Art. 11. S o r v e g l i a n z a 1. La sorveglianza sul territorio del Parco e' esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte del Parco ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna provincia autonoma. La predetta convenzione, che definisce altresi' gli aspetti di dipendenza funzionale dal Consorzio del personale addetto alla sorveglianza, e' approvata dal Ministero dell'ambiente d'intesa, per quanto riguarda il Corpo forestale dello Stato, con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per quanto riguarda il Corpo forestale delle province di Trento e di Bolzano, d'intesa rispettivamente con le province autonome.