Art. 7.
                         Direttore del Parco
  1. Il direttore del  Parco  sovraintende  all'andamento  funzionale
delle  tre  strutture  amministrative  di  zona,  in  armonia con gli
indirizzi generali fissati dallo statuto del Consorzio e dalla legge,
esercitando una generale azione d'impulso dell'attivita' svolta dalle
strutture suddette.
  2. Assicura, anche attraverso apposite conferenze tra  i  dirigenti
di  zona,  che  l'attivita' dei servizi si svolga in modo integrato e
unitario, risolvendo  in  collaborazione  con  i  responsabili  degli
stessi  i  problemi  connessi  ai rapporti interfunzionali interni ed
esterni ai servizi.
  3. Il  direttore  da'  attuazione  ai  provvedimenti  adottati  dal
consiglio  direttivo,  dirige  il  personale dell'ufficio centrale di
amministrazione e firma i  mandati  di  pagamento  e  gli  ordini  di
accreditamento   relativi   alle  spese  e  iniziative  unitarie  del
Consorzio.
  4. Il direttore del parco  risponde  dell'esercizio  delle  proprie
attribuzioni al consiglio direttivo.
  5. La funzione di direttore viene attribuita per incarico di durata
quinquennale eventualmente rinnovabile.
  6. Oltre ai requisiti generali stabiliti dal consiglio direttivo il
direttore  del  Parco deve avere una adeguata conoscenza della lingua
tedesca accertata da una  apposita  commissione  di  quattro  esperti
nominati  dal  Ministro  dell'ambiente,  di  cui  due designati dalla
provincia di Bolzano.