Art. 2.
  1. Sono organi dell'Ente parco nazionale della Val Grande:
    a) il presidente;
    b) il consiglio direttivo;
    c) la giunta esecutiva;
    d) il collegio dei revisori dei conti;
    e) la comunita' del Parco.
  2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente
articolo  e'  effettuata  secondo  le  disposizioni  e  le  modalita'
previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5 e  10,  della  legge  6  dicembre
1991, n. 394.
  3.  Il  consiglio  direttivo  dell'Ente  parco  nazionale della Val
Grande individua la sede dell'Ente stesso, entro sessanta giorni  dal
suo  insediamento.  Decorso  inutilmente  detto  termine  la  sede e'
individuata dal Ministro dell'ambiente sentito  il  presidente  della
regione Piemonte.