ALLEGATO Art. 14. Consiglio di amministrazione (Comma 1). Il consiglio di amministrazione e' composto da un numero di consiglieri non inferiore a nove e non superiore a tredici, secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci. (Comma 2). Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente per non piu' di tre volte. (Omissis). Art. 17. Poteri (Omissis). (Comma 2). In particolare sono compiti del consiglio: a) la nomina del presidente e del vice presidente; b) l'approvazione del progetto del bilancio preventivo e consuntivo; c) le deliberazioni di modifiche statutarie; d) la vendita e l'acquisto di immobili; e) assunzione o cessione di partecipazioni.