Art. 6.
  Qualora  il  Tesoro  provvedera' a stipulare ulteriori contratti di
"swap" riferiti alle tranches gia' corrisposte  o  a  quelle  che  si
renderanno  disponibili  in  futuro,  la  Banca  d'Italia curera' nei
confronti delle controparti l'adempimento  degli  impegni  finanziari
assunti   dal   Tesoro  e  che  saranno  individuati  e  formalizzati
all'occorrenza.