Art. 2.
  1. Fatte salve tutte le altre disposizioni contenute nell'ordinanza
ministeriale  13  gennaio  1994  e  fermo  restando  la necessita' di
effettuare  gli  accertamenti  sierologici,  e'  consentito  per   la
stagione  di  monta  1994  l'impiego  nella monta degli stalloni che,
sottoposti all'accertamento sierologico, sono  in  attesa  dell'esito
degli esami o sono risultati sieropositivi.
  2.  Lo  spostamento  degli stalloni di cui al comma 1 puo' avvenire
esclusivamente per il trasferimento alla stazione di monta  cui  sono
destinati  e  viceversa  o per manifestazioni ippico-sportive, previa
autorizzazione,  rilasciata  su   richiesta   dell'interessato,   del
servizio  veterinario  dell'unita'  sanitaria  locale  competente per
territorio che ne da' comunicazione a quello dell'unita' sanitaria di
destinazione. La sieropositivita' per arterite  virale  equina  viene
riportata  sul  certificato sanitario di scorta con l'indicazione che
non e' stato eseguito l'accertamento virologico.
  3. Le fattrici accoppiate con gli stalloni di cui al  comma  1  non
possono  essere accoppiate con altri stalloni. Nel periodo successivo
all'accoppiamento tali animali sono sottoposti a idoneo isolamento ed
a controllo clinico  periodico  da  parte  del  servizio  veterinario
dell'unita'  sanitaria  locale  per  trenta  giorni, in caso di esito
favorevole continuano ad applicarsi inoltre le misure di cui all'art.
7, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 13 gennaio 1994.
  4. Le misure di cui al comma 2 e 3 s'intendono revocate quando  sia
riconosciuto  lo  stato  di  sieronegativita'  dello  stallone ovvero
quando sia accertato che la sieropositivita' non e'  accompagnata  da
eliminazione di virus con lo sperma.