Art. 11.
                       S o r v e g l i a n z a
  1. La sorveglianza sul territorio del Parco e'  esercitata,  previa
convenzione  con  le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale
dello Stato e, per  la  parte  del  Parco  ricadente  nelle  province
autonome  di  Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di
ciascuna provincia autonoma. La predetta convenzione,  che  definisce
altresi'  gli  aspetti  di  dipendenza  funzionale  dal Consorzio del
personale addetto  alla  sorveglianza,  e'  approvata  dal  Ministero
dell'ambiente  d'intesa, per quanto riguarda il Corpo forestale dello
Stato, con il Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  e,  per
quanto  riguarda  il  Corpo  forestale  delle province di Trento e di
Bolzano, d'intesa rispettivamente con le province autonome.