Art. 4. 1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 23 novembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri SPINI, Ministro dell'ambiente Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1994 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 3