Art. 6.
                        Comitati di gestione
  1. I comitati di gestione hanno la seguente composizione:
   A) PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO:
    a) da due rappresentanti dei comuni designati dall'assemblea  dei
sindaci  dei comuni il cui territorio ricade, tutto in parte, entro i
confini del Parco;
    b) da un rappresentante delle amministrazioni separate;
    c) da un rappresentante dell'assessorato provinciale alla  tutela
del paesaggio;
    d)   da   un   rappresentante  dell'assessorato  provinciale  per
l'agricoltura;
    e) da  un  rappresentante  dell'assessorato  provinciale  per  le
foreste;
    f)  da  un  rappresentante  dell'assessorato per il coordinamento
territoriale;
    g) da un rappresentante delle organizzazioni turistiche;
    h) da due rappresentanti delle associazioni protezionistiche piu'
rappresentative a livello provinciale;
    i) da due rappresentanti  delle  associazioni  di  agricoltori  e
coltivatori   diretti   designati   dalla   giunta   provinciale   su
segnalazione delle  organizzazioni  piu'  rappresentative  a  livello
provinciale;
    l)  da  tre  esperti in scienze naturali, biologiche, forestali o
geologiche;
    m) da un rappresentante del consiglio direttivo.
   B) PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO:
    a) da un membro in rappresentanza di ciascun comune ricadente nel
Parco;
    b) dal dirigente del servizio parchi e  foreste  demaniali  della
provincia;
    c)  da  un rappresentante delle amministrazioni separate beni uso
civico (A.S.U.C.) presenti nel Parco;
    d) da un rappresentante delle consortele presenti nel Parco;
    e) dal dirigente del servizio foreste della provincia;
    f) dal dirigente del servizio urbanistica e tutela del  paesaggio
della provincia;
    g)  dal  dirigente  del  servizio  strutture, gestione e sviluppo
delle aziende agricole della provincia;
    h) dal direttore del museo tridentino di scienze naturali;
    i) da un membro in rappresentanza della Societa' degli  alpinisti
tridentini (S.A.T.);
    l) da un membro designato distintamente da ciascuna delle sezioni
provinciali  di  Trento  delle  associazioni  Italia  Nostra  e Fondo
mondiale per la natura (WWF);
    m) da un membro in rappresentanza del  comprensorio  della  Valle
del Sole;
    n)  da  due  esperti dell'ambiente e della gestione delle risorse
naturali;
    o) da un rappresentante del consiglio direttivo.
   C) PER LA REGIONE LOMBARDIA:
    a) da due rappresentanti della regione Lombardia;
    b) da due rappresentanti della provincia di Sondrio;
    c) da un rappresentante della provincia di Brescia;
    d) da un rappresentante designato dall'assemblea dei sindaci;
    e)  da un rappresentante delle associazioni protezionistiche piu'
rappresentative nell'area;
    f)  da  un  rappresentante  delle  associazioni   agricole   piu'
rappresentative nell'area;
    g)  da  un  rappresentante  delle  associazioni  degli  operatori
turistici piu' rappresentative nell'area;
    h) da un esperto in scienze naturali designato dalle  universita'
lombarde;
    i) da un rappresentante del consiglio direttivo.
  2.  I  componenti  dei  comitati  di  gestione  sono  nominati  dal
consiglio  direttivo  su  proposta,  a   seconda   delle   rispettive
competenze,  delle  province  autonome di Trento e di Bolzano e della
regione Lombardia.
  3. Le province di Trento e di Bolzano, la  regione  Lombardia,  gli
enti  e le associazioni indicate designano, altresi', anche un membro
supplente.
  4.  Il  comitato  elegge  nel  suo  seno   il   presidente   e   il
vicepresidente,  che  sostituisce  il presidente in caso di assenza o
impedimenti.
  5. Il dirigente dell'ufficio periferico  funge  da  segretario  del
comitato  di  gestione,  al  quale partecipa senza diritto di voto il
direttore del Parco.
  6. Spetta, per la parte di  rispettiva  competenza  territoriale  a
ciascun comitato di gestione:
    a)   provvedere,  in  attuazione  degli  atti  di  pianificazione
territoriale e di programmazione del parco e delle direttive  di  cui
alla  successiva lettera b), alla gestione ordinaria e straordinaria,
tenendo conto delle realta' locali e delle tradizioni consolidate  di
ordine economico, sociale e culturale;
    b) attuare le direttive di cui alle lettere c ), d ) ed e)
del comma 9 dell'art. 5;
    c)  fornire  al  consiglio  direttivo i necessari elementi per la
predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e del  conto
consuntivo  del  Consorzio,  di  cui  alla  lettera  g)  del  comma 9
dell'art. 5;
    d) predisporre il programma annuale di attivita',  assicurandone,
in attuazione del principio di cui all'art. 1, comma 1, l'unitarieta'
per gli aspetti vegetazionali, faunistici, territoriali e gestionali;
    e)  presentare  annualmente  una relazione al consiglio direttivo
sull'andamento della gestione trascorsa;
    f)  predisporre  gli  elementi  necessari  per  il  piano  ed  il
regolamento del Parco entro un anno dalla costituzione del Consorzio.