Art. 4. Il presidente del Parco 1. Il presidente del Parco e' nominato dal Ministro dell'ambiente d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e dell'ambiente. 2. Il presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio che, all'interno degli ambiti territoriali di rispettiva competenza, e' altresi' delegata ai presidenti dei comitati di gestione nei modi, forme e limiti stabiliti dallo statuto. 3. Il presidente esplica le funzioni che gli sono attribuite dal consiglio direttivo ed adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio nella seduta immediatamente successiva. 4. Per l'esercizio delle proprie funzioni il presidente si avvale del direttore del Parco che dirige l'ufficio centrale di amministrazione del Parco e da' esecuzione alle delibere del consiglio direttivo. L'ufficio centrale di amministrazione svolge altresi' funzioni di segreteria del consiglio direttivo, secondo la dotazione organica che per lo stesso sara' determinata dal consiglio medesimo.