Art. 2.
      Onorari ai componenti degli uffici elettorali di sezione
  1.  Per  il  triennio aprile 1994-marzo 1997, l'aggiornamento degli
onorari previsto a norma dell'articolo 1 della legge 4  aprile  1985,
n. 117 (a), si applica a decorrere dal 1 marzo 1994.
  2.  Per  le  consultazioni  elettorali indette per i giorni 27 e 28
marzo  1994,  al  presidente,  a  ciascuno  degli  scrutatori  ed  al
segretario   degli   uffici   elettorali   di   sezione  e'  altresi'
corrisposto, a titolo di compenso (( una tantum )) ed al netto  delle
ritenute  di  legge,  l'ulteriore  onorario, rispettivamente, di lire
quarantamila e di lire venticinquemila.
 
             (a) Il testo dell'art. 1 della legge n. 117/1985  (Norme
          per  l'adeguamento  degli onorari dei componenti gli uffici
          elettorali di sezione) e' il seguente:
             "Art. 1. - Ad  iniziare  dall'entrata  in  vigore  della
          presente  legge, le misure degli onorari dei componenti gli
          uffici elettorali di cui all'art. 1 della  legge  13  marzo
          1980,  n.  70,  sono  aggiornate con decreto del Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di
          concerto con il Ministro del tesoro.
             L'importo e' aggiornato ogni tre  anni,  a  partire  dal
          mese  di  aprile del primo anno del triennio successivo, in
          base alla variazione risultante  dai  numeri  indici  delle
          retribuzioni  contrattuali  per  dipendente degli impiegati
          civili  dello  Stato,  che   e'   fornita,   a   richiesta,
          dall'Istituto centrale di statistica.
             L'aggiornamento   e'   calcolato   nella  stessa  misura
          percentuale risultante  dal  rapporto  tra  l'indice  medio
          riferito   all'anno  immediatamente  antecedente  a  quello
          riferito  all'ultimo  anno  del  triennio  considerato  nel
          precedente  decreto.  Le cifre risultanti sono arrotondate,
          per eccesso, alle mille lire.
             In sede di prima applicazione della presente  legge,  la
          variazione  da  considerare  e'  quella che risulta tra gli
          indici medi degli anni 1980 e 1984, e l'aggiornamento degli
          onorari e' determinato, con le modalita' indicate al  primo
          comma, entro il mese di aprile 1985".
             L'ultimo  adeguamento,  valido  per  il  triennio aprile
          1991-marzo 1994, e' stato disposto  con  D.P.R.  27  maggio
          1991,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
          - n. 131 del 6 giugno 1991.