Art. 5.
  Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti  in  rate
annuali  posticipate  al  1› gennaio di ogni anno. La prima cedola e'
pagabile il 1› gennaio 1995.
  Gli interessi annuali sono pagati agli aventi  diritto  tramite  le
filiali  della  Banca  d'Italia,  al netto della ritenuta fiscale del
12,50% di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.
  La Banca d'Italia provvedera' ai suddetti  pagamenti  arrotondando,
se  necessario, alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto, a
seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2  lire
e  50  centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1
milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli  verra'
determinato  per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola
afferente al suddetto taglio minimo.
  Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a
tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito  pubblico  e  godono
delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.