(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 4.
   (Comma  2).  Essa  amministra  la  partecipazione   di   controllo
acquisita  nella  "Cassa  di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." per
effetto del conferimento di  cui  al  precedente  art.  1  e/o  nella
capogruppo  del gruppo bancario controllante la medesima societa' per
effetto del conferimento alla  stessa  capogruppo  della  maggioranza
delle  azioni  con  diritto  di  voto  nell'assemblea ordinaria della
"Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.".
   (Omissis).
   (Comma  4).  La  Fondazione  non  puo'   esercitare   direttamente
l'impresa  bancaria  ne'  possedere  partecipazioni  di  controllo in
societa' bancarie o finanziarie diverse dalla "Cassa di risparmio  di
Padova  e  Rovigo  S.p.a."  o  dalla  societa'  capogruppo  di cui al
precedente comma 2, salve le disposizioni di cui al comma 5 dell'art.
13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.  356.  La  Fondazione
puo'   possedere   partecipazioni   in   altre  societa'  bancarie  e
finanziarie, purche' di minoranza.
                               Art. 5.
   (Comma  1).  Il   patrimonio   della   Fondazione   comprende   la
partecipazione  nella  "Cassa  di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.
e/o nella capogruppo del gruppo  bancario  di  cui  al  comma  2  del
precedente  art.  4,  nonche' i cespiti e le attivita' della Cassa di
risparmio di Padova e Rovigo non conferiti alla  medesima  "Cassa  di
risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.".
   (Omissis).
   (Comma 3). Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la
Fondazione utilizza:
    proventi   e   rendite  del  patrimonio,  detratte  le  spese  di
funzionamento e gli accantonamenti  destinati  alla  riserva  per  la
sottoscrizione degli aumenti di capitale, di cui al comma seguente;
    eventuali liberalita' non destinate al patrimonio.
   (Comma  4).  La  Fondazione accantona una quota pari almeno al 50%
dei proventi derivanti dalla partecipazione nella "Cassa di risparmio
di Padova e Rovigo S.p.a." e/o nella capogruppo del  gruppo  bancario
di  cui  al  comma  2  del  precedente  art.  4  ad  apposita riserva
finalizzata alla sottoscrizione  di  eventuali  aumenti  di  capitale
delle  stesse  societa'.  La  riserva puo' essere investita in titoli
della "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." e/o di  societa'
appartenenti al gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art.
4 e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
   (Comma  5).  L'accantonamento  al  Fondo  di  riserva  di  cui  al
precedente comma, con decisione  del  consiglio  di  amministrazione,
puo'   essere   ridotto   al   30%   dei   proventi  derivanti  dalla
partecipazione nella "Cassa di risparmio di Padova e  Rovigo  S.p.a."
e/o  nella  capogruppo  del  gruppo  bancario  di  cui al comma 2 del
precedente art. 4,  qualora  l'importo  della  riserva  stessa  abbia
eguagliato  il  valore della partecipazione nella "Cassa di risparmio
di Padova e Rovigo S.p.a." e/o nella capogruppo del  gruppo  bancario
di  cui  al  comma  2  del precedente art. 4, determinato nella quota
parte del  rispettivo  patrimonio  netto,  cosi'  come  contabilmente
rilevato nell'ultimo bilancio approvato.
   (Omissis).
   (Comma  7).  I  proventi  di  natura  straordinaria, ove non siano
destinati alla riserva di cui al quarto comma del presente  articolo,
ovvero  a finalita' gestionali, sono utilizzati esclusivamente per la
realizzazione   di   strutture   stabili   attinenti   alla   ricerca
scientifica, all'istruzione, all'arte e alla sanita'.
   (Comma  8).  La  Fondazione puo' contrarre debiti con la "Cassa di
risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." e/o le societa' appartenenti  al
gruppo  bancario  di  cui al comma 2 del precedente art. 4 o ricevere
garanzie dalle stesse per un ammontare massimo  complessivo  pari  al
10% del proprio patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.
   (Omissis).
   (Comma  10).  Con  riguardo  alla  partecipazione  nella "Cassa di
risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." e/o nella capogruppo del  gruppo
bancario  di  cui  al  comma  2 del precedente art. 4 si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 13 e 21 del decreto legislativo  20
novembre 1990, n. 356.
                               Art. 7.
   (Omissis).
   (Comma 3). I consiglieri vengono nominati come segue:
     a) due dall'amministrazione                           (omissis);
     b) uno dall'amministrazione                           (omissis);
     c) uno dall'amministrazione                           (omissis);
     d) tre dall'amministrazione                           (omissis);
     e) tre dalla giunta                                   (omissis);
     f) tre dalla giunta                                   (omissis);
     g) due tra i professionisti                           (omissis);
     h)  uno  dalla  giunta  della  camera  di  commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Padova, scelto tra gli appartenenti alle
categorie  economiche  della  provincia  di  Padova.   La   categoria
economica   e'   designata   di  volta  in  volta  dal  consiglio  di
amministrazione della Fondazione e la nomina e' fatta  d'accordo  con
il presidente della Fondazione stessa.
   (Omissis).
   (Comma  9). Fermo il disposto del precedente comma, la qualita' di
presidente, vice presidente e consigliere e' cumulabile con quella di
componente il consiglio di amministrazione o  il  collegio  sindacale
delle  societa'  partecipate,  direttamente  o  indirettamente, dalla
Fondazione, per un massimo complessivo di sei cariche  contemporanee.
Da  tale  computo,  rimane esclusa l'eventuale carica ricoperta nella
"Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.".
   (Omissis).
   (Comma 11). Non possono far parte del consiglio di amministrazione
i  dipendenti  della  Fondazione,  nonche'  quelli  della  "Cassa  di
risparmio  di  Padova  e Rovigo S.p.a." e della capogruppo del gruppo
bancario di cui al comma 2 del precedente art.  4  appartenenti  alla
categoria  del  personale  direttivo,  il  loro  coniuge,  parenti ed
affini, fino al terzo grado incluso.
                               Art. 9.
   (Omissis).
   (Comma 3). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre  alle
materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
    la modifica dello statuto;
    la  determinazione  degli  indirizzi  generali  dell'attivita'  e
dell'organizzazione della Fondazione;
    la nomina del presidente e dei vice presidenti;
    la  determinazione  dell'indennita'  di   carica   spettante   ai
componenti il consiglio di amministrazione e ai sindaci;
    la  dichiarazione  di decadenza dei componenti il consiglio e dei
sindaci;
    la nomina  e  la  revoca  del  segretario  generale  e  del  vice
segretario generale;
    l'acquisto, la vendita, la permuta e la donazione di immobili;
    l'acquisto  e  la cessione di azioni della "Cassa di risparmio di
Padova e Rovigo S.p.a." e/o della capogruppo del gruppo  bancario  di
cui  al comma 2 del precedente art. 4 e la rinuncia all'esercizio del
diritto di opzione relativamente alle stesse;
    l'acquisto o la concessione di altre partecipazioni;
    la designazione o la nomina di persone a cariche presso societa'
od enti;
    la  determinazione  di  patti  ed  accordi  in  genere   relativi
all'amministrazione   di   societa'  partecipate  direttamente  dalla
Fondazione;
    la promozione di azioni davanti ad organi  giurisdizionali  e  la
resistenza alle stesse;
    l'approