(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 1.
   (Comma 1). L'ente  "Fondazione  Cassa  di  risparmio  di  Venezia"
istituito   con  decreto  ministeriale  435759  del  5  giugno  1992,
denominata di seguito "Fondazione", e' l'ente  pubblico  che  residua
dal  conferimento  dell'azienda  bancaria nella Cassa di risparmio di
Venezia S.p.a., denominata di seguito anche "societa' conferitaria".
   Tale conferimento e' stato effettuato con atto pubblico in data 23
giugno 1992, n. 86775 di repertorio  . . . . (Omissis).
   (Comma 2). La fondazione ha piena capacita' di diritto pubblico  e
privato  ed  e'  disciplinata  dalla  legge e dal decreto legislativo
sopra indicati, nonche' da tutte le disposizioni di legge in materia.
                               Art. 5.
   (Comma 1). Il patrimonio della Fondazione e' costituito:
     a) dal valore della partecipazione  nella  societa'  per  azioni
conferitaria, dagli altri cespiti ed attivita' non conferiti, nonche'
dal valore di altre partecipazioni detenibili.
   (Omissis).
                               Art. 6.
   (Omissis).
   (Comma  2).  La  Fondazione accantona alla riserva di cui al primo
comma, lettera b), del precedente art. 5, una quota  pari  almeno  ai
5/10  dei  proventi  derivanti dalla gestione delle partecipazioni di
cui alla lettera a) del medesimo art. 5.
   La riserva comunque e' investita esclusivamente  in  titoli  della
societa' conferitaria  . . . . (Omissis).
   (Comma  3).  Una  quota  pari  a 1/15 dei proventi, al netto delle
spese di funzionamento  . . . . (Omissis).
   (Comma 4). Le entrate derivanti dalla cessione di azioni  . . .  .
(Omissis).
   (Comma  5).  I  proventi  di natura straordinaria, compresi quelli
indicati dal comma precedente, sono destinati  alla  riserva  di  cui
alla lettera b) del precedente art. 5.
   (Omissis).
                               Art. 9.
   (Comma  1).  Il consiglio di amministrazione e' composto da dodici
consiglieri nominati come segue:
     a) un consigliere dal consiglio regionale del Veneto;
   (Omissis).
   (Comma 5). Il consiglio di amministrazione, nomina nell'ambito dei
propri membri, il presidente ed il vice presidente della Fondazione.
                              Art. 10.
   (Comma 1). I consiglieri  di  amministrazione  restano  in  carica
cinque anni e possono essere riconfermati.
   (Comma  2).  Essi  devono  essere in possesso dei requisiti di cui
agli articoli 2, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1985, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni, e  ad
essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.
   (Omissis).
   (Comma  4).  Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro
che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal  presente
statuto,  i  dipendenti  in servizio della Fondazione, della societa'
conferitaria o di societa' da  quest'ultima  partecipate  in  maniera
diretta o indiretta.
   (Omissis).
                              Art. 11.
   (Omissis).
   (Comma  3). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle
materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
    (Omissis);
     c) la nomina del presidente e del vice presidente, che durano in
carica cinque anni e possono essere confermati;
     d) la dichiarazione di decadenza dei consiglieri e dei revisori;
     e) la nomina e la revoca del  segretario  generale  e  del  vice
segretario generale;
     f)  l'acquisto,  la  vendita,  la  permuta  e  la  donazione  di
immobili;
     g)  l'acquisto  e  la  cessione   di   azioni   della   societa'
conferitaria e la rinuncia  . . . . (Omissis);
     h) l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;
     i)  la  designazione  o  la  nomina  di persone a cariche presso
societa' o enti;
     l) la determinazione di patti ed accordi . . . . (Omissis);
     m) la promozione di azioni  . . . . (Omissis);
     n) l'approvazione dei bilanci preventivi  . . . . (Omissis);
     o) l'approvazione e le  modificazioni  del  regolamento  per  la
contabilita';
     p) la determinazione dei criteri e delle  . . . . (Omissis);
     q) le determinazioni in ordine all'utilizzo  . . . . (Omissis).
