Art. 5.
                       Il consiglio direttivo
  1. Il consiglio direttivo e' cosi composto:
    a) dal presidente del Parco;
    b) dai tre presidenti dei comitati di gestione;
    c) da tre membri designati dal Ministro dell'ambiente;
    d) da un membro designato dal Ministro dell'agricoltura  e  delle
foreste;
    e) da un membro designato dalla regione Lombardia;
    f) da un membro designato dalla provincia autonoma di Bolzano;
    g) da un membro designato dalla provincia autonoma di Trento;
    h)  da  due  membri  designati  dalle  associazioni di protezione
ambientale individuate ai sensi dell'art. 13  della  legge  8  luglio
1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;
    i)   da   un   membro   designato   dall'associazione  ambientale
maggiormente rappresentativa nell'ambito della provincia di Bolzano;
    l) da due membri designati dall'Accademia nazionale  dei  Lincei,
dalla Societa' botanica italiana, dall'Unione zoologica italiana, dal
Consiglio  nazionale  delle  ricerche e dalle universita' degli studi
con sede nelle province nei cui territori ricade il Parco.
  2. Ogni amministrazione provvedera' a designare un membro supplente
che la rappresenti, in sostituzione degli effettivi.
  3. Il consiglio direttivo e'  nominato  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente.
  4.  Il  direttore  del  Parco  e' altresi' segretario del consiglio
direttivo, alle cui sedute possono partecipare senza diritto di  voto
i dirigenti degli uffici periferici.
  5.  Per  la  validita'  delle  sedute  del  consiglio  direttivo e'
necessaria la partecipazione della meta' piu' uno dei componenti.  Le
deliberazioni  sono  prese  a maggioranza di voti. In caso di parita'
decide il voto del presidente.
  6. Nel caso di non funzionamento del  consiglio  direttivo  per  il
periodo   di   un  anno  e'  nominato  un  commissario  dal  Ministro
dell'ambiente sentite la regione Lombardia e le province autonome  di
Trento e di Bolzano.
  7.  Il  vicepresidente  viene  eletto  dal consiglio nel suo seno e
sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
  8. Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno.
  9. Spetta al consiglio direttivo del Consorzio:
    a) deliberare lo statuto del Consorzio;
    b) adottare il regolamento  del  personale  con  relativa  pianta
organica;
    c)  emanare  direttive  generali  di coordinamento per assicurare
l'unitarieta' degli indirizzi di gestione del Parco;
    d) emanare le direttive  generali  necessarie  al  raggiungimento
degli  obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica
verificandone l'osservanza;
    e) coordinare l'attivita' di ricerca e di pubbliche relazioni;
    f) sostituirsi, in caso di inerzia dei  comitati  di  gestione  e
previa  diffida,  nell'emanazione dei provvedimenti di competenza dei
predetti comitati;
    g)  approvare  il  bilancio  preventivo e le sue variazioni ed il
conto consuntivo del Consorzio;
    h) adottare il piano ed il regolamento  del  Parco,  che  saranno
successivamente  approvati  dal Ministero dell'ambiente d'intesa, per
le parti di rispettiva competenza con le province autonome di  Trento
e di Bolzano e la regione Lombardia;
    i)  proporre  al  Ministero dell'ambiente la nomina del direttore
del Parco.