Art. 3.
  Nei casi in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta e dei
relativi interessi riconosciuto ai singoli  creditori  d'imposta  non
consenta l'assegnazione di certificati per pari capitale nominale, il
predetto   ammontare   verra'  arrotondato  per  eccesso  al  milione
superiore,   e   per   tale   importo   arrotondato   si   procedera'
all'assegnazione   dei  certificati;  l'importo  corrispondente  alla
differenza tra l'ammontare dei titoli in tal modo assegnati e  quello
del  credito complessivo dovra' essere versato dai soggetti creditori
in contanti, senza pagamento dei dietimi di interessi.
  Il versamento dovra' essere  effettuato  presso  le  filiali  della
Banca  d'Italia  che  provvederanno alla costituzione dei depositi di
cui al successivo art. 7, contestualmente all'apertura  dei  depositi
medesimi.
  Sotto  la stessa data la Banca d'Italia, a sua volta, provvedera' a
riversare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma le somme
come prima introitate.
  La sezione di tesoreria provinciale di Roma emettera' quietanza  di
entrata  al  bilancio  dello  Stato,  con imputazione al capo X, cap.
5100.