Art. 3.
  1. L'articolo 12, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (a),
va  interpretato  nel  senso  che  tra  i  compiti  di natura tecnica
relativi alle fasi di "gestione" e "controllo" non  rientrano  quelli
di   natura  amministrativo-contabile  che  sono  svolti  da  diverso
personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
  2. Il funzionario "preposto" di cui all'articolo 12, comma 3, della
legge 26 febbraio 1987, n. 49 (a), puo' essere  coadiuvato  da  altri
funzionari della carriera diplomatica.
  3.  Sulla  base  di  motivate esigenze, il direttore generale della
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e'  autorizzato,
per  un  periodo  di  due  anni,  ad  affidare  a  societa'  ed  enti
specializzati  o  ad  istituti  di  credito  specifici  incarichi  di
consulenza per l'espletamento di compiti rientranti tra quelli di cui
all'articolo 12, comma 1, della predetta legge n. 49 del 1987 (a).
 
             (a)  Per  il  testo  dell'intero  art. 12 della legge n.
          49/1987 si veda la nota (a) all'art. 4.