Art. 3.
  1. I medicinali classificati nella classe c) dell'art. 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  dei  quali  le  autorizzazioni
all'immissione  in  commercio  non consentono la vendita al pubblico,
limitandone l'uso agli  ambienti  ospedalieri  e  assimilati  o  agli
specialisti,   restano  assoggettati  a  tali  limitazioni,  fino  ad
eventuale revisione del loro regime di fornitura ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.