Art. 2. Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alle suddette banche estere nel giorno di ciascuna "data di pagamento", con valuta stesso giorno, i fondi di cui all'art. 1 nelle rispettive valute, il Tesoro mettera' a disposizione della Banca d'Italia gli importi provvisori in lire almeno dieci giorni prima delle singole "date di pagamento" previste nei "contratti di provvista" del prestito e con le modalita' indicate nel successivo art. 4. Detti importi verranno determinati dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base dei rispettivi tassi di interesse annuali e del rapporto di cambio disponibile al momento della definizione. L'ammontare in lire verra' reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi. Per i versamenti relativi alle quote ECU 1.000 milioni 6% 3 novembre 1993/2000, DM 1.000 milioni 5,625% 10 novembre 1993/1998 e ECU 475 milioni 5,50% 25 novembre 1993/2000, la Banca d'Italia utilizzera' gli importi nelle rispettive valute che saranno rimessi sotto le stesse "date di pagamento" dalle singole controparti firmatarie dei contratti "Interest rate swap", stipulati con il Ministero del tesoro.