornisce  pareri  sulle  questioni  sottoposte  dal   senato
accedemico;
     e)  elabora  proposte  su  problemi  relativi all'organizzazione
didattica e  a  tutte  le  attivita'  espressamente  riguardanti  gli
studenti;
     f)   esprime   parere   e   formula  proposte  al  consiglio  di
amministrazione sulle contribuzioni a carico degli studenti;
     g) propone al consiglio di amministrazione  le  regole  generali
per  l'attuazione  delle  attivita' autogestite previste dall'art. 11
del presente statuto;
     h)  esprime  pareri  sulle  modalita'  di  collaborazione  degli
studenti  alle  attivita'  di  servizio  previste  dall'art.  11  del
presente statuto;
     i) formula al  consiglio  di  amministrazione  proposte  per  il
riparto di fondi previsti a bilancio per attivita' autogestite;
     l)  nomina  al  proprio  interno  i  rappresentanti negli organi
collegiali dell'Ateneo  ove  non  altrimenti  previsto  dal  presente
statuto o dai regolamenti interni delle strutture;
     m)   svolge   ogni   altra   attribuzione   ad   esso  assegnata
dall'ordinamento  universitario,   dal   presente   statuto   e   dai
regolamenti.
   I  pareri  di  cui  alle lettere b), c) e d) devono essere forniti
entro i termini fissati dal senato accademico.
   3.  Il  consiglio  degli  studenti   e'   composto   da   studenti
rappresentanti  di  tutti  i  corsi  di  laurea  e i corsi di diploma
universitario eletti dagli iscritti ai singoli corsi di laurea  e  di
diploma  universitario.  Salvo  quanto  previsto dal successivo comma
quattro, ogni corso di laurea e di diploma e'  rappresentato  da  uno
studente;  i corsi di laurea, inoltre, da ulteriori rappresentanti in
ragione di uno ogni mille iscritti in corso o  frazione  superiore  a
cinquecento.
   4.  Le modalita' di elezione sono disciplinate dal regolamento per
l'elezione delle rappresentanze che potra' prevedere, in caso di  una
ridotta  percentuale  di  votanti,  una  riduzione  del  numero degli
eletti.
   5. Il consiglio  degli  studenti  elegge  al  proprio  interno  il
presidente, il vicepresidente e il segretario.
   6.  Alle  sedute  del  senato  accademico  per  la  trattazione di
specifici argomenti indicati dall'art.  15,  comma  quarto  e  quinto
partecipano   il   presidente   e  altri  membri  permanenti  fino  a
raggiungere il numero previsto.
   7. Il presidente e' componente della commissione di disciplina per
gli studenti.
   8. Il consiglio degli studenti dura in carica due anni accademici.
   Art. 18 (Collegio dei revisori dei conti). - 1.  Il  collegio  dei
revisori  dei  conti  e'  l'organo  indipendente  di  consulenza e di
controllo interno sulla  regolarita'  della  gestione  amministrativa
dell'Universita'.
   2.  I  compiti  e  le modalita' di funzionamento del collegio sono
stabiliti  dal   regolamento   per   l'amministrazione,   finanza   e
contabilita'.
   3. Il collegio e' composto da:
     a) un magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore a
consigliere, che ne assume la presidenza;
     b) un dirigente o funzionario del Ministero del tesoro;
     c)  due  dirigenti o funzionari del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologia;
     d) un revisore ufficiale dei conti iscritto nel relativo albo.
   4. I componenti del collegio, sono proposti dal rettore e nominati
con suo decreto su designazione del consiglio di amministrazione.
   5. Il collegio dura in carica tre anni finanziari.
   Art. 19 (Garante). - 1. Il garante e' l'organo  che  si  pronuncia
sulle  vertenze  tra  organi,  strutture  e  singoli  soggetti  della
comunita' universitaria.
   2. Il garante e' un magistrato a riposo  indicato  dal  presidente
del  tribunale  di  Udine  e  nominato dal rettore, sentiti il senato
accademico e il consiglio di amministrazione.
   3. Il garante puo' avvalersi di commissioni  istruttorie  da  esso
designate,  nelle  quali  siano presenti anche i rappresentanti delle
parti interessate.
   4. Il garante dura in carica tre anni  accademici  e  puo'  essere
confermato per non piu' di una volta consecutiva.
   Art.   20  (Comitato  dei  sostenitori).  -  1.  Il  comitato  dei
sostenitori dell'Universita' ha lo scopo di  promuovere  un  efficace
collegamento con le realta' culturali, sociali e produttive.
   2.  Il  comitato  e'  costituito  da  persone fisiche e da persone
giuridiche  pubbliche  e  private  che  si   impegnano   a   favorire
l'attivita' dell'Ateneo tramite contributi finanziari.
   3.    Apposito    regolamento   predisposto   dal   consiglio   di
amministrazione  prevede  le  modalita'  di   partecipazione   e   di
funzionamento del comitato.
   4.  Il  comitato  elegge  un  presidente  che  lo  rappresenta nel
consiglio di amministrazione.
   5.  Il  rettore  espone  annualmente  al  comitato  una  relazione
sull'attivita' dell'Ateneo e sulla utilizzazione delle risorse.
   6.   Il   comitato  si  riunisce  almeno  due  volte  all'anno  su
convocazione del presidente.
   Art. 21 (Altri organi). - 1. Sono istituiti  il  comitato  per  lo
sport universitario e il comitato per le pari opportunita'.
   2.  Il  comitato  per lo sport universitario coordina le attivita'
sportive a vantaggio dei  componenti  la  comunita'  universitaria  e
sovraintende  agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai
programmi di sviluppo delle relative attivita'.
   3. Il comitato per lo sport ha la  composizione  e  le  competenze
previste  dalla  legge 28 giugno 1977, n. 394, e dalle eventuali suc-
cessive modificazioni e integrazioni.
   4. Del comitato per lo sport fanno parte anche due rappresentanti,
uno dei docenti e  ricercatori  e  uno  del  personale  non  docente,
designati  rispettivamente  dal  senato accademico e dal consiglio di
amministrazione.
   5. Alla copertura delle spese per l'attivita' sportiva si provvede
mediante i fondi stanziati dalle leggi di cui al  comma  3,  mediante
altre specifiche entrate di bilancio.
   6.  Il  comitato  per  le  pari opportunita' propone al rettore le
misure idonee a garantire effettive condizioni di parita'  per  tutte
le componenti operanti nell'Ateneo.
   7.  Il  comitato e' presieduto dal rettore o da un suo delegato ed
e' costituito dal direttore amministrativo o da un funzionario  dallo
stesso  delegato e da altri nove componenti, di cui tre designati dal
senato accademico fra i docenti e i ricercatori,  due  designati  dal
consiglio  degli  studenti e quattro eletti dal personale non docente
secondo  quanto  previsto  dal  regolamento  per   l'elezione   delle
rappresentanze.
   8. Le modalita' di funzionamento dei due comitati sono definite da
apposito regolamento.
   9. I due comitati durano in carica due anni accademici.
 
 
 
 
                              Titolo IV
                       STRUTTURE E LORO ORGANI
   Art.   22   (Strutture  dell'Universita').  -  1.  Sono  strutture
dell'Universita':
     a) l'amministrazione centrale;
     b) le facolta';
     c) i dipartimenti;
     d) i centri di servizio di Ateneo;
     e) l'azienda agraria sperimentale;
     f) il policlinico universitario;
     g) il centro internazionale sul plurilinguismo;
     h) i centri interdipartimentali di servizio e di ricerca;
     i) i centri interuniversitari;
     l) la scuola superiore;
     m) le altre strutture istituite per fini specifici.
