Art. 3. 1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi: a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato; b) i contributi della regione e degli enti pubblici; c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti; d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni; e) gli eventuali redditi patrimoniali; f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi; g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali; h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari; i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' dell'Ente parco. 2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico del cap. 1706 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.