Art. 5.
  Pure  con  le  modalita' di cui all'art. 2 verranno forniti i fondi
per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte
di impegni comunque derivanti dall'accordo sopra menzionato.
  Inoltre verra'  riconosciuto  alla  Banca  d'Italia,  a  titolo  di
rimborso  spese,  un  importo forfettario annuo posticipato di lire 4
milioni per ciascuna delle cinque quote del prestito in argomento, da
corrispondere in uno con i fondi relativi alle  rispettive  "date  di
pagamento" di ogni anno di vita delle quote emesse.
  La  prima  provvista  fondi  sara'  effettuata  con  riferimento al
pagamento di scadenza 10 febbraio 1994 dovuto  alla  Morgan  Guaranty
Trust Co., come indicato nel precedente art. 3.