   2. Ogni struttura si dotera' di apposito regolamento.
   Art.  23  (Amministrazione  centrale).  -   1.   L'amministrazione
centrale  e'  l'apparato  di  supporto alla realizzazione dei compiti
istituzionali dell'Universita' nel suo complesso.
   2.   Il   rettore,   in   quanto    responsabile    del    governo
dell'Universita',  sovraintende  alle  attivita' dell'amministrazione
centrale.
   3. Il direttore amministrativo attua le direttive  del  rettore  e
dei   suoi   delegati  per  assicurare  l'organizzazione  e  il  buon
funzionamento dell'amministrazione centrale.
   Art. 24 (Facolta'). - 1. La facolta' e' la struttura che programma
e coordina le attivita' didattiche finalizzate  al  conferimento  dei
titoli  accademici  previsti  dalla  normativa vigente e dal presente
statuto.
   2. L'attivazione e la gestione di altre iniziative didattiche sono
subordinate all'approvazione del senato accademico e del consiglio di
amministrazione per le rispettive competenze.
   3. Le facolta' dell'Universita' sono quelle  indicate  nell'elenco
dell'allegato  B,  che  non costituisce parte integrante del presente
statuto.
   Art. 25 (Organi delle facolta'). - Sono organi delle facolta':
     a) il preside;
     b) il consiglio di facolta'.
   Art. 26 (Preside di facolta'). -  1.  Il  preside  rappresenta  la
facolta' ad ogni effetto di legge ed e' responsabile della conduzione
della facola'.
   2. Il preside:
     a) convoca e presiede il consiglio di facolta';
     b) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facolta';
     c) mantiene i rapporti con gli organi centrali dell'Universita';
     d) coordina e controlla le attivita' didattiche della facolta'.
   3.  Il preside e' eletto dai docenti di ruolo e dai rappresentanti
dei ricercatori del consiglio di facolta'  fra  i  docenti  di  prima
fascia della stessa. Il preside e' nominato con decreto del rettore.
   4.  Il  preside  designa tra i docenti di ruolo di prima fascia il
preside vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni  nei  casi
di  assenza  o  di  impedimento,  e  che  e' nominato con decreto del
rettore.
   5. Il preside dura in carica tre anni  accademici  e  puo'  essere
rieletto consecutivamente una volta sola.
   Art.  27 (Consiglio di facolta'). - 1. Il consiglio di facolta' e'
l'organo collegiale che programma e  coordina  l'attivita'  didattica
della facolta'.
   2. Il consiglio di facolta':
     a)  programma  e destina le risorse didattiche in accordo con le
delibere del senato accademico;
     b) approva e coordina  i  programmi  degli  insegnamenti  e  gli
impegni  didattici  dei  docenti e dei ricercatori secondo criteri di
equita' nel rispetto della liberta' di insegnamento dei singoli;
     c) provvede alla copertura dei posti di ruolo dei docenti e  dei
ricercatori, acquisito il parere dei dipartimenti competenti;
     d) formula proposte per il piano triennale di sviluppo;
     e)   formula  il  regolamento  di  facolta'  che,  fra  l'altro,
individua le materie per le quali gli organi attivati al suo  interno
dal consiglio di facolta' potranno deliberare in via definitiva;
     f)  esprime  pareri  sui  regolamenti  generali  per  quanto  di
competenza;
     g) esprime  pareri  sull'istituzione  dei  dipartimenti  secondo
quanto previsto dal successivo art. 33;
     h)  esprime  al  rettore  parere  sulla  fruizione  da parte dei
docenti di periodi di esclusiva attivita' di ricerca;
     i) provvede, per  la  parte  di  competenza,  all'attuazione  di
quanto previsto per il servizio di tutorato;
     l)   svolge   ogni   altra   attribuzione   ad   esso  assegnata
dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.
   3. Il consiglio di facolta' e' composto da:
     a) i docenti di ruolo e  fuori  ruolo  di  prima  e  di  seconda
fascia;
     b)  i rappresentanti dei ricercatori in numero pari al dieci per
cento dei docenti di ruolo  della  facolta'  in  servizio  alla  data
dell'elezione  dei rappresentanti, e comunque in numero non inferiore
a tre;
     c) un numero di rappresenanti degli studenti pari a tre per ogni
corso di laurea piu' uno per  ogni  corso  di  diploma  universitario
attivato,  salva  la  possibilita' di prevedere per i corsi di laurea
che superino i duemila iscritti un  numero  di  rappresentanti  degli
studenti  pari  a  quattro. Deve comunque essere assicurato almeno un
eletto per corso di laurea e per corso di diploma.  I  rappresentanti
degli studenti nel consiglio di facolta' hanno voto consultivo.
   I  rappresentanti  delle  categorie  di  cui alle lettere b) e c),
vengono eletti rispettivamente con scadenza triennale  e  biennale  e
con  le  modalita'  previste  dal  regolamento  per  l'elezione delle
rappresentanze.
   4. La composizione del consiglio di  facolta'  varia,  secondo  la
normativa  vigente,  in  rapporto agli argomenti posti all'ordine del
giorno.
   5.  Il  consiglio  di facolta' puo' attivare consigli dei corsi di
laurea, consigli dei corsi di diploma universitario  e  consigli  dei
corsi  delle  scuole  di  specializzazione,  con la partecipazione di
tutte le componenti in esso presenti. Ove non esistano  consigli  dei
corsi   di   laurea,   di   diploma  universitario  e  di  scuola  di
specializzazione, deve essere costituita  una  commissione  didattica
per  ciascun  corso  o  scuola  per  il  coordinamento didattico e la
valutazione dei  piani  di  studio  presentati  dagli  studenti,  ove
previsti.
   6.  Il  consiglio  di  facolta'  puo' avvalersi di una giunta e di
commissioni istruttorie  per  specifici  argomenti  con  modalita'  e
finalita' definiti dal regolamento di facolta'.
   7.  La  convocazione  ordinaria  del  consiglio  di  facolta' deve
avvenire almeno ogni tre mesi.
   Art. 28 (Dipartimenti). - 1. Il dipartimento e' la  struttura  che
promuove  e  coordina  le attivita' di ricerca scientifica in settori
omogenei per fini o per metodi.
   2.  I   dipartimenti   dell'Universita'   sono   quelli   previsti
dall'allegato C.
   Art. 29 (Organi del dipartimento). - Sono organi del dipartimento:
     a) il direttore di dipartimento;
     b) la giunta di dipartimento;
     c) il consiglio di dipartimento.
   Art.  30  (Direttore  di  dipartimento).  -  1. Il direttore ha la
rappresentanza  del  dipartimento  ed  e'  responsabile   della   sua
gestione.
   2. Il direttore:
     a) convoca e presiede il consiglio e la giunta;
     b) cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati;
     c) promuove le attivita' del dipartimento;
     d) tiene i rapporti con gli organi accademici;
     e)  esercita  tutte  le altre attribuzioni previste dalle leggi,
dallo statuto e dai regolamenti.
   3. Il direttore e' eletto dal  consiglio  di  dipartimento  fra  i
docenti  di  prima  fascia afferenti al dipartimento e viene nominato
con decreto del rettore. In mancanza  di  docenti  di  prima  fascia,
ovvero   in   caso   di  impedimento  ritenuto  motivato  dal  senato
accademico, alla direzione del dipartimento puo' essere  eletto,  per
un anno accademico, rinnovabile, un docente di seconda fascia.
