Art. 2. 1. Fatte salve tutte le altre disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 13 gennaio 1994 e fermo restando la necessita' di effettuare gli accertamenti sierologici, e' consentito per la stagione di monta 1994 l'impiego nella monta degli stalloni che, sottoposti all'accertamento sierologico, sono in attesa dell'esito degli esami o sono risultati sieropositivi. 2. Lo spostamento degli stalloni di cui al comma 1 puo' avvenire esclusivamente per il trasferimento alla stazione di monta cui sono destinati e viceversa o per manifestazioni ippico-sportive, previa autorizzazione, rilasciata su richiesta dell'interessato, del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio che ne da' comunicazione a quello dell'unita' sanitaria di destinazione. La sieropositivita' per arterite virale equina viene riportata sul certificato sanitario di scorta con l'indicazione che non e' stato eseguito l'accertamento virologico. 3. Le fattrici accoppiate con gli stalloni di cui al comma 1 non possono essere accoppiate con altri stalloni. Nel periodo successivo all'accoppiamento tali animali sono sottoposti a idoneo isolamento ed a controllo clinico periodico da parte del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale per trenta giorni, in caso di esito favorevole continuano ad applicarsi inoltre le misure di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 13 gennaio 1994. 4. Le misure di cui al comma 2 e 3 s'intendono revocate quando sia riconosciuto lo stato di sieronegativita' dello stallone ovvero quando sia accertato che la sieropositivita' non e' accompagnata da eliminazione di virus con lo sperma.