(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                              Art. 14.
                    Consiglio di amministrazione
   (Comma 1). Il consiglio  di  amministrazione  e'  composto  da  un
numero di consiglieri non inferiore a nove e non superiore a tredici,
secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci.
   (Comma  2).  Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal
consiglio di amministrazione  fra  i  propri  componenti.  Durano  in
carica  tre anni e sono rieleggibili consecutivamente per non piu' di
tre volte.
   (Omissis).
                              Art. 17.
                               Poteri
   (Omissis).
   (Comma 2). In particolare sono compiti del consiglio:
     a) la nomina del presidente e del vice presidente;
     b)  l'approvazione  del  progetto  del  bilancio  preventivo   e
consuntivo;
     c) le deliberazioni di modifiche statutarie;
     d) la vendita e l'acquisto di immobili;
     e) assunzione o cessione di partecipazioni.