Art. 5.
  1.  Il  comando  e  il collocamento fuori ruolo del personale delle
amministrazioni dello Stato,  compreso  il  personale  docente  della
scuola,  e  del  personale  degli  enti pubblici, (( in numero pari a
quello )) in servizio alla Direzione  generale  per  la  cooperazione
allo  sviluppo  del  Ministero  degli  affari esteri alla data del 31
agosto 1993, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994.
  2. I  contratti  a  tempo  determinato  stipulati  dalla  Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari
esteri  ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554
(a), in atto alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,
sono prorogati di diritto fino al 31 dicembre 1994.
  3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri individuera', con
successivo decreto e secondo le modalita' e le procedure previste dal
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n.    236 (b), la dotazione organica
necessaria alla realizzazione dei compiti che la  Direzione  generale
per la cooperazione allo sviluppo e' tenuta a svolgere.
 
             (a)  L'art.  7  della legge n. 554/1988 (Disposizioni in
          materia di pubblico impiego) e' cosi' formulato:
             "Art. 7. - 1. Le  amministrazioni  civili  dello  Stato,
          anche  ad  ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni
          ed enti pubblici istituzionali e territoriali costituiscono
          rapporti di lavoro a tempo parziale.
             2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          da adottarsi, sulla base della legge 29 marzo 1983, n.  93,
          di   concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentite  le
          commissioni parlamentari  competenti  e  le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
          nel  termine  di  tre  mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge dovranno essere emanate norme volte  a
          disciplinare  con  carattere  di generalita' l'istituto del
          rapporto di lavoro a tempo parziale.
             3. Per il reclutamento dei lavoratori a  tempo  parziale
          si  applica la normativa vigente in materia di reclutamento
          di personale a tempo pieno.
             4. Con il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  di  cui  al comma 2 saranno definite le tipologie
          del rapporto di lavoro a tempo parziale, la cui prestazione
          di servizio non potra' essere di norma inferiore al 50  per
          cento  delle  ore  di  lavoro  stabilite mensilmente per il
          personale  a   tempo   pieno   di   qualifica   e   profilo
          professionale corrispondente. Con lo stesso decreto saranno
          altresi'   definiti  i  criteri  per  l'individuazione  dei
          profili professionali per i quali dovranno essere istituiti
          rapporti  di   lavoro   a   tempo   parziale;   i   profili
          professionali  per  i  quali  e'  fatto  invece  divieto di
          istituire detti rapporti  di  lavoro;  il  limite  numerico
          massimo  delle assunzioni a tempo parziale in rapporto alle
          dotazioni organiche; le amministrazioni che vi sono tenute;
          il   trattamento  economico,  che  dovra'  comunque  essere
          stabilito in misura percentuale,  in  relazione  all'orario
          svolto, rispetto a quello della corrispondente retribuzione
          complessiva  del  lavoratore  a tempo pieno; e le modalita'
          per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
          a tempo parziale e viceversa.
             5.  Sulla  base  di  quanto  previsto  dal  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri di cui ai commi 2 e
          4,   le    amministrazioni    interessate,    sentite    le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale, individueranno i profili professionali per
          i quali applicare la normativa di lavoro a tempo parziale e
          l'articolazione dell'orario di lavoro.
             6. Le  amministrazioni  indicate  nel  comma  1  possono
          costituire,   con  provvedimenti  previsti  dai  rispettivi
          ordinamenti, rapporti di lavoro a tempo determinato,  pieno
          o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche
          funzionali  non  superiori  alla  settima  e  di durata non
          superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali  esigenze
          a  due,  per la realizzazione, nell'ambito delle previsioni
          di cui agli accordi sindacali contemplati  dalla  legge  29
          marzo   1983,   n.   93,  di  specifici  progetti-obiettivo
          interessanti,  in  special  modo,  i  settori  della  lotta
          all'evasione  fiscale e contributiva, dell'erogazione delle
          pensioni, del catasto, della tutela dei  beni  culturali  e
          ambientali,  dell'ambiente,  della protezione civile, della
          difesa del  suolo  e  del  patrimonio  idrico,  boschivo  e
          florofaunistico,  della  difesa  del  litorale  e della sua
          utilizzazione  sociale,  dei  servizi  di  assistenza  agli
          anziani  ed  ai  portatori  di  handicaps,  dei  servizi di
          prevenzione e recupero in favore dei  tossicodipendenti  ed
          altresi'  i  progetti  di  formazione-lavoro,  nonche'  per
          ulteriori esigenze concernenti settori da  individuare  con
          decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri. Per la
          costituzione  dei  predetti  rapporti,   limitatamente   al
          personale  dei profili professionali che richiedano il solo
          requisito della scuola dell'obbligo,  trovano  applicazione
          le  disposizioni  previste  dall'art.  16  della  legge  28
          febbraio 1987, n.   56, e dal decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e succes-
          sive   modificazioni  e  integrazioni.    Per  il  restante
          personale  si  provvede  garantendo  la   pubblicita'   del
          reclutamento  tramite  apposito avviso, da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale , contenente  l'indicazione  del  numero
          delle   unita'   richieste  e  dei  requisiti  culturali  e
          professionali  necessari  per   il   raggiungimento   degli
          obiettivi  prefissati.  Le  modalita'  di  accertamento del
          possesso  dei  predetti  requisiti,   nonche'   i   criteri
          oggettivi  di  valutazione sono determinati con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del
          tesoro, sentito  il  parere  delle  competenti  commissioni
          parlamentari   e   quello  delle  organizzazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
             7.   Per  la  predisposizione,  la  realizzazione  e  la
          verifica di progetti-obiettivo, per i quali siano richieste
          specifiche  professionalita'   ascrivibili   a   qualifiche
          funzionali  non  inferiori all'ottava e non disponibili nei
          rispettivi ruoli organici, le amministrazioni indicate  nel
          comma   1   possono   conferire   incarichi  di  consulenza
          professionale ad esperti qualificati  iscritti  negli  albi
          professionali,  ove  istituiti.  Il relativo compenso viene
          stabilito con decreto del Ministro competente, di  concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro  e  con  il  Ministro per la
          funzione   pubblica,   ed   e'   posto   a   carico   delle
          disponibilita'  finanziarie  delle  amministrazioni stesse.
          Alle  eventuali  occorrenti  variazioni  di   bilancio   si
          provvede,  in  corso  d'anno,  con decreti del Ministro del
          tesoro mediante variazioni compensative.
             8. Realizzati i progetti-obiettivo di cui ai commi  6  e
          7, le amministrazioni non possono costituire nuovi rapporti
          a  tempo  determinato  con  gli  stessi soggetti se non sia
          trascorso un tempo di durata doppia rispetto a  quello  del
          precedente rapporto a tempo determinato. In ogni caso, alla
          scadenza  dei  contratti  e  delle  eventuali  proroghe, il
          personale  assunto  cessa  da  qualsiasi  rapporto  con  le
          amministrazioni interessate".
             (b)  Il  D.L.  n.  148/1993  reca: "Interventi urgenti a
          sostegno dell'occupazione".