Art. 6. Qualora il Tesoro provvedera' a stipulare ulteriori contratti di "swap" riferiti alle tranches gia' corrisposte o a quelle che si renderanno disponibili in futuro, la Banca d'Italia curera' nei confronti delle controparti l'adempimento degli impegni finanziari assunti dal Tesoro e che saranno individuati e formalizzati all'occorrenza.