Art. 2.
  Allo  scopo  di  consentire  alla Banca d'Italia di trasferire alle
suddette banche estere nel giorno di ciascuna  "data  di  pagamento",
con  valuta stesso giorno, i fondi di cui all'art. 1 nelle rispettive
valute, il Tesoro mettera' a disposizione della  Banca  d'Italia  gli
importi  provvisori  in  lire almeno dieci giorni prima delle singole
"date  di  pagamento"  previste  nei  "contratti  di  provvista"  del
prestito e con le modalita' indicate nel successivo art. 4.
  Detti  importi  verranno  determinati  dalla  Banca d'Italia in via
previsionale, sulla base dei rispettivi tassi di interesse annuali  e
del  rapporto  di  cambio  disponibile  al momento della definizione.
L'ammontare in lire verra' reso noto al Tesoro quindici giorni  prima
della messa a disposizione dei fondi.
  Per  i  versamenti  relativi  alle  quote  ECU  1.000  milioni 6% 3
novembre 1993/2000, DM 1.000 milioni 5,625% 10 novembre  1993/1998  e
ECU  475  milioni  5,50%  25  novembre  1993/2000,  la Banca d'Italia
utilizzera' gli importi nelle rispettive valute che  saranno  rimessi
sotto  le  stesse  "date  di  pagamento"  dalle  singole  controparti
firmatarie dei contratti  "Interest  rate  swap",  stipulati  con  il
Ministero del tesoro.