Art. 12.
                        Entrate del Consorzio
  1.  Costituiscono   entrate   del   Consorzio   da   destinare   al
conseguimento dei fini istitutivi:
    a) il contributo ordinario dello Stato;
    b) i contributi straordinari dello Stato;
    c) i contributi della regione Lombardia;
    d) i contributi della provincia autonoma di Trento;
    e) i contributi della provincia autonoma di Bolzano;
    f) tutte le altre entrate previste dal comma 1 dell'art. 16 della
legge quadro sulle aree protette.
  2. Il Consorzio ha obbligo di pareggio del bilancio.
  3.  Per  le  agevolazioni  fiscali  si  applicano  le  disposizioni
dell'art. 16, commi 2 e 3, della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394:
"Legge quadro sulle aree protette".