   4. Il direttore designa tra i docenti di prima o di seconda fascia
un  direttore  vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei
casi di assenza o di impedimento, ed  e'  nominato  con  decreto  del
rettore.
   5.  Il  direttore dura in carica tre anni accademici e puo' essere
rieletto consecutivamente una sola volta.
  Art. 31 (Giunta di dipartimento). -  1.  La  giunta  e'  organo  di
gestione corrente del dipartimento.
   2. La giunta:
     a) coadiuva il direttore;
     b)  delibera  su  materie  di  gestione  corrente secondo quanto
previsto dai regolamenti;
     c) ha compiti istruttori  e  propositivi  per  il  consiglio  di
dipartimento;
     d)  delibera  in  via  definitiva  sulle  materie  delegate  dal
consiglio di dipartimento.
   3. La giunta  e'  costituita  dal  direttore,  dal  segretario  di
dipartimento  con  voto  consultivo,  e  da  rappresentanze elette al
proprio interno da ciascuna  componente  presente  nel  consiglio  di
dipartimento   nelle   proporzioni   indicate   dalla   legge  e  dai
regolamenti.
   4. La durata del suo mandato coincide con quella del direttore.
   Art. 32 (Consiglio di dipartimento). - 1. Il consiglio e' l'organo
di programmazione e di gestione delle attivita' del dipartimento.
   2. Il consiglio di dipartimento:
     a) formula il regolamento di dipartimento;
     b) approva annualmente il piano delle ricerche, le richieste  di
finanziamento   e  di  assegnazione  di  personale  non  docente,  la
relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca;
     c)  detta  i  criteri  generali  per  l'impiego  coordinato  del
personale e dei mezzi a disposizione del dipartimento;
     d) approva il bilancio del dipartimento;
     e)    approva   convenzioni,   contratti   e   atti   negoziali;
l'approvazione  e'  definitiva  nei  casi  previsti  dal  regolamento
generale per l'amministrazione, finanza e contabilita';
     f)  definisce le materie ed i compiti specifici da delegare alla
giunta di diparimento;
     g) provvede agli  adempimenti  relativi  all'organizzazione  dei
corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca;
     h) collabora con le strutture preposte alle attivita' didattiche
per quanto di propria competenza;
     i)  esprime  pareri  sui  regolamenti  generali,  per  quanto di
competenza;
     l)  esprime  pareri,  limitatamente   alle   aree   scientifiche
interessate,  sulla  copertura  dei  posti di ruolo dei docenti delle
facolta';
     m) delibera  sulle  domande  di  afferenza  dei  docenti  e  dei
ricercatori.
   3. Il consiglio di dipartimento e' composto da:
     a)  i  docenti  di  ruolo  e  fuori  ruolo di prima e di seconda
fascia;
     b) i ricercatori;
     c) una rappresentanza del personale  non  docente  nella  misura
stabilita dai regolamenti;
     d)  il  segretario  di  dipartimento che funge da segretario del
consiglio.
   4. La composizione del consiglio di dipartimento varia secondo  la
normativa  vigente,  in  rapporto agli argomenti posti all'ordine del
giorno.
   Art.   33   (Istituzione,   attivazione   e   disattivazione   dei
dipartimenti).  - 1. La proposta di istituzione dei dipartimenti deve
essere sottoscritta da almeno nove docenti e ricercatori di ruolo.
   2. Nella proposta devono essere indicati:
     a) l'area di ricerca;
     b) l'elenco delle  discipline  attivate  e  attivabili  comprese
nell'area e previste dallo Statuto;
     c) le risorse necessarie per l'attivazione;
     d) i dipartimenti e gli istituti di provenienza dei proponenti;
     e) i dipartimenti e gli istituti eventualmente da disattivare;
     f)  le  possibili afferenze del personale docente e ricercatore,
nonche' la destinazione del personale non docente.
   3. La proposta viene:
     a) approvata dal senato accademico,  sentiti  le  facolta'  e  i
dipartimenti eventualmente interessati;
     b)  sottoposta  all'attenzione  di tutti i docenti e ricercatori
dell'Universita' per un'eventuale opzione di afferenza.
   4. Qualora la proposta raccolga un numero di afferenze  di  almeno
dodici  docenti  e  ricercatori,  il dipartimento viene istituito con
decreto del rettore. I ricercatori possono concorrere alla formazione
di tale limite per non oltre un terzo.
   5. Il dipartimento viene attivato con decreto del  rettore  previa
delibera   del  consiglio  di  Amministrazione  per  quanto  riguarda
l'assegnazione delle risorse.
   6. I dipartimenti per i quali per due anni consecutivi  il  numero
di  afferenti  sia  stato  inferiore alle dieci unita' possono essere
disattivati  con  decreto  del  rettore,  su  proposta   del   senato
accademico approvata dal consiglio di amministrazione.
   7.  I  docenti e i ricercatori del dipartimento disattivato devono
chiedere  l'afferenza  ad  altri  dipartimenti.   Il   consiglio   di
amministrazione,   valutate   le   eventuali   proposte  dei  singoli
componenti  del  dipartimento  da  disattivare,  sentito  il   senato
accademico, delibera la destinazione degli spazi e delle risorse.
   Art.  34  (Centri  di  servizio  di  Ateneo). - 1. Il consiglio di
amministrazione,  su  proposta   del   senato   accademico,   approva
l'istituzione  di  centri  di  servizio  per  fornire  alle strutture
didattiche e di  ricerca  prestazioni  di  interesse  generale  o  di
particolare complessita'.
   2.  I centri di servizio sono istituiti e attivati con decreto del
rettore.
   3. Sono organi dei centri di servizio:
     a) il direttore, scelto tra i docenti del consiglio direttivo;
     b) il consiglio direttivo, nel quale e' assicurata  la  presenza
di   tutte   le  componenti  operanti  nel  centro,  nonche'  di  una
rappresentanza  dei  docenti,  dei  ricercatori  e   degli   studenti
designati   con   le   modalita'   previste   dai   regolamenti.   La
rappresentanza degli studenti ha voto consultivo.
   4. Le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento dei centri
di servizio sono contenute nel regolamento generale di Ateneo  e  nei
regolamenti  interni,  i  quali devono specificare le competenze e le
responsabilita' dei docenti e  del  personale  non  docente  per  gli
aspetti amministrativi e tecnici.
   5.   I   centri   di   servizio   dell'Universita'  sono  elencati
nell'allegato D.
   Art. 35 (Azienda agraria sperimentale).  -  1.  L'azienda  agraria
sperimentale  "Antonio  Servadei"  e'  struttura  di  sperimentazione
dell'Universita' e strumento della didattica e  della  ricerca  della
Facolta di agraria.
   2. Sono organi dell'Azienda agraria:
     a) il presidente;
     b) il direttore;
     c) la delegazione amministrativa.
   3.  Il  presidente  dell'azienda  agraria  e'  il rettore o un suo
delegato.  Il presidente ha la rappresentanza dell'azienda agraria  e
presiede la delegazione amministrativa.
   4.  Il  direttore  e'  un  professore  nominato dal rettore che lo
sceglie in una rosa di almeno tre nominativi proposti  dal  consiglio
della facolta' di agraria tra i professori ordinari dell'Universita'.
Il   direttore   ha   la  responsabilita'  della  conduzione  tecnica
dell'azienda. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile.
