Art. 6. Comitati di gestione 1. I comitati di gestione hanno la seguente composizione: A) PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO: a) da due rappresentanti dei comuni designati dall'assemblea dei sindaci dei comuni il cui territorio ricade, tutto in parte, entro i confini del Parco; b) da un rappresentante delle amministrazioni separate; c) da un rappresentante dell'assessorato provinciale alla tutela del paesaggio; d) da un rappresentante dell'assessorato provinciale per l'agricoltura; e) da un rappresentante dell'assessorato provinciale per le foreste; f) da un rappresentante dell'assessorato per il coordinamento territoriale; g) da un rappresentante delle organizzazioni turistiche; h) da due rappresentanti delle associazioni protezionistiche piu' rappresentative a livello provinciale; i) da due rappresentanti delle associazioni di agricoltori e coltivatori diretti designati dalla giunta provinciale su segnalazione delle organizzazioni piu' rappresentative a livello provinciale; l) da tre esperti in scienze naturali, biologiche, forestali o geologiche; m) da un rappresentante del consiglio direttivo. B) PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: a) da un membro in rappresentanza di ciascun comune ricadente nel Parco; b) dal dirigente del servizio parchi e foreste demaniali della provincia; c) da un rappresentante delle amministrazioni separate beni uso civico (A.S.U.C.) presenti nel Parco; d) da un rappresentante delle consortele presenti nel Parco; e) dal dirigente del servizio foreste della provincia; f) dal dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio della provincia; g) dal dirigente del servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole della provincia; h) dal direttore del museo tridentino di scienze naturali; i) da un membro in rappresentanza della Societa' degli alpinisti tridentini (S.A.T.); l) da un membro designato distintamente da ciascuna delle sezioni provinciali di Trento delle associazioni Italia Nostra e Fondo mondiale per la natura (WWF); m) da un membro in rappresentanza del comprensorio della Valle del Sole; n) da due esperti dell'ambiente e della gestione delle risorse naturali; o) da un rappresentante del consiglio direttivo. C) PER LA REGIONE LOMBARDIA: a) da due rappresentanti della regione Lombardia; b) da due rappresentanti della provincia di Sondrio; c) da un rappresentante della provincia di Brescia; d) da un rappresentante designato dall'assemblea dei sindaci; e) da un rappresentante delle associazioni protezionistiche piu' rappresentative nell'area; f) da un rappresentante delle associazioni agricole piu' rappresentative nell'area; g) da un rappresentante delle associazioni degli operatori turistici piu' rappresentative nell'area; h) da un esperto in scienze naturali designato dalle universita' lombarde; i) da un rappresentante del consiglio direttivo. 2. I componenti dei comitati di gestione sono nominati dal consiglio direttivo su proposta, a seconda delle rispettive competenze, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Lombardia. 3. Le province di Trento e di Bolzano, la regione Lombardia, gli enti e le associazioni indicate designano, altresi', anche un membro supplente. 4. Il comitato elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimenti. 5. Il dirigente dell'ufficio periferico funge da segretario del comitato di gestione, al quale partecipa senza diritto di voto il direttore del Parco. 6. Spetta, per la parte di rispettiva competenza territoriale a ciascun comitato di gestione: a) provvedere, in attuazione degli atti di pianificazione territoriale e di programmazione del parco e delle direttive di cui alla successiva lettera b), alla gestione ordinaria e straordinaria, tenendo conto delle realta' locali e delle tradizioni consolidate di ordine economico, sociale e culturale; b) attuare le direttive di cui alle lettere c ), d ) ed e) del comma 9 dell'art. 5; c) fornire al consiglio direttivo i necessari elementi per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Consorzio, di cui alla lettera g) del comma 9 dell'art. 5; d) predisporre il programma annuale di attivita', assicurandone, in attuazione del principio di cui all'art. 1, comma 1, l'unitarieta' per gli aspetti vegetazionali, faunistici, territoriali e gestionali; e) presentare annualmente una relazione al consiglio direttivo sull'andamento della gestione trascorsa; f) predisporre gli elementi necessari per il piano ed il regolamento del Parco entro un anno dalla costituzione del Consorzio.