Art. 2. Dopo l'art. 198 vengono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria e fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici afferenti alla facolta' di medicina veterinaria. Scuola di specializzazione in malattie infettive profilassi e polizia veterinaria 1. E' istituita presso l'Universita' di Bari la scuola di specializzazione in "malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria". 2. La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di "Patologia e profilassi delle malattie infettive e parassitarie degli animali domestici" della facolta' di medicina veterinaria, strada provinciale per Casamassima, km. 3, Valenzano (Bari). 3. La scuola ha lo scopo di approfondire e aggiornare la preparazione dei laureati in medicina veterinaria creando tecnici altamente qualificati. Questi, avendo raggiunto una specifica competenza e un'adeguata preparazione in un settore nevralgico della medicina veterinaria saranno in grado di identificare con maggiore facilta' e probabilita' le malattie infettive e le pericolose antropozoonosi, di provvedere a una idonea prifilassi e di applicare drasticamente le norme di polizia veterinaria, in modo da salvaguardare non solo la vita degli animali ma, indirettamente, anche quella dell'uomo svolgendo, in tal modo, importanti funzioni non solo di ordine zootecnico, ma anche di ordine sociale. Cio' anche in base alla "Riforma sanitaria" che prevede per l'infettivista un ruolo determinante e preponderante (compiti di istituto), per il quale e' richiesta una vasta e particolare cultura. 4. La durata del corso e' di anni due e non e' suscettibile di abbreviazione, per uniformita' con le altre scuole di specializzazione che si svolgono nella facolta' di medicina veterinaria di Bari. 5. Il numero degli iscritti e' di trenta per ogni anno e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studio. 6. Alla scuola di specializzazione sono ammessi solo i laureati in medicina veterinaria che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale. 7. Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30%, del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982). Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. 8. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: 1) virologia veterinaria; 2) microbiologia generale veterinaria; 3) immunologia; 4) parassitologia veterinaria; 5 igiene generale. 2 Anno: 1) malattie infettive e profilassi (malattie da batteri, da micoplasmi e da rickettsie); 2) malattie infettive e profilassi (malattie da protozoi); 3) malattie infettive e profilassi (malattie da virus); 4) anatomia patologica delle malattie infettive; 5) polizia veterinaria; 6) chemioterapia. Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Bari. 9. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprimono un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. 10. Le attivita' pratiche riguarderanno esercitazioni di: 1) batteriologia; 2) virologia; 3) parassitologia; 4) immunologia; 5) diagnostica di laboratorio. La frequenza alle attivita' didattiche e pratiche e' obbligatoria, tuttavia lo specializzando per sostenere gli esami dovra' aver frequentato almeno i 3/4 delle lezioni teoriche e pratiche effettuate. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile sulla base di idonea documentazione l'attivita' svolta dallo specializzando presso gli istituti zooprofilattici, l'Istituto superiore di sanita', i laboratori veterinari militari e le strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. 11. Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. 12. L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. 13. Il consiglio composto dai docenti universitari di ruolo, dai ricercatori confermati e dai professori a contratto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' dell'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' presieduto dal direttore. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici 1. E' istituita la scuola di specializzazione in "fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici" presso l'Universita' di Bari. La scuola ha lo scopo di approfondire e qualificare la preparazione teorico-pratica dei laureati in medicina veterinaria nel campo del controllo, condizionamento e recupero riproduttivo del patrimonio zootecnico, constatata la rilevante funzione economica e sociale rappresentata dall'incremento e dal miglioramento di tale importante risorsa nazionale. La scuola si prefigge inoltre l'aggiornamento sulle piu' recenti tecnologie biologiche specifiche, in continua evoluzione e ormai definite nei risvolti applicativi con risultati di notevole interesse gestionale. La scuola rilascia il titolo di specialista in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici. 2. La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi. 3. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di medicina veterinaria e l'istituto di biologia della riproduzione ed ostetricia degli animali domestici dell'Universita' di Bari. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. 4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria, che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' straniere che siano equipollenti, ai sensi dell'art. 336 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. 5. Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: morfologia ed anatomia topografica degli apparati genitali maschili e femminili; fisiologia ed endocrinologia delle funzioni sessuali e riproduttive femminili; patologia ostetrico-ginecologica; andrologia e andropatologia; legislazione veterinaria nazionale e comunitaria, ed inoltre un corso opzionale. 2 Anno: genetica e miglioramento animale; malattie infettive ed infestive in diretta attinenza con le funzioni sessuali e riproduttive; anatomia patologica degli apparati genito-urinari; accertamenti e diagnostica di laboratorio, ed inoltre due corsi opzionali. 3 Anno: clinica e terapia ostetrico-ginecologico; basi scientifiche, metodologia e tecnica della inseminazione artificiale e dei trapianti ovulo-embrionali; nozioni di alimentazione in relazione alle varie fasi della riproduzione; tecnologia degli allevamenti, ed inoltre due corsi opzionali. I corsi opzionali saranno definiti per ogni singola sede dagli organi accademici in base alle esigenze e alle peculiari competenze della sede stessa. 6. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche, il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione, svolta all'esterno in laboratori universitari o extra-universitari. 7. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici e privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 30 ottobre 1993 Il rettore