LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  recante
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1,  lettera  h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare
riferimento all'art. 7;
  Visto il proprio provvedimento 30  dicembre  1993,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
1993, modificato con provvedimento 17 gennaio 1994, pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n.  15  del  20  gennaio  1994,  con  cui  si  e'
proceduto  alla  riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art.
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma   2,   del   richiamato
provvedimento,     concernente    i    medicinali    contraddistinti,
nell'allegato al provvedimento medesimo, con il simbolo "H";
  Visto  il  proprio  successivo  provvedimento  12   gennaio   1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, con il
quale  e'  stata  prorogata  al  28  febbraio 1994 la possibilita' di
vendita in farmacia, anche in regime di Servizio sanitario nazionale,
sia  dei  farmaci  contraddistinti  dal  simbolo   "H"   dei   quali,
anteriormente  all'entrata  in  vigore  del provvedimento 30 dicembre
1993, era  ammessa  la  vendita  in  farmacia,  sia  dei  medicinali,
parimenti   disponibili   in  farmacia  fino  al  31  dicembre  1993,
classificati in classe a) con note che ne prevedono la  dispensazione
o la distribuzione da parte di strutture pubbliche;
  Rilevato che, per i farmaci predetti, la collocazione in classe H o
le  limitazioni  previste  dalle  note erano dirette ad assicurare un
piu' idoneo e vantaggioso  sistema  di  dispensazione  a  carico  del
Servizio  sanitario  nazionale,  ma  non  erano  determinate  da  una
riconsiderazione del regime di fornitura di tali prodotti, sulla base
delle loro caratteristiche tecniche, ai sensi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 539;
  Ritenuta l'opportunita'  di  prorogare  al  30  settembre  1994  la
possibilita',  per  le farmacie, di dispensare i farmaci in questione
anche in regime di Servizio sanitario nazionale;
  Ritenuta, altresi', l'opportunita' di  precisare  che,  anche  dopo
tale  data,  i  medicinali  potranno  comunque  essere  venduti dalle
farmacie senza assunzione degli oneri a carico del Servizio sanitario
nazionale, ove nel frattempo non vengano classificati, ai fini  della
fornitura, nelle classi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 539;
  Considerato  che  appare  utile  ricordare  che, tenuto conto della
disciplina prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, le quote di
compartecipazione alla  spesa  farmaceutica  stabilite  dall'art.  8,
commi  14  e 16, della stessa legge, si applicano anche ai medicinali
per  i  quali  la  distribuzione  all'assistito,   per   un   impiego
domiciliare, e' attuata tramite strutture pubbliche;
  Ritenuto necessario chiarire che i medicinali per i quali i decreti
di  autorizzazione  all'immissione  in  commercio  prevedono  un  uso
limitato all'ambito  ospedaliero  o  specialistico,  mantengono  tale
limitazione anche se collocati nella classe c) dell'art. 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  E' prorogata al 30 settembre 1994 la possibilita' di vendita in
farmacia, anche in regime di Servizio  sanitario  nazionale  sia  dei
medicinali contraddistinti con il simbolo "H" nell'elenco allegato al
provvedimento  della  Commissione  del 30 dicembre 1993, e successive
modificazioni, dei quali, fino al 31 dicembre 1993,  era  ammessa  la
vendita  al  pubblico,  sia  dei medicinali, parimenti disponibili in
farmacia fino al 31  dicembre  1993,  classificati  nella  classe  a)
dell'art.  8,  comma  10,  della legge 24 dicembre 1993, n.  537, con
note che ne prevedono la dispensazione o la distribuzione da parte di
strutture pubbliche.
  2. Le farmacie aperte al pubblico dispensano i medicinali di cui al
comma 1 secondo la disciplina prevista per i medicinali di  cui  alla
lettera  a)  dell'art.  8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
  3. Dopo il 30 settembre  1994  i  medicinali  di  cui  al  comma  1
potranno,  comunque,  continuare  ad  essere  venduti  dalle farmacie
aperte al pubblico, senza assunzione di oneri a carico  del  Servizio
sanitario  nazionale,  qualora  non siano nel frattempo intervenuti i
provvedimenti ministeriali  che  li  assoggettino  alle  disposizioni
degli  articoli  9  e 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
539.
  4.  E'  abrogata  la  disposizione  dell'art.  3,  comma   2,   del
provvedimento  della  Commissione  unica  del farmaco del 30 dicembre
1993. E' consentita la vendita in farmacia delle scorte di medicinali
di cui al comma 1 del presente articolo,  sulle  cui  confezioni  sia
stata riportata, in ottemperanza al disposto del citato art. 3, comma
2, del provvedimento del 30 dicembre 1993, la dicitura "Uso riservato
agli  ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita
al pubblico".