   5. La delegazione amministrativa e'  l'organo  responsabile  della
conduzione  organizzativa,  amministrativa,  finanziaria  e contabile
dell'azienda. La delegazione predispone il bilancio preventivo  e  il
conto  consuntivo  che  devono essere sottoposti all'approvazione del
consiglio d'amministrazione. La delegazione e' composta da:
     a) il presidente;
     b) il direttore;
     c) un dirigente o funzionario dell'amministrazione universitaria
con funzioni di segretario verbalizzante;
     d) il preside della facolta' di agraria;
     e) tre docenti della facolta' di agraria  scelti  dal  consiglio
amministrazione fra una rosa di sei nominativi indicati dal consiglio
di facolta';
     f) tre membri scelti dal consiglio d'amministrazione nel proprio
seno,  di  cui  un  ricercatore e un rappresentante del personale non
docente.
   Le componenti della delegazione di cui  alle  lettere  e)  ed  f),
durano in carica due anni accademici.
   6.  Le  norme  di  funzionamento  dell'azienda  agraria e dei suoi
organi sono stabilite da apposito regolamento interno.
   Art.  36  (Policlinico  universitario).  -   1.   Il   Policlinico
universitario e' struttura di assistenza sanitaria dell'Universita' e
strumento  della didattica e della ricerca della facolta' di medicina
e chirurgia.
   2. Sono organi del Policlinico universitario:
     a) il presidente;
     b) il direttore amministrativo;
     c) il direttore sanitario;
     d) la delegazione amministrativa;
     e) il consiglio dei clinici.
   3. Il presidente del Policlinico universitario e' il rettore o  un
suo  delegato.  Il  presidente  ha  la rappresentanza del Policlinico
universitario e presiede la delegazione amministrativa.
   4. Il direttore amministrativo e'  nominato  dal  rettore  che  lo
sceglie  tra i dirigenti dell'Universita' o di altro Ateneo, o tra il
laureati in  discipline  giuridiche  o  economiche  che  non  abbiano
compiuto  il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbiano svolto per
almeno cinque anni una qualificata attivita' di direzione  tecnica  o
amministrativa  in  enti  o  strutture pubbliche o private di media o
grande dimensione. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo
e' a tempo pieno ed e' incompatibile  con  altri  incarichi  in  seno
all'amministrazione  di  appartenenza. Il direttore amministrativo e'
responsabile della legalita' dei  provvedimenti  amministrativi,  del
funzionamento  degli  uffici  e  dei servizi amministrativi e dispone
l'esecuzione  delle  deliberazioni  degli  organi  del   Policlinico.
L'incarico e' di durata triennale ed e' rinnovabile.
   5. Il direttore sanitario e' un medico nominato dal rettore che lo
sceglie  in  una rosa di almeno tre nominativi proposti dal consiglio
della   facolta'   di   medicina   tra    i    professori    ordinari
dell'Universita'. Il direttore sanitario:
     a) presiede il consiglio dei clinici;
     b) dirige i servizi sanitari;
     c) fornisce pareri obbligatori agli organi del Policlinico sugli
atti relativi alle materie di sua competenza. L'incarico e' di durata
triennale ed e' rinnovabile.
   6.  La  delegazione  amministrativa e' l'organo responsabile della
conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e
contabile del Policlinico.  La  delegazione  predispone  il  bilancio
preventivo  e  il  conto  consuntivo  che  devono  essere  sottoposti
all'approvazione del Consiglio di amministrazione. La delegazione  e'
composta da:
     a) il presidente;
     b) il preside della facolta' di medicina e chirurgia;
     c)   tre   docenti   della  facolta'  scelti  dal  consiglio  di
amministrazione fra una rosa di sei nominativi indicati dal consiglio
di facolta';
     d) tre  membri  scelti  dal  consiglio  di  amministrazione  nel
proprio seno, di cui un ricercatore e un rappresentante del personale
non docente;
     e) il direttore sanitario con voto consultivo;
     f)  il  direttore  amministrativo,  con  funzioni  di segretario
verbalizzante, con voto consultivo.
   I componenti della delegazione amministrativa di cui alle  lettere
d)  ed  e),  durano  in carica due anni accademici. La delegazione e'
nominata con decreto del rettore.
   7. Il consiglio  dei  clinici  ha  la  funzione  di  fornire  alla
delegazione  amministrativa pareri obbligatori sulla gestione tecnico
sanitaria del Policlinico. Il consiglio dei clinici e' costituito  da
tutti  i  docenti della facolta con funzioni assistenziali apicali ed
e' presieduto dal direttore sanitario.
   8. Le norme di funzionamento del Policlinico universitario  e  dei
suoi organi sono stabilite da apposito regolamento interno.
   Art. 37 (Centro internazionale sul plurilinguismo). - 1. Il centro
internazionale  sul  plurilinguismo  istituito  a norma dell'art. 10,
comma secondo, della legge  9  gennaio  1991,  n.  19,  e'  struttura
dell'Universita'  per  la  ricerca, la documentazione e la formazione
nel campo del plurilinguismo.
   2. Le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento del centro
sono contenute nell'apposito regolamento interno.
   Art.  38  (Centri  interdipartimentali).  -  1.  Il  consiglio  di
amministrazione,  su  proposta di due o piu' dipartimenti, sentito il
senato accademico, approva l'istituzione e  l'attivazione  di  centri
interdipartimentali di servizio e/o di ricerca al fine di favorire il
miglior   utilizzo   delle   risorse   e  delle  competenze  presenti
nell'Universita'.
   2. I centri interdipartimentali di  servizio  e  di  ricerca  sono
istituiti  e attivati con decreto del rettore. Possono aderirvi tutti
i docenti e i ricercatori di ruolo e fuori ruolo interessati.
   3. Sono organi dei centri interdipartimentali  di  servizio  e  di
ricerca:
     a) il direttore, scelto tra i docenti aderenti;
     b)  il  consiglio direttivo, nel quale e' assicurata la presenza
di tutte le componenti operanti nel centro.
   4.   L'organizzazione    e    il    funzionamento    dei    centri
interdipartimentali  di servizio e/o di ricerca sono disciplinati dal
regolamento generale di Ateneo e dai regolamenti interni  che  devono
specificare  le  modalita'  di  ammissione  dei  nuovi  aderenti,  le
competenze e le responsabilita' dei docenti, dei  ricercatori  e  del
personale tecnico-amministrativo.
   5. Possono aderire ai centri di ricerca su proposta, del consiglio
direttivo  e con l'approvazione del senato accademico e del consiglio
di amministrazione, anche docenti di altre sedi universitarie nonche'
studiosi ed esperti non appartenenti all'Universita'.
   Art. 39 (Centri interuniversitari). - 1.  L'Universita'  partecipa
alla   istituzione  di  centri  interuniversitari  di  ricerca  e  di
servizio, anche in forma consortile, al fine di un migliore  utilizzo
delle risorse e delle competenze presenti.
   2.  Le  modalita'  per l'organizzazione e il funzionamento di ogni
centro  interuniversitario  sono   disciplinate   dalla   convenzione
istitutiva e dal regolamento interno.
   Art.  40  (Scuola  superiore).  -  1.  La  Scuola  superiore e' un
istituto di eccellenza che si affianca ai corsi universitari  diretti
al conseguimento del diploma di laurea, con il compito di organizzare
corsi  avanzati  anche  di  carattere  interdisciplinare, integrativi
rispetto ai normali corsi universitari, al fine di favorire una  piu'
qualificata preparazione degli studenti.
