Art. 12. Entrate del Consorzio 1. Costituiscono entrate del Consorzio da destinare al conseguimento dei fini istitutivi: a) il contributo ordinario dello Stato; b) i contributi straordinari dello Stato; c) i contributi della regione Lombardia; d) i contributi della provincia autonoma di Trento; e) i contributi della provincia autonoma di Bolzano; f) tutte le altre entrate previste dal comma 1 dell'art. 16 della legge quadro sulle aree protette. 2. Il Consorzio ha obbligo di pareggio del bilancio. 3. Per le agevolazioni fiscali si applicano le disposizioni dell'art. 16, commi 2 e 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394: "Legge quadro sulle aree protette".