Art. 10.
                          P e r s o n a l e
  1. Il regolamento del personale di cui all'art. 5, comma 9, lettera
b), prevede la dotazione organica degli uffici centrali e  periferici
del Consorzio.
  2.  Le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano e la regione
Lombardia possono  comandare  presso  gli  uffici  periferici  aventi
competenza  nel  loro territorio proprio personale. Tale personale e'
posto alle dipendenze funzionali del  Consorzio,  che  puo'  chiedere
agli  enti  di appartenenza l'applicazione nei confronti dello stesso
di misure disciplinari, fermo restando il  potere  del  Consorzio  di
disporre  la  restituzione  del  personale  comandato  agli  enti  di
appartenenza. Il trattamento economico del personale comandato  e'  a
carico  del Consorzio fino alla concorrenza del trattamento economico
spettante al personale di pari grado del Consorzio stesso.
  3. Per le assunzioni del personale  nell'ufficio  periferico  della
provincia autonoma di Bolzano si applicano le norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.