   2. Sono orgni della scuola superiore:
     a)  il  direttore, scelto dal senato accademico tra i docenti di
prima fascia;
     b) il consiglio didattico,  composto  da  un  docente  di  prima
fascia  eletto  da  ciascuna delle facolta' dell'Universita' e da due
studenti della scuola;
     c) il vice-direttore, eletto  tra  i  componenti  del  consiglio
didattico;
     d) la delegazione del consiglio di amministrazione.
   3.  Il  direttore  e'  nominato  con  decreto del rettore, dura in
carica tre anni e la sua nomina puo' essere rinnovata per non piu' di
una volta consecutiva.
   4. Alla Scuola  superiore  sono  ammessi  per  concorso  a  numero
chiuso,  studenti aventi titolo ad accedere al primo, secondo e terzo
anno dei corsi  di  laurea.  Gli  studenti  ammessi  sono  tenuti  ad
iscriversi  nell'Universita'  ai  corsi  di  laurea corrispondenti al
concorso vinto.
   5. Gli studenti che  completano  il  ciclo  di  studi  integrativi
stabiliti  dalla  Scuola  superiore  sostengono un esame di licenza a
seguito del quale, se superato, viene conferito uno specifico diploma
di licenza.
   6. Le modalita' per  l'organizzazione  e  il  funzionamento  della
Scuola  superiore  sono  disciplinate  dal  regolamento  didattico di
Ateneo e dal regolamento interno.
   7. La Scuola superiore e' autonomamente gestita da una delegazione
del consiglio di amministrazione come di seguito costituita:
     a) il rettore o un suo delegato con funzioni di presidente;
     b)  un  funzionario  dell'amministrazione universitaria di grado
non inferiore alla ottava qualifica funzionale;
     c)  due  docenti  dell'Universita'  scelti  dal   consiglio   di
amministrazione  fra  una  rosa  di  quattro  nominativi indicati dal
consiglio didattico;
     d) due  membri  scelti  dal  consiglio  di  amministrazione  nel
proprio seno, di cui almeno uno studente.
   8. La delegazione, deliberata dal consiglio di amministrazione, e'
nominata con decreto del rettore. Il direttore della Scuola e' tenuto
a  partecipare,  se  non  ne  fa  gia'  parte,  alle  adunanze  della
delegazione.  Le  funzioni  di   segretario   sono   esercitate   dal
funzionario di cui alla lettera b) del settimo comma.
   9.  I  membri  di  cui  alle  lettere c) e d) del precedente comma
durano in carica due anni accademici.
   10. Le norme di funzionamento della delegazione sono stabilite  da
apposito regolamento interno.
   Art.  41  (Consorzi  e  altre strutture). - 1. Al fine di favorire
l'integrazione tra ricerca universitaria e le  realta'  produttive  e
territoriali,  l'Universita'  promuove la costituzione di consorzi di
ricerca con aziende, enti e  istituzioni  pubbliche  e  private,  nei
quali  sia  assicurata  la presenza dell'Universita' almeno in misura
paritaria.
   2. L'Universita' puo' istituire  altre  strutture  finalizzate  al
perseguimento  di  specifici obiettivi di formazione, di ricerca e di
servizio,  anche  sotto  forma   di   fondazioni   e   societa'   con
partecipazione  anche al patrimonio e al capitale sociale, purche' la
presenza negli organi di gestione  sia  garantita  almeno  in  misura
paritaria.
 
 
 
 
                              Titolo V
                               RICERCA
   Art.  42  (Ricerca  come  dovere).  -  1.  L'attivita'  di ricerca
qualifica il docente  universitario  e  ne  costituisce  fondamentale
dovere.
   Art.  43  (Attivita'  di  ricerca).  -  1.  L'Universita'  crea le
condizioni   per   la   realizzazione   dell'attivita'   di   ricerca
scientifica.
   2.  Soggetti  dell'attivita'  di  ricerca  sono:  i  docenti  e  i
ricercatori, nonche' gli studenti nei limiti  previsti  dall'articolo
11, comma 5.
   3.  L'Universita', nell'ambito della normativa vigente, garantisce
ai propri docenti e ricercatori piena liberta' nella scelta  e  nello
svolgimento dei programmi di ricerca.
   Art.  44  (Collaborazioni alla ricerca). - 1. Il personale tecnico
collabora all'attivita' di ricerca secondo le  proprie  qualifiche  e
competenze.
   2.   L'Universita'  favorisce  la  collaborazione  scientifica  al
proprio interno, facilita la costituzione  di  gruppi  di  ricerca  e
promuove   l'interscambio   di   studiosi  con  altre  universita'  e
istituzioni scientifiche italiane e straniere.
   3. L'Universita', utilizzando  fondi  di  bilancio,  favorisce  la
formazione  e  l'avvio  alla  ricerca  di propri laureati mediante la
concessione di borse di studio o  di  ricerca.  Tali  fondi  potranno
provenire anche da terzi.
   Art.  45  (Strumenti  per  la  ricerca).  -  1.  Ai  docenti  e ai
ricercatori,  nei  limiti  fissati  dal  presente   statuto   e   dai
regolamenti,  sono  assicurati  l'accesso  ai  finanziamenti previsti
dalla  normativa  vigente,  l'utilizzazione  delle  biblioteche,  dei
laboratori,  degli  apparati  tecnici dell'Universita', dei centri di
servizio dell'Ateneo e dei centri interdipartimentali.
   2. Su proposta del senato accademico una quota dei fondi  posti  a
bilancio   puo'  essere  ripartita  nell'ambito  delle  singole  aree
disciplinari, con modalita' volte a favorire ricerche di  particolare
interesse e a incentivare la qualita' della produzione scientifica.
   3.  L'Universita' agevola gli interventi di terzi a sostegno della
ricerca.
   Art. 46 (Valutazione  della  ricerca).  -  1.  Per  promuovere  lo
sviluppo  di  qualificate  attivita'  di  ricerca  in  ciascuna  area
disciplinare,   l'Universita'   esprime   una    valutazione    sulla
produttivita' scientifica delle strutture di ricerca.
   2. Per ciascuna area disciplinare la valutazione e' espressa sulla
base    di   criteri   riconosciuti   dalla   comunita'   scientifica
internazionale.
   3.  I   risultati   della   valutazione   costituiscono   criterio
fondamentale per l'assegnazione dei fondi destinati alla ricerca.
                              Titolo VI
                              DIDATTICA
   Art.  47  (Attivita'  didattica).  -  1. L'Universita', al fine di
assicurare   una   efficace   attivita'   formativa,   promuove    il
coordinamento   delle   attivita'   didattiche,   dei   programmi  di
insegnamento e di ogni altra iniziativa ad essa connessa.
   2.  L'Universita'  orienta  le  proprie  attivita'  didattiche  in
coerenza con le  esigenze  culturali,  scientifiche  e  professionali
necessarie alla formazione degli studenti.
   3. L'Universita' favorisce la sperimentazione di nuove metodologie
didattiche.
   Art.  48  (Regolamento  didattico  di Ateneo). - 1. Il regolamento
didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti degli studi dei  corsi
di  cui  agli  articoli  5  e  6, comma secondo, lettere a) e c), del
presente statuto.
   2. Il regolamento didattico di Ateneo  e'  deliberato  dal  senato
accademico   su   proposta  delle  strutture  didattiche,  sentiti  i
dipartimenti e il consiglio degli studenti, nonche' il  consiglio  di
amministrazione per gli aspetti di sua competenza.
