ALLEGATO Art. 4. (Comma 1). Il patrimonio della Fondazione e' costituito inizialmente: 1) dalla partecipazione azionaria del Banco di Sicilia S.p.a.; 2) da tutti i beni e tutte le dotazioni gia' di proprieta' o in ogni modo di pertinenza del Banco di Sicilia - Istituto di credito di diritto pubblico che non abbiano costituito oggetto di conferimento nell'ambito della operazione di cui al precedente art. 1, comma primo; ed e' incrementato di norma: 3) dalla riserva prevista al successivo art. 5, comma secondo e terzo, e dagli ulteriori accantonamenti a riserva che potranno essere costituiti; 4) dalle liberalita' a qualsiasi titolo pervenute da soggetti privati e pubblici ed espressamente destinate ad accrescimento patrimoniale; 5) dagli avanzi di gestione non destinati ad erogazione. (Omissis). Art. 5. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione utilizza: i proventi e le rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, detratti le spese di funzionamento e gli accantonamenti destinati a riserve; le eventuali liberalita' ed ogni altra entrata che non siano destinate al patrimonio; i fondi speciali secondo quanto indicato al precedente art. 4, ultimo comma. Una quota determinata dal comitato di gestione, in misura pari almeno al 50% dei proventi lordi derivanti dalla partecipazione del Banco di Sicilia S.p.a., e' accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della stessa partecipata. Tale riserva puo' essere esclusivamente investita in titoli del Banco di Sicilia S.p.a. e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Gli interessi maturati a fronte della riserva di cui al comma precedente vanno ad incrementare tale riserva. Una quota, determinata dal comitato di gestione in misura non inferiore ad un quindicesimo dei proventi della Fondazione, e' destinata a sostegno del volontariato; si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e relativa normativa di attuazione. Le entrate derivanti dall'eventuale cessione di azioni del Banco di Sicilia S.p.a. sono considerate proventi di natura straordinaria i quali, ove non destinati alla riserva di cui al comma 2 ovvero a finalita' gestionali della Fondazione possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, il potenziamento di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, all'istruzione, all'arte e alla sanita'.