(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 4.
   (Comma   1).   Il   patrimonio   della  Fondazione  e'  costituito
inizialmente:
    1) dalla partecipazione azionaria del Banco di Sicilia S.p.a.;
    2) da tutti i beni e tutte le dotazioni gia' di proprieta'  o  in
ogni modo di pertinenza del Banco di Sicilia - Istituto di credito di
diritto  pubblico  che non abbiano costituito oggetto di conferimento
nell'ambito della operazione di  cui  al  precedente  art.  1,  comma
primo;
   ed e' incrementato di norma:
    3)  dalla  riserva prevista al successivo art. 5, comma secondo e
terzo, e dagli ulteriori accantonamenti a riserva che potranno essere
costituiti;
    4) dalle liberalita' a qualsiasi  titolo  pervenute  da  soggetti
privati  e  pubblici  ed  espressamente  destinate  ad  accrescimento
patrimoniale;
    5) dagli avanzi di gestione non destinati ad erogazione.
   (Omissis).
                               Art. 5.
   Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione
utilizza:
    i proventi e le rendite derivanti dalla gestione del  patrimonio,
detratti  le  spese di funzionamento e gli accantonamenti destinati a
riserve;
    le eventuali liberalita' ed ogni  altra  entrata  che  non  siano
destinate al patrimonio;
    i  fondi  speciali  secondo quanto indicato al precedente art. 4,
ultimo comma.
   Una quota determinata dal comitato di  gestione,  in  misura  pari
almeno  al  50% dei proventi lordi derivanti dalla partecipazione del
Banco  di  Sicilia  S.p.a.,  e'  accantonata  ad   apposita   riserva
finalizzata  alla  sottoscrizione  di  eventuali  aumenti di capitale
della stessa partecipata. Tale  riserva  puo'  essere  esclusivamente
investita  in  titoli  del  Banco  di Sicilia S.p.a. e/o in titoli di
Stato o garantiti dallo Stato.
   Gli interessi maturati a fronte della  riserva  di  cui  al  comma
precedente vanno ad incrementare tale riserva.
   Una  quota,  determinata  dal  comitato  di gestione in misura non
inferiore ad  un  quindicesimo  dei  proventi  della  Fondazione,  e'
destinata  a  sostegno del volontariato; si applicano le disposizioni
di cui all'art. 15 della legge 11 agosto  1991,  n.  266  e  relativa
normativa di attuazione.
   Le  entrate  derivanti dall'eventuale cessione di azioni del Banco
di Sicilia S.p.a. sono considerate proventi di natura straordinaria i
quali, ove non destinati alla riserva di cui  al  comma  2  ovvero  a
finalita'  gestionali  della  Fondazione  possono  essere  utilizzati
esclusivamente    per    la    realizzazione,    l'ampliamento,    la
ristrutturazione,  il  potenziamento  di  strutture stabili attinenti
alla ricerca scientifica, all'istruzione, all'arte e alla sanita'.