   3.  Il  regolamento didattico di Ateneo e' emanato con decreto del
rettore.
   Art. 49 (Regolamento di facolta'). - 1. Ogni facolta'  formula  il
proprio  regolamento  didattico  in  conformita'  con  il regolamento
didattico di Ateneo.
   2.  Il  regolamento  di  facolta'  viene  approvato   dal   senato
accademico,  sentito  il consiglio di amministrazione per gli aspetti
di sua competenza.
   3. Il regolamento di facolta' e' emanato con decreto del rettore.
   Art. 50 (Strutture didattiche). - 1. L'Universita'  e'  articolata
nelle strutture didattiche indicate nell'allegato "B".
   Art.  51 (Tutorato). - 1. L'Universita' istituisce il tutorato con
le finalita' e modalita' di  cui  all'art.  13  della  legge  del  19
novembre 1990, n. 341.
   2.   Detto   tutorato  e'  disciplinato  da  apposito  regolamento
approvato dal senato accademico, sentito il consiglio degli studenti.
   Art. 52 (Contratti  di  insegnamento).  -  1.  L'Universita',  per
rispondere  a  documentate  esigenze  didattiche,  puo'  attivare, su
proposta delle facolta', corsi integrativi ed, eccezionalmente, corsi
ufficiali di insegnamento,  assegnandoli  ad  esperti  di  comprovata
qualificazione scientifica o professionale.
   2.  I  corsi  ufficiali,  esperite  infruttuosamente  le procedure
previste  dalla  legge  per  affidamenti  e  supplenze  a   personale
universitario,  sono affidati con contratto di diritto a termine, che
non configura in alcun modo un rapporto di lavoro  subordinato;  tali
contratti   possono   essere   sostenuti   con   fondi  del  bilancio
universitario, anche provenienti da terzi.
   Art. 53 (Valutazione della didattica).  -  1.  Per  migliorare  la
programmazione  e  il  coordinamento  delle  attivita'  didattiche  e
mantenere aggiornate le metodologie  di  insegnamento,  l'Universita'
procede alla sistematica valutazione delle attivita' didattiche.
                             Titolo VII
                  GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA
   Art.  54 (Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e
la contabilita'). - 1. L'Universita', secondo le  procedure  indicate
dall'articolo  7,  comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, adotta
un proprio regolamento generale per l'amministrazione, la  finanza  e
la contabilita'.
   2.  Il  regolamento disciplina i criteri della gestione, le proce-
dure amministrative e finanziarie, le  relative  responsabilita',  in
modo  da  garantire criteri di efficienza nell'uso delle risorse e di
rapidita' della  spesa,  nel  rispetto  dei  principi  di  equilibrio
finanziario del bilancio annuale e dei piani pluriennali di impiego.
   3.  Il  regolamento  disciplina  altresi'  le  forme  di controllo
interno in tema di legittimita' dei singoli atti di spesa nonche'  di
efficienza e di efficacia della gestione complessiva dell'Universita'
e delle singole strutture.
   4.  Il  regolamento  definisce  le  competenze  e  le modalita' di
funzionamento del collegio dei revisori dei conti.
   Art. 55 (Bilanci). - 1. Il  bilancio  di  previsione  e  il  conto
consuntivo  vengono predisposti dall'amministrazione sulla base delle
norme del regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita', e approvati dal consiglio di  amministrazione,  sentito
il senato accademico ed acquisito il parere del collegio dei revisori
dei conti.
   Art.  56  (Strutture  di  spesa).  -  1.  Le  strutture  di  spesa
dell'Universita' sono costituite dai centri di spesa e dai centri  di
gestione,  che  operano secondo le norme del regolamento generale per
l'amministrazione, la finanza e la  contabilita'  e  dei  regolamenti
interni.
   2.  La  qualifica di centro di spesa e di centro di gestione viene
attribuita  dalla  legge,  dal  presente  statuto,  dal   regolamento
generale  per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e dalle
determinazioni del consiglio di amministrazione.
   Art. 57 (Centri di gestione). - 1.  Sono  centri  di  gestione  le
strutture  dotate  di  autonomia di bilancio, quali l'amministrazione
centrale, i dipartimenti e le  strutture  cui  sia  stata  attribuita
autonomia finanziaria e di spesa dal consiglio di amministrazione.
   Art.  58 (Centri di spesa). - 1. Sono centri di spesa le strutture
non  dotate  di  autonomia  di  bilancio,  quali   le   articolazioni
dell'amministrazione  centrale,  le  presidenze  delle  facolta' e le
altre strutture cui non sia stata attribuita tale autonomia.
   Art. 59 (Criteri per la  ripartizione  delle  risorse).  -  1.  Le
risorse   del   bilancio   vengono   ripartite   dal   consiglio   di
amministrazione tra i centri di gestione e  tra  i  centri  di  spesa
sulla base dei criteri proposti dal senato accademico.
   2.  I criteri di ripartizione delle risorse devono essere pubblici
ed hanno efficacia solo dall'anno accademico successivo a  quello  di
adozione.
   3.  Le  risorse  disponibili annualmente possono essere utilizzate
anche secondo piani pluriennali di impiego.
                             Titolo VIII
                     VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA'
   Art. 60 (Valutazione delle attivita'). - 1.  L'Universita'  valuta
le  condizioni di efficacia ed efficienza delle attivita' didattiche,
scientifiche e amministrative delle proprie strutture.
   Art. 61 (Servizio di documentazione  per  la  valutazione).  -  1.
L'Universita'  si  avvale  di un servizio di documentazione avente il
compito di fornire il supporto tecnico agli  organi  accademici  e  a
quelli  delle  varie  strutture  per  la  valutazione  delle  proprie
attivita'.
   2.  Il servizio e' attivato dal consiglio di amministrazione e op-
era sulla base di criteri proposti dal senato accademico allargato.
   3. Il servizio raccoglie  ed  elabora  dati  per  l'analisi  delle
risorse  impiegate,  delle  modalita' di utilizzazione delle stesse e
dei risultati quantitativi e qualitativi conseguiti.
   Art. 62 (Documentazione  riguardante  la  valutazione).  -  1.  La
documentazione  raccolta  dal  servizio riguardante l'attivita' delle
singole persone non puo' essere resa pubblica senza il loro esplicito
consenso.
                              Titolo IX
                 MODIFICHE DI STATUTO E REGOLAMENTI
   Art. 63 (Modifiche dello statuto). - 1.  Lo  statuto  puo'  essere
modificato  nel  testo e negli allegati secondo le procedure indicate
nei commi seguenti.
   2. Le proposte di modifica dello statuto possono provenire  da  un
qualsiasi  organo  previsto  dagli  articoli  13 e 22, o da almeno un
decimo degli appartenenti  ad  una  delle  componenti  universitarie,
individuate  nei  docenti  di  prima  fascia,  nei docenti di seconda
fascia,  nei  ricercatori,  nel  personale   dirigente   e   tecnico-
amministrativo e negli studenti.
   3.  Le  proposte  di  modifica  dello statuto pervenute al rettore
entro il 31 dicembre, vengono  esaminate  in  un'unica  sessione  nel
primo semestre dell'anno successivo.
   4.  Le proposte di modifica dello statuto provenienti da una delle
componenti universitarie che non  siano  sottoscritte  da  almeno  un
terzo  degli appartenenti alla componente, possono essere respinte in
fase istruttoria dal senato accademico con delibera motivata e con la
maggioranza dei due terzi dei componenti.
