IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23
dicembre  1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad effettuare  operazioni  di  indebitamento  nel  limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di   competenza,   anche   attraverso   l'emissione    di    prestiti
internazionali;
  Visto  il  proprio  decreto  n. 100263 del 4 marzo 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1993, n. 74, con  il  quale  il
Tesoro  e'  stato  autorizzato a contrarre con la Comunita' economica
europea un prestito per l'importo di  8.000  milioni  di  ECU  o  del
controvalore  in  altre divise, da erogarsi in piu' tranches, nonche'
l'art. 2 con cui si sono stabilite  le  caratteristiche  della  prima
tranche  del  suddetto prestito, suddivisa in due quote, di ammontare
pari a 500 milioni di ECU  (triennale)  e  2.900  milioni  di  marchi
tedeschi (settennale);
  Visti i propri decreti n. 101252 del 15 ottobre 1993, n. 101269 del
19  ottobre  1993  e n. 101386 del 10 novembre 1993, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre  1993,  con  i  quali  sono
state stabilite le caratteristiche della seconda tranche del suddetto
prestito,  suddivisa  in tre quote, di ammontare pari a 1.000 milioni
di ECU (settennale), 1.000 milioni di marchi tedeschi  (quinquennale)
e  475  milioni  di  ECU  (quinquennale),  su  cui  sono  intervenuti
contratti di swap;
  Visto l'art. 5 dei decreti ministeriali sopra indicati, con i quali
si e' previsto che, con separato  decreto  ministeriale,  si  sarebbe
provveduto  a  regolare  i  rapporti  fra  Tesoro  e  Banca  d'Italia
conseguenti al servizio finanziario del prestito;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
  Ritenuto di doversi provvedere in merito;
                              Decreto:
                               Art. 1.
  E' affidato alla Banca d'Italia il trasferimento alle banche estere
incaricate, per il  successivo  riconoscimento  a  favore  del  Fondo
europeo  di  cooperazione  monetaria,  dei  fondi  occorrenti  per il
pagamento degli interessi e la  restituzione  del  capitale  relativi
alle  singole  quote  del  prestito  CEE  accordato  alla  Repubblica
italiana per un ammontare complessivo di 8.000 milioni di ECU  o  del
controvalore in altre divise.