Art. 7.
  Presso le filiali della Banca d'Italia territorialmente  competenti
verranno  aperti  conti di deposito accentrato in titoli a nome degli
enti creditizi, direttamente creditori  o  mandatari  dei  creditori,
indicati  nell'elenco  allegato al presente decreto e per gli importi
rispettivamente attribuiti. In  detti  depositi  verranno  versati  i
certificati di cui pure al presente decreto.