   5. Le  modifiche  dello  statuto  sono  approvate,  a  maggioranza
assoluta  dei  componenti,  dal  senato  accademico  allargato ad una
rappresentanza di  tutte  le  componenti,  sentiti  il  consiglio  di
amministrazione  e  gli organi collegiali delle strutture interessate
alla modifica.
   6. Le modifiche agli allegati riguardanti il mero  recepimento  di
norme di legge inderogabili e gli aggiornamenti degli allegati che si
rendessero  necessari,  sono approvati dal senato accademico, sentito
il consiglio di amministrazione.
   7. Le modifiche  dello  statuto  vengono  trasmesse  al  Ministero
competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
   8.  In  assenza  di  rilievi ministeriali o in caso di adeguamento
agli stessi, le modifiche dello statuto vengono emanate  con  decreto
del rettore e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
   9. In presenza di rilievi, il senato accademico puo' confermare il
proprio  testo con la maggioranza di tre quinti dei componenti per le
modifiche oggetto di rilievi di legittimita'  o  con  la  maggioranza
assoluta dei componenti per quelle oggetto di rilievi di merito.
   Art.  64  (Approvazione  e  modifiche  dei  regolamenti).  -  1. I
regolamenti  si  distinguono  in  regolamenti  d'Ateneo,  regolamenti
interni di Ateneo e regolamenti interni delle singole strutture.
   2.  Il  regolamento generale d'Ateneo viene approvato dagli organi
competenti  e  trasmesso  al  Ministero  competente  secondo   quanto
previsto   dalla   normativa   vigente.  Esso  viene  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale del Ministero.
   3.  Il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita' e' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal
consiglio  d'amministrazione,  sentiti  il  senato   accademico,   le
facolta' e i dipartimenti.
   4. Il regolamento didattico d'Ateneo, su proposta delle facolta' e
delle  scuole, e' approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal
senato  accademico,  sentiti  il  consiglio  d'amministrazione  e  il
consiglio  degli  studenti,  ed  e' trasmesso al Ministero competente
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
   5. I regolamenti interni di Ateneo vengono  approvati  dal  senato
accademico, sentito il consiglio di amministrazione.
   6.  I  regolamenti  delle  strutture  e le modifiche degli stessi,
vengono formulati dagli organi collegiali delle singole  strutture  e
approvati   dal   senato   accademico,   sentito   il   consiglio  di
amministrazione.
   7. I regolamenti vengono emanati con decreto del rettore.
                              Titolo X
                            NORME COMUNI
   Art. 65 (Elezioni). - 1. La votazione per l'elezione degli  organi
collegiali  e'  valida  se vi abbia preso parte almeno un terzo degli
elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge.
   2. Per l'elezione degli organi collegiali le votazioni avvengono a
voto limitato. Ciascun elettore potra' votare  per  non  piu'  di  un
terzo dei nominativi da designare.
   3.   Le   modalita'  di  votazione  per  l'elezione  degli  organi
individuali sono regolate dalla normativa vigente.
   4. In mancanza di specifica normativa per l'elezione degli  organi
individuali,  risulta  eletto  chi  abbia  raggiunto  la  maggioranza
assoluta  dei  votanti.  Dopo  la  terza  votazione  si  procede   al
ballottaggio  fra  i  due  candidati che abbiano riportato il maggior
numero di voti.
   5. La  mancata  designazione  di  rappresentanti  di  una  o  piu'
componenti,  per  mancato raggiungimento del numero minimo di votanti
previsto o per mancato raggiungimento del numero previsto di  eletti,
non pregiudica la validita' della composizione degli organi.
   6. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di
requisiti  soggettivi o altro, di uno o piu' rappresentanti eletti in
organi collegiali, subentra il primo dei non eletti nell'ambito della
rispettiva componente. In  caso  di  esaurimento  della  graduatoria,
devono  essere  indette  le elezioni per la rispettiva componente, da
tenersi entro il termine di centoventi giorni dalla decadenza.  Nelle
more  della  ricostituzione delle rappresentanze, non e' pregiudicata
la validita' della composizione dell'organo collegiale.
   7.  Gli  organi  individuali  e  collegiali,  nonche'  le  singole
rappresentanze  in questi ultimi, conservano le proprie funzioni fino
alla ricostituzione degli stessi.
   8. La designazione delle rappresentanze studentesche negli  organi
collegiali  avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento
da approvarsi dal senato accademico si proposta del  consiglio  degli
studenti.
   Art.  66  (Incompatibilita').  -  1.  Le  funzioni  di rettore, di
prorettore-vicario,  di  preside  di  facolta',   di   direttore   di
dipartimento  e  di delegato-presidente delle delegazioni di cui agli
articoli 35, 36 e 40 del presente statuto, non sono cumulabili.
   2.   Le  funzioni  di  rettore,  di  preside  e  di  direttore  di
dipartimento e dei loro vicari non sono compatibili con l'opzione per
il tempo definito.
   3. I membri eletti in rappresentanza delle  varie  componenti  non
possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione
e del senato accademico.
   Art. 67 (Deliberazioni). - 1. Per la validita' delle deliberazioni
degli organi collegiali e' necessario:
     a)  che  tutti  gli  aventi  titolo  siano  stati  convocati per
iscritto  nei  termini  previsti  dal  rispettivo   regolamento   con
indicazione dell'ordine del giorno;
     b) che sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto.
   2.  In  caso  di  composizione  variabile degli organi collegiali,
nell'ordine  del  giorno  devono  essere  chiaramente  indicati   gli
argomenti  di  competenza  delle varie componenti ed ordinati in modo
tale da consentirne la trattazione a partire dalla composizione  piu'
ampia.
   3.   Le  deliberazioni  sono  prese  a  maggioranza  assoluta  dei
presenti,  salvo  quanto  sia  altrimenti  disposto  dalla  normativa
vigente. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
   4.  I  professori  fuori  ruolo,  se  intervengono  alle adunanze,
concorrono alla formazione del nunero legale e delle maggioranze.
   Art. 68 (Decretazioni). -  1.  Con  decreto  del  rettore  vengono
emanati i seguenti atti:
     a) lo statuto;
     b) i regolamenti d'Ateneo;
     c) i regolamenti interni;
     d)  la  costituzione  degli  organi  di  governo e la nomina dei
componenti;
     e) l'istituzione di uffici  e  di  servizi  dell'Amministrazione
centrale;
     f)   l'istituzione,   l'attivazione   e  la  disattivazione  dei
dipartimenti, istituti e centri;
     g) la definizione della pianta organica;
     h) i provvedimenti di assegnazione dei posti di  personale  alle
strutture deliberati dal consiglio di amministrazione;
     i)  i  provvedimenti  di nomina, inquadramento, mobilita' tra le
strutture e mobilita' esterna del personale;
     l) i provvedimenti di  competenza  degli  organi  collegiali  di
governo  da  assumersi  per  motivi  di  urgenza  e  da  sottoporsi a
successiva ratifica;
     m) gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
   2. Le modifiche agli atti di cui al precedente comma, vengono ema-
nate con decreto del rettore.
   3. Il decreto del rettore viene emanato a conclusione delle proce-
dure di approvazione e di adozione previste dal  presente  statuto  e
dai  regolamenti  e dalla legislazione vigente, fatti salvi i casi di
urgenza di cui alla lettera l) del precedente comma primo.
