Art. 4.
                       Il presidente del Parco
  1. Il presidente del Parco e' nominato dal  Ministro  dell'ambiente
d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione
Lombardia tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela
della natura e dell'ambiente.
  2.  Il  presidente  ha  la legale rappresentanza del Consorzio che,
all'interno degli ambiti territoriali di  rispettiva  competenza,  e'
altresi'  delegata  ai  presidenti dei comitati di gestione nei modi,
forme e limiti stabiliti dallo statuto.
  3. Il presidente esplica le funzioni che gli  sono  attribuite  dal
consiglio   direttivo   ed   adotta   i   provvedimenti   urgenti  ed
indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio nella  seduta
immediatamente successiva.
  4.  Per  l'esercizio delle proprie funzioni il presidente si avvale
del  direttore  del  Parco   che   dirige   l'ufficio   centrale   di
amministrazione   del  Parco  e  da'  esecuzione  alle  delibere  del
consiglio direttivo. L'ufficio  centrale  di  amministrazione  svolge
altresi'  funzioni  di segreteria del consiglio direttivo, secondo la
dotazione organica che per lo stesso sara' determinata dal  consiglio
medesimo.