Art. 3. 1. I medicinali classificati nella classe c) dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dei quali le autorizzazioni all'immissione in commercio non consentono la vendita al pubblico, limitandone l'uso agli ambienti ospedalieri e assimilati o agli specialisti, restano assoggettati a tali limitazioni, fino ad eventuale revisione del loro regime di fornitura ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.