   4. I presidenti delle delegazioni amministrative emanano decreti:
     a) su materie previste dai rispettivi regolamenti interni;
     b) nei casi di urgenza  su  materie  di  competenza  dell'organo
collegiale, da sottoporsi a successiva ratifica.
   Art.  69  (Verbalizzazioni).  -  1. I verbali delle adunanze degli
organi collegiali devono essere  letti  ed  approvati  dall'organo  e
sottoscritti dal presidente e dal segretario.
   2. Le delibere sono immediatamente esecutive.
   3. I verbali sono custoditi dalle segreterie dei rispettivi organi
e trasmessi agli organi di livello superiore.
   4.  I  verbali sono pubblici e possono essere consultati nel luogo
ove essi sono custoditi.
   Art. 70 (Afferenze e adesioni). - 1. Ogni  docente  e  ricercatore
deve  afferire a un dipartimento e puo' aderire ad altre strutture di
ricerca e di formazione.
   2. L'afferenza viene deliberata  dal  consiglio  di  dipartimento;
essa  puo' essere negata solo nel caso in cui il settore scientifico-
disciplinare non sia previsto fra quelli del dipartimento; in caso di
rifiuto diversamente motivato e di reiterata richiesta  di  afferenza
da  parte  dell'interessato, spetta al senato accademico la decisione
definitiva.
   3. L'afferenza ad  un  dipartimento  da  parte  di  soggetti  gia'
afferenti ad altro dipartimento inizia con l'anno solare successivo a
quello in cui e' stata formulata la richiesta.
   4.  L'adesione alle altre strutture di ricerca, di formazione e ai
centri interdipartimentali e' subordinata all'accettazione  da  parte
degli  organi  competenti  della  struttura,  fatte salve le norme di
garanzia previste dal secondo comma del presente articolo.
   Art. 71 (Silenzio assenso). -  1.  In  tutti  i  casi  in  cui  e'
previsto  il  parere di un organo, e' da ritenersi favorevole qualora
non venga fornito entro i  termini  indicati  nella  richiesta;  tale
termine  non  puo'  essere inferiore ai trenta giorni, fatte salve le
richieste urgenti motivate da normative di legge.
   Art.  72  (Limiti  numerici).  -  1.  Ove  siano  previsti  limiti
numerici, l'eventuale arrotondamento si attua all'unita' superiore.
   Art.  73  (Inizio  anno  accademico).  -  1.  Fatto  salvo  quanto
diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere  nazionale,
l'anno accademico dell'Universita' ha inizio il 1 ottobre.
   Art.  74  (Decorrenza  e durata dei mandati). - 1. Tutti i mandati
elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico.
   2. In caso di intervenuta vacanza  in  corso  d'anno,  il  mandato
degli  organi  individuali, collegiali o di singoli rappresentanti ha
decorrenza immediata. Il periodo intercorrente tra  la  nomina  e  la
fine  dell'anno  accademico  non  si  computa  ai fini della prevista
durata del mandato degli organi individuali.
  Art. 75 (Funzioni disciplinari). - 1. La funzione disciplinare  nei
confronti  degli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario,
di  laurea  e  di  specializzazione  e  agli  altri  corsi   attivati
nell'Universita',  viene  esercitata  da  una  commissione costituita
secondo  quanto  previsto   dal   regolamento   didattico   d'Ateneo,
presieduta  dal  rettore  e  di  cui  fa  parte anche un delegato del
consiglio degli studenti.
   2. La funzione disciplinare nei confronti del personale docente  e
ricercatore  viene  esercitata  in  conformita' all'art. 10, comma 9,
della legge n. 341 del 1990, e successive modifiche, e nei  confronti
del  personale non docente in conformita' all'art. 16, comma 8, della
legge n. 168 del 1989, e successive modifiche.
   Art. 76  (Termini).  -  1.  I  termini  per  la  presentazione  di
richieste,  istanze,  ricorsi,  salvo quanto previsto dalla normativa
vigente, sono sospesi nel periodo dal 1 al 31 agosto compresi  e  dal
20  dicembre  al  7  gennaio  dell'anno  solare  successivo compresi.
Analoga  sospensione si applica anche nel caso in cui sia previsto il
parere di cui al precedente art. 71.
                              Titolo XI
                     NORME TRANSITORIE E FINALI
   Art. 77 (Commissione d'Ateneo). - 1. La  fase  di  sperimentazione
organizzativa  e  didattica  e'  esaurita con l'entrata in vigore del
presente statuto.
   2. La commissione d'Ateneo e' soppressa e le  relative  competenze
sono trasferite al senato accademico.
   Art.  78  (Organizzazione  dipartimentale).  -  1.  Entro tre anni
accademici dall'entrata in vigore del  presente  statuto,  il  senato
accademico,  sentiti  le  facolta',  i  dipartimenti  e gli istituti,
definisce l'organizzazione dipartimentale dell'Ateneo.
   2. L'organizzazione dipartimentale deve tener conto:
     a) delle strutture esistenti;
     b) delle aree scientifico-disciplinari gia' presenti;
     c) delle aree scientifico-disciplinari da sviluppare.
   3. L'organizzazione dipartimentale dell'Ateneo e'  approvata,  per
quanto di competenza, anche dal consiglio di amministrazione.
   Art.  79  (Istituti).  -  1.  Gli  istituti esistenti rimangono in
funzione fino alla definizione dell'organizzazione dipartimentale  di
cui all'art. 78.
   2. Gli istituti con un numero di docenti e ricercatori inferiore a
cinque,  fatta  comunque  salva la proporzione prevista fra docenti e
ricercatori per l'istituzione dei dipartimenti, vengono soppressi con
decreto del rettore. Il consiglio di amministrazione, su proposta del
senato accademico, attribuisce gli spazi, le risorse e  il  personale
dell'istituto  disattivato  al  dipartimento  piu'  affine  per  area
culturale.
   3. Fino al loro riassorbimento nei dipartimenti, gli istituti sono
regolati  nelle  loro  funzioni,  competenze  e  composizione   dalla
normativa vigente.
   4. Gli istituti sono tenuti a presentare annualmente una relazione
sull'attivita' di ricerca svolta, come previsto per i dipartimenti.
   Art.  80  (Assistenti).  -  1. Le disposizioni dello statuto e dei
regolamenti  concernenti  i  ricercatori  di  ruolo   confermati   si
applicano anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento.
   Art.  81  (Regolamenti).  -  1.  Fino  all'entrata  in  vigore dei
regolamenti previsti dal presente statuto, le  attivita'  dell'Ateneo
sono   disciplinate   dai   regolamenti  vigenti,  purche'  essi  non
contrastino con lo statuto medesimo.
   Art. 82 (Consiglio degli studenti). - 1. In prima applicazione, il
regolamento  per  l'elezione  del  consiglio  degli  studenti   viene
predisposto e approvato dal senato accademico.
   2.  Funzioni,  competenze  e attribuzioni previste dalla normativa
vigente per il senato degli  studenti  sono  assegnate  al  consiglio
degli studenti previsto dal presente statuto.
   Art.  83  (Entrata  in  vigore). - 1. Il presente statuto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.
   2. Gli organi elettivi in carica alla data dell'entrata in  vigore
del presente statuto, cessano dalla carica alla scadenza naturale del
loro mandato, cosi' come previsto dalla previgente normativa.
   3.  I  mandati  in  corso  al  momento  dell'entrata in vigore del
presente  statuto  rientrano  nel   computo   ai   fini   della   non
rieleggibilita',  mentre  i mandati espletati al momento dell'entrata
in vigore del presente statuto non vi rientrano.