Art. 5. Pure con le modalita' di cui all'art. 2 verranno forniti i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dall'accordo sopra menzionato. Inoltre verra' riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo posticipato di lire 4 milioni per ciascuna delle cinque quote del prestito in argomento, da corrispondere in uno con i fondi relativi alle rispettive "date di pagamento" di ogni anno di vita delle quote emesse. La prima provvista fondi sara' effettuata con riferimento al pagamento di scadenza 10 febbraio 1994 dovuto alla Morgan Guaranty Trust Co., come indicato nel precedente art. 3.