ALLEGATO Art. 1. (Comma 1). L'ente "Fondazione Cassa di risparmio di Venezia" istituito con decreto ministeriale 435759 del 5 giugno 1992, denominata di seguito "Fondazione", e' l'ente pubblico che residua dal conferimento dell'azienda bancaria nella Cassa di risparmio di Venezia S.p.a., denominata di seguito anche "societa' conferitaria". Tale conferimento e' stato effettuato con atto pubblico in data 23 giugno 1992, n. 86775 di repertorio . . . . (Omissis). (Comma 2). La fondazione ha piena capacita' di diritto pubblico e privato ed e' disciplinata dalla legge e dal decreto legislativo sopra indicati, nonche' da tutte le disposizioni di legge in materia. Art. 5. (Comma 1). Il patrimonio della Fondazione e' costituito: a) dal valore della partecipazione nella societa' per azioni conferitaria, dagli altri cespiti ed attivita' non conferiti, nonche' dal valore di altre partecipazioni detenibili. (Omissis). Art. 6. (Omissis). (Comma 2). La Fondazione accantona alla riserva di cui al primo comma, lettera b), del precedente art. 5, una quota pari almeno ai 5/10 dei proventi derivanti dalla gestione delle partecipazioni di cui alla lettera a) del medesimo art. 5. La riserva comunque e' investita esclusivamente in titoli della societa' conferitaria . . . . (Omissis). (Comma 3). Una quota pari a 1/15 dei proventi, al netto delle spese di funzionamento . . . . (Omissis). (Comma 4). Le entrate derivanti dalla cessione di azioni . . . . (Omissis). (Comma 5). I proventi di natura straordinaria, compresi quelli indicati dal comma precedente, sono destinati alla riserva di cui alla lettera b) del precedente art. 5. (Omissis). Art. 9. (Comma 1). Il consiglio di amministrazione e' composto da dodici consiglieri nominati come segue: a) un consigliere dal consiglio regionale del Veneto; (Omissis). (Comma 5). Il consiglio di amministrazione, nomina nell'ambito dei propri membri, il presidente ed il vice presidente della Fondazione. Art. 10. (Comma 1). I consiglieri di amministrazione restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. (Comma 2). Essi devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni, e ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile. (Omissis). (Comma 4). Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio della Fondazione, della societa' conferitaria o di societa' da quest'ultima partecipate in maniera diretta o indiretta. (Omissis). Art. 11. (Omissis). (Comma 3). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti: (Omissis); c) la nomina del presidente e del vice presidente, che durano in carica cinque anni e possono essere confermati; d) la dichiarazione di decadenza dei consiglieri e dei revisori; e) la nomina e la revoca del segretario generale e del vice segretario generale; f) l'acquisto, la vendita, la permuta e la donazione di immobili; g) l'acquisto e la cessione di azioni della societa' conferitaria e la rinuncia . . . . (Omissis); h) l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni; i) la designazione o la nomina di persone a cariche presso societa' o enti; l) la determinazione di patti ed accordi . . . . (Omissis); m) la promozione di azioni . . . . (Omissis); n) l'approvazione dei bilanci preventivi . . . . (Omissis); o) l'approvazione e le modificazioni del regolamento per la contabilita'; p) la determinazione dei criteri e delle . . . . (Omissis); q) le determinazioni in ordine all'utilizzo . . . . (Omissis). (Comma 4). Il consiglio di amministrazione puo' costituire comitati tecnici e scientifici formati da esperti scelti fra persone particolarmente competenti nei campi di intervento della Fondazione, chiamando a farne parte anche elementi esterni al consiglio di amministrazione. I comitati tecnici e scientifici hanno compiti di consulenza; tali compiti, la durata, le modalita' di funzionamento, nonche' i compensi sono definiti dal consiglio di amministrazione. Art. 12. (Omissis). (Comma 3). Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti in carica. (Comma 4). Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti. Per le delibere riguardanti la nomina del presidente, del vice presidente, del segretario generale e del vice segretario generale, e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica. (Comma 5). Per la delibera riguardante modifiche statutarie e' necessario il voto favorevole di due terzi dei componenti in carica. (Comma 6). In caso di parita', nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede la riunione; nelle votazioni a scrutinio segreto la proposta si intende respinta. (Omissis). (Comma 12). Le deliberazioni su argomenti riguardanti le persone che rivestono cariche nella Fondazione sono assunte con votazione a scrutinio segreto. (Comma 13). Il consigliere che non interviene alle sedute del consiglio di amministrazione per tre volte consecutive, senza motivi di impedimento decade dall'ufficio e il presidente assumera' le opportune iniziative per la sostituzione. (Omissis). Art. 13. (Omissis). (Comma 2). Svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attivita' della Fondazione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni; in particolare provvede, entro trenta giorni prima della scadenza del mandato di ogni consigliere e revisore, a richiedere, a mezzo lettera raccomandata A.R., agli enti cui spetta la nomina di procedere alla designazione dell'amministratore o del revisore. (Comma 3). Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il presidente, d'intesa con il segretario generale, eccetto che per le materie di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione, di cui all'art. 11, puo' prendere determinazioni di competenza del consiglio di amministrazione, dandone comunicazione allo stesso alla prima riunione. (Omissis). (Comma 9). Al presidente ed al vice presidente compete una indennita' di carica, determinata annualmente dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio dei revisori. Art. 15. (Comma 1). Il segretario generale e' nominato dal consiglio di amministrazione fra persone rappresentative in campo economico, professionale, scientifico e culturale nel territorio regionale dove operava l'originario ente creditizio, resta in carica quattro anni dal momento della nomina e puo' essere confermato. (Comma 2). Il segretario generale e' il capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali . . . . (Omissis). (Omissis). (Comma 7). Il segretario generale e' coadiuvato da un vice segretario generale, il quale lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Nell'ipotesi di assenza o impedimento di entrambi le funzioni sono esercitate dal dipendente della societa' conferitaria di grado piu' elevato e con maggiore anzianita' nel grado, o, nell'ipotesi di piu' nomine contemporanee, da quello piu' anziano di eta'. (Comma 8). Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario generale . . . . (Omissis). (Comma 9). Di norma, le funzioni di vice segretario generale e del restante personale sono affidate a dipendenti distaccati dalla societa' conferitaria dell'azienda bancaria. Art. 17. (Comma 1). L'esercizio ha inizio il 1 ottobre e si chiude il 30 settembre dell'anno successivo. (Omissis). Art. 19. (Omissis). (Comma 3). Abrogato. (Comma 4). Abrogato. (Comma 5). Abrogato. Art. 20. Abrogato.