Art. 8.
  Alla Banca d'Italia e' affidata l'esecuzione delle operazioni rela-
tive al pagamento degli interessi sui certificati di  credito  ed  al
rimborso,  a  scadenza,  dei  certificati  stessi, nonche' ogni altro
adempimento, occorrente per l'emissione in questione.
  Le somme occorrenti per le operazioni connesse al  pagamento  delle
cedole  di  interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate
alla Banca d'Italia, che terra' all'uopo apposita contabilita'.
  I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno  regolati
con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella
stipulata in data 16 ottobre 1984.
  La  consegna  dei  certificati  di credito alle filiali della Banca
d'Italia  sara'  effettuata  a  cura   del   magazzino   Tesoro   del
Provveditorato generale dello Stato.
  Tutti  gli atti comunque riguardanti l'assegnazione dei certificati
di credito di  cui  al  presente  decreto,  compresi  i  conti  e  la
corrispondenza  della  Banca  d'Italia,  sono  esenti  dalle tasse di
registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.