Art. 2. 1. Sono organi dell'Ente parco nazionale della Val Grande: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) la giunta esecutiva; d) il collegio dei revisori dei conti; e) la comunita' del Parco. 2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo e' effettuata secondo le disposizioni e le modalita' previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale della Val Grande individua la sede dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento. Decorso inutilmente detto termine la sede e' individuata dal Ministro dell'ambiente sentito il presidente della regione Piemonte.