   (Comma   4).  Il  consiglio  di  amministrazione  puo'  costituire
comitati tecnici e scientifici formati da esperti scelti fra  persone
particolarmente  competenti nei campi di intervento della Fondazione,
chiamando a farne  parte  anche  elementi  esterni  al  consiglio  di
amministrazione.  I  comitati  tecnici e scientifici hanno compiti di
consulenza; tali compiti, la durata, le modalita'  di  funzionamento,
nonche' i compensi sono definiti dal consiglio di amministrazione.
                              Art. 12.
   (Omissis).
   (Comma  3).  Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la
presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti in carica.
   (Comma 4). Le deliberazioni sono prese a maggioranza  assoluta  di
voti dei consiglieri presenti.
   Per  le  delibere  riguardanti  la nomina del presidente, del vice
presidente, del segretario generale e del vice  segretario  generale,
e'  necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in
carica.
   (Comma 5). Per la delibera  riguardante  modifiche  statutarie  e'
necessario il voto favorevole di due terzi dei componenti in carica.
   (Comma  6).  In caso di parita', nelle votazioni palesi prevale il
voto di chi presiede la riunione; nelle votazioni a scrutinio segreto
la proposta si intende respinta.
   (Omissis).
   (Comma 12). Le deliberazioni su argomenti riguardanti  le  persone
che  rivestono  cariche nella Fondazione sono assunte con votazione a
scrutinio segreto.
   (Comma  13).  Il  consigliere  che  non interviene alle sedute del
consiglio di amministrazione per tre volte consecutive, senza  motivi
di  impedimento  decade  dall'ufficio  e  il  presidente assumera' le
opportune iniziative per la sostituzione.
   (Omissis).
                              Art. 13.
   (Omissis).
   (Comma  2).  Svolge  compiti  di  impulso   e   di   coordinamento
dell'attivita'   della  Fondazione  e  vigila  sull'esecuzione  delle
deliberazioni; in particolare provvede,  entro  trenta  giorni  prima
della  scadenza  del  mandato  di  ogni  consigliere  e  revisore,  a
richiedere, a mezzo lettera raccomandata A.R., agli enti  cui  spetta
la  nomina  di  procedere alla designazione dell'amministratore o del
revisore.
   (Comma 3).  Nei  casi  di  assoluta  e  improrogabile  urgenza  il
presidente,  d'intesa  con il segretario generale, eccetto che per le
materie di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione,  di
cui  all'art.  11,  puo'  prendere  determinazioni  di competenza del
consiglio di amministrazione, dandone comunicazione allo stesso  alla
prima riunione.
   (Omissis).
   (Comma  9).  Al  presidente  ed  al  vice  presidente  compete una
indennita'  di  carica,  determinata  annualmente  dal  consiglio  di
amministrazione, sentito il parere del collegio dei revisori.
                              Art. 15.
   (Comma  1).  Il  segretario  generale e' nominato dal consiglio di
amministrazione  fra  persone  rappresentative  in  campo  economico,
professionale,  scientifico e culturale nel territorio regionale dove
operava l'originario ente creditizio, resta in  carica  quattro  anni
dal momento della nomina e puo' essere confermato.
   (Comma  2).  Il  segretario generale e' il capo degli uffici e del
personale della Fondazione, dei quali  . . . . (Omissis).
   (Omissis).
   (Comma 7).  Il  segretario  generale  e'  coadiuvato  da  un  vice
segretario  generale,  il  quale  lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento. Nell'ipotesi di assenza o  impedimento  di  entrambi  le
funzioni  sono  esercitate dal dipendente della societa' conferitaria
di grado piu'  elevato  e  con  maggiore  anzianita'  nel  grado,  o,
nell'ipotesi  di piu' nomine contemporanee, da quello piu' anziano di
eta'.
   (Comma 8). Di fronte ai terzi  la  firma  di  chi  sostituisce  il
segretario generale  . . . . (Omissis).
   (Comma 9). Di norma, le funzioni di vice segretario generale e del
restante  personale  sono  affidate  a  dipendenti  distaccati  dalla
societa' conferitaria dell'azienda bancaria.
                              Art. 17.
   (Comma 1). L'esercizio ha inizio il 1 ottobre e si  chiude  il  30
settembre dell'anno successivo.
   (Omissis).
                              Art. 19.
   (Omissis).
   (Comma 3). Abrogato.
   (Comma 4). Abrogato.
   (Comma 5). Abrogato.
                              Art. 20.
   Abrogato.