Art. 3.
  1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare
al conseguimento dei fini istitutivi:
    a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
    b) i contributi della regione e degli enti pubblici;
    c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
    d)  i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di
cui all'art. 3 della legge  2  agosto  1982,  n.  512,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    e) gli eventuali redditi patrimoniali;
    f)  i  canoni  delle concessioni previste dalla legge, i proventi
dei diritti di ingresso e di privativa e le altre  entrate  derivanti
dai servizi resi;
    g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali;
    h)  i  proventi  delle  sanzioni  derivanti da inosservanza delle
norme regolamentari;
    i) ogni  altro  provento  acquisito  in  relazione  all'attivita'
dell'Ente parco.
  2.  I  contributi  ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico
del cap. 1706 dello stato di previsione del  Ministero  dell'ambiente
per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.