Art. 7. Direttore del Parco 1. Il direttore del Parco sovraintende all'andamento funzionale delle tre strutture amministrative di zona, in armonia con gli indirizzi generali fissati dallo statuto del Consorzio e dalla legge, esercitando una generale azione d'impulso dell'attivita' svolta dalle strutture suddette. 2. Assicura, anche attraverso apposite conferenze tra i dirigenti di zona, che l'attivita' dei servizi si svolga in modo integrato e unitario, risolvendo in collaborazione con i responsabili degli stessi i problemi connessi ai rapporti interfunzionali interni ed esterni ai servizi. 3. Il direttore da' attuazione ai provvedimenti adottati dal consiglio direttivo, dirige il personale dell'ufficio centrale di amministrazione e firma i mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento relativi alle spese e iniziative unitarie del Consorzio. 4. Il direttore del parco risponde dell'esercizio delle proprie attribuzioni al consiglio direttivo. 5. La funzione di direttore viene attribuita per incarico di durata quinquennale eventualmente rinnovabile. 6. Oltre ai requisiti generali stabiliti dal consiglio direttivo il direttore del Parco deve avere una adeguata conoscenza della lingua tedesca accertata da una apposita commissione di quattro esperti nominati dal Ministro dell'ambiente, di cui due designati dalla provincia di Bolzano.