LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7; Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, modificato con provvedimento 17 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1994, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, del richiamato provvedimento, concernente i medicinali contraddistinti, nell'allegato al provvedimento medesimo, con il simbolo "H"; Visto il proprio successivo provvedimento 12 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale e' stata prorogata al 28 febbraio 1994 la possibilita' di vendita in farmacia, anche in regime di Servizio sanitario nazionale, sia dei farmaci contraddistinti dal simbolo "H" dei quali, anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento 30 dicembre 1993, era ammessa la vendita in farmacia, sia dei medicinali, parimenti disponibili in farmacia fino al 31 dicembre 1993, classificati in classe a) con note che ne prevedono la dispensazione o la distribuzione da parte di strutture pubbliche; Rilevato che, per i farmaci predetti, la collocazione in classe H o le limitazioni previste dalle note erano dirette ad assicurare un piu' idoneo e vantaggioso sistema di dispensazione a carico del Servizio sanitario nazionale, ma non erano determinate da una riconsiderazione del regime di fornitura di tali prodotti, sulla base delle loro caratteristiche tecniche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539; Ritenuta l'opportunita' di prorogare al 30 settembre 1994 la possibilita', per le farmacie, di dispensare i farmaci in questione anche in regime di Servizio sanitario nazionale; Ritenuta, altresi', l'opportunita' di precisare che, anche dopo tale data, i medicinali potranno comunque essere venduti dalle farmacie senza assunzione degli oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, ove nel frattempo non vengano classificati, ai fini della fornitura, nelle classi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539; Considerato che appare utile ricordare che, tenuto conto della disciplina prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, le quote di compartecipazione alla spesa farmaceutica stabilite dall'art. 8, commi 14 e 16, della stessa legge, si applicano anche ai medicinali per i quali la distribuzione all'assistito, per un impiego domiciliare, e' attuata tramite strutture pubbliche; Ritenuto necessario chiarire che i medicinali per i quali i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio prevedono un uso limitato all'ambito ospedaliero o specialistico, mantengono tale limitazione anche se collocati nella classe c) dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Dispone: Art. 1. 1. E' prorogata al 30 settembre 1994 la possibilita' di vendita in farmacia, anche in regime di Servizio sanitario nazionale sia dei medicinali contraddistinti con il simbolo "H" nell'elenco allegato al provvedimento della Commissione del 30 dicembre 1993, e successive modificazioni, dei quali, fino al 31 dicembre 1993, era ammessa la vendita al pubblico, sia dei medicinali, parimenti disponibili in farmacia fino al 31 dicembre 1993, classificati nella classe a) dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con note che ne prevedono la dispensazione o la distribuzione da parte di strutture pubbliche. 2. Le farmacie aperte al pubblico dispensano i medicinali di cui al comma 1 secondo la disciplina prevista per i medicinali di cui alla lettera a) dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 3. Dopo il 30 settembre 1994 i medicinali di cui al comma 1 potranno, comunque, continuare ad essere venduti dalle farmacie aperte al pubblico, senza assunzione di oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, qualora non siano nel frattempo intervenuti i provvedimenti ministeriali che li assoggettino alle disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539. 4. E' abrogata la disposizione dell'art. 3, comma 2, del provvedimento della Commissione unica del farmaco del 30 dicembre 1993. E' consentita la vendita in farmacia delle scorte di medicinali di cui al comma 1 del presente articolo, sulle cui confezioni sia stata riportata, in ottemperanza al disposto del citato art. 3, comma 2, del provvedimento del 30 dicembre 1993, la dicitura "Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico".