Art. 4.
  1.  Per  quanto  non  specificato  nel  presente decreto valgono le
disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 23 novembre 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  SPINI, Ministro dell'ambiente
 Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1994
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 3