Art. 2.
  1. Le quote di compartecipazione alla spesa  farmaceutica  previste
dall'art.  8, commi 14 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si
applicano  anche  ai  medicinali  per  i   quali   la   distribuzione
all'assistito,   per  un  impiego  domiciliare,  e'  attuata  tramite
strutture pubbliche.