IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali; Visto il proprio decreto n. 100263 del 4 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1993, n. 74, con il quale il Tesoro e' stato autorizzato a contrarre con la Comunita' economica europea un prestito per l'importo di 8.000 milioni di ECU o del controvalore in altre divise, da erogarsi in piu' tranches, nonche' l'art. 2 con cui si sono stabilite le caratteristiche della prima tranche del suddetto prestito, suddivisa in due quote, di ammontare pari a 500 milioni di ECU (triennale) e 2.900 milioni di marchi tedeschi (settennale); Visti i propri decreti n. 101252 del 15 ottobre 1993, n. 101269 del 19 ottobre 1993 e n. 101386 del 10 novembre 1993, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1993, con i quali sono state stabilite le caratteristiche della seconda tranche del suddetto prestito, suddivisa in tre quote, di ammontare pari a 1.000 milioni di ECU (settennale), 1.000 milioni di marchi tedeschi (quinquennale) e 475 milioni di ECU (quinquennale), su cui sono intervenuti contratti di swap; Visto l'art. 5 dei decreti ministeriali sopra indicati, con i quali si e' previsto che, con separato decreto ministeriale, si sarebbe provveduto a regolare i rapporti fra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti al servizio finanziario del prestito; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti; Ritenuto di doversi provvedere in merito; Decreto: Art. 1. E' affidato alla Banca d'Italia il trasferimento alle banche estere incaricate, per il successivo riconoscimento a favore del Fondo europeo di cooperazione monetaria, dei fondi occorrenti per il pagamento degli interessi e la restituzione del capitale relativi alle singole quote del prestito CEE accordato alla Repubblica italiana per un ammontare complessivo di 8.000 milioni di ECU o del controvalore in altre divise.