Art. 10. P e r s o n a l e 1. Il regolamento del personale di cui all'art. 5, comma 9, lettera b), prevede la dotazione organica degli uffici centrali e periferici del Consorzio. 2. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia possono comandare presso gli uffici periferici aventi competenza nel loro territorio proprio personale. Tale personale e' posto alle dipendenze funzionali del Consorzio, che puo' chiedere agli enti di appartenenza l'applicazione nei confronti dello stesso di misure disciplinari, fermo restando il potere del Consorzio di disporre la restituzione del personale comandato agli enti di appartenenza. Il trattamento economico del personale comandato e' a carico del Consorzio fino alla concorrenza del trattamento economico spettante al personale di pari grado del Consorzio stesso. 3. Per le assunzioni del personale nell'ufficio periferico della provincia autonoma di Bolzano si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.