Art. 2.
  Dopo  l'art. 198 vengono inseriti i seguenti articoli relativi alla
istituzione delle scuole di specializzazione in  malattie  infettive,
profilassi  e polizia veterinaria e fisiopatologia della riproduzione
degli  animali  domestici  afferenti  alla   facolta'   di   medicina
veterinaria.
          Scuola di specializzazione in malattie infettive
                  profilassi e polizia veterinaria
  1.   E'  istituita  presso  l'Universita'  di  Bari  la  scuola  di
specializzazione  in  "malattie  infettive,  profilassi   e   polizia
veterinaria".
  2.   La  direzione  della  scuola  ha  sede  presso  l'istituto  di
"Patologia e profilassi delle malattie infettive e parassitarie degli
animali domestici" della facolta'  di  medicina  veterinaria,  strada
provinciale per Casamassima, km. 3, Valenzano (Bari).
  3.   La  scuola  ha  lo  scopo  di  approfondire  e  aggiornare  la
preparazione dei laureati in  medicina  veterinaria  creando  tecnici
altamente qualificati.
  Questi,  avendo  raggiunto  una  specifica competenza e un'adeguata
preparazione in un  settore  nevralgico  della  medicina  veterinaria
saranno in grado di identificare con maggiore facilta' e probabilita'
le malattie infettive e le pericolose antropozoonosi, di provvedere a
una  idonea  prifilassi  e  di  applicare  drasticamente  le norme di
polizia veterinaria, in modo da salvaguardare non solo la vita  degli
animali  ma, indirettamente, anche quella dell'uomo svolgendo, in tal
modo, importanti funzioni non solo di ordine zootecnico, ma anche  di
ordine  sociale.  Cio'  anche  in  base  alla "Riforma sanitaria" che
prevede per l'infettivista  un  ruolo  determinante  e  preponderante
(compiti  di  istituto),  per  il  quale  e'  richiesta  una  vasta e
particolare cultura.
  4. La durata del corso e' di anni due  e  non  e'  suscettibile  di
abbreviazione,    per    uniformita'   con   le   altre   scuole   di
specializzazione  che  si  svolgono  nella   facolta'   di   medicina
veterinaria di Bari.
  5.  Il  numero  degli  iscritti  e'  di  trenta  per  ogni  anno  e
complessivamente di sessanta per l'intero corso di studio.
  6. Alla scuola di specializzazione sono ammessi solo i laureati  in
medicina    veterinaria   che   abbiano   conseguito   l'abilitazione
all'esercizio professionale.
  7. Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento  di  un
esame  consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante
domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un  colloquio
e  da  una valutazione, in misura non superiore al 30%, del punteggio
complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
    a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
    b) il voto di laurea;
    c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di  laurea
nelle materie concernenti la specializzazione;
    d) le pubblicazioni nelle predette materie.
  Il   punteggio   dei  predetti  e'  quello  stabilito  dal  decreto
ministeriale 16 settembre 1982  (Gazzetta  Ufficiale  n.  275  del  6
ottobre 1982).
  Sono  ammessi  alla  scuola  di  specializzazione  coloro  che,  in
relazione al numero dei posti  disponibili,  si  siano  collocati  in
posizione  utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio
complessivo riportato.
  8. Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1 Anno:
   1) virologia veterinaria;
   2) microbiologia generale veterinaria;
   3) immunologia;
   4) parassitologia veterinaria;
   5 igiene generale.
 2 Anno:
   1) malattie  infettive  e  profilassi  (malattie  da  batteri,  da
micoplasmi e da rickettsie);
   2) malattie infettive e profilassi (malattie da protozoi);
   3) malattie infettive e profilassi (malattie da virus);
   4) anatomia patologica delle malattie infettive;
   5) polizia veterinaria;
   6) chemioterapia.
  Tutti  gli  insegnamenti  afferiscono  alla  facolta'  di  medicina
veterinaria dell'Universita' di Bari.
  9. La frequenza ai corsi e' obbligatoria.
  Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve  sostenere
un   esame   teorico-pratico  per  il  passaggio  all'anno  di  corso
successivo. La commissione d'esame di cui fanno  parte  il  direttore
della  scuola  ed i docenti delle materie relative all'anno di corso,
esprimono  un  giudizio  globale  sul  livello  di  preparazione  del
candidato  nelle  singole  discipline  e  relative attivita' pratiche
prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano  detto  esame
potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
  10. Le attivita' pratiche riguarderanno esercitazioni di:
   1) batteriologia;
   2) virologia;
   3) parassitologia;
   4) immunologia;
   5) diagnostica di laboratorio.
  La  frequenza alle attivita' didattiche e pratiche e' obbligatoria,
tuttavia lo  specializzando  per  sostenere  gli  esami  dovra'  aver
frequentato   almeno   i   3/4  delle  lezioni  teoriche  e  pratiche
effettuate.
  Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va  riconosciuta
utile  sulla  base  di idonea documentazione l'attivita' svolta dallo
specializzando  presso  gli  istituti   zooprofilattici,   l'Istituto
superiore di sanita', i laboratori veterinari militari e le strutture
di  servizio  socio-sanitario  attinenti  alla specializzazione anche
all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla  legge  9  febbraio
1979,  n.  38,  in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo.
  11. Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso  di
studio  della  scuola  di  specializzazione  si conclude con un esame
finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta  su
una o piu' materie del corso.
  A  coloro  che  abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il
diploma di specialista.
  12. L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti  alla
scuola  e'  quello  previsto  dalle  vigenti disposizioni di legge; i
contributi  sono  stabiliti  anno   per   anno   dal   consiglio   di
amministrazione.
  13.  Il  consiglio  composto dai docenti universitari di ruolo, dai
ricercatori  confermati  e  dai  professori  a   contratto   previsto
dall'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162, ai  quali  sono  affidate  attivita'  didattiche  nella
scuola  nonche'  da  una  rappresentanza di tre specializzandi eletti
secondo le modalita' dell'art. 99 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' presieduto dal direttore.
  Il  consiglio  esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art.
94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382,  al  consiglio
di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
  La  direzione  della  scuola  e'  affidata  a professore ordinario,
straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In
caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata  a
professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
            Scuola di specializzazione in fisiopatologia
             della riproduzione degli animali domestici
  1.  E'  istituita  la scuola di specializzazione in "fisiopatologia
della riproduzione degli animali domestici" presso  l'Universita'  di
Bari.
  La scuola ha lo scopo di approfondire e qualificare la preparazione
teorico-pratica  dei  laureati  in medicina veterinaria nel campo del
controllo, condizionamento e  recupero  riproduttivo  del  patrimonio
zootecnico,  constatata  la  rilevante  funzione  economica e sociale
rappresentata dall'incremento e dal miglioramento di tale  importante
risorsa nazionale.
  La  scuola  si  prefigge inoltre l'aggiornamento sulle piu' recenti
tecnologie biologiche specifiche,  in  continua  evoluzione  e  ormai
definite nei risvolti applicativi con risultati di notevole interesse
gestionale.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in fisiopatologia della
riproduzione degli animali domestici.
  2.  La  scuola  ha  la  durata  di  tre anni. Ciascun anno di corso
prevede   almeno   duecentocinquanta   ore    di    insegnamento    e
duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
venti  per  ciascun  anno  di  corso,  per  un  totale  di   sessanta
specializzandi.
  3.  Ai  sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento
della scuola la facolta' di  medicina  veterinaria  e  l'istituto  di
biologia  della  riproduzione  ed  ostetricia degli animali domestici
dell'Universita' di Bari.
  Nel manifesto annuale degli studi  viene  indicata  la  sede  della
direzione della scuola.
  4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i
laureati  dei  corsi  di  laurea in medicina veterinaria, che abbiano
conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio  conseguito  presso
universita'  straniere che siano equipollenti, ai sensi dell'art. 336
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente.
  5. Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
  1 Anno:
   morfologia  ed  anatomia  topografica  degli   apparati   genitali
maschili e femminili;
   fisiologia   ed   endocrinologia   delle   funzioni   sessuali   e
riproduttive femminili;
   patologia ostetrico-ginecologica;
   andrologia e andropatologia;
   legislazione veterinaria nazionale e comunitaria,
ed inoltre un corso opzionale.
  2 Anno:
   genetica e miglioramento animale;
   malattie infettive  ed  infestive  in  diretta  attinenza  con  le
funzioni sessuali e riproduttive;
   anatomia patologica degli apparati genito-urinari;
   accertamenti e diagnostica di laboratorio,
ed inoltre due corsi opzionali.
  3 Anno:
   clinica e terapia ostetrico-ginecologico;
   basi  scientifiche,  metodologia  e  tecnica  della  inseminazione
artificiale e dei trapianti ovulo-embrionali;
   nozioni di  alimentazione  in  relazione  alle  varie  fasi  della
riproduzione;
   tecnologia degli allevamenti,
ed inoltre due corsi opzionali.
  I  corsi  opzionali  saranno  definiti  per ogni singola sede dagli
organi accademici in base alle esigenze e alle  peculiari  competenze
della sede stessa.
  6.   All'inizio   di  ciascun  corso  gli  specializzandi  dovranno
concordare  con  il  consiglio  della  scuola  la  scelta  dei  corsi
opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno della
specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio  che  sara'
svolta  sotto  la  guida  di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
  Ai fini della frequenza alle lezioni  teoriche  ed  alle  attivita'
pratiche,  il  consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione,  svolta  all'esterno  in  laboratori universitari o
extra-universitari.
  7.  L'Universita',  su  proposta  del   consiglio   della   scuola,
stabilisce  convenzioni  con enti pubblici e privati con finalita' di
sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture  extra-universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Bari, 30 ottobre 1993
                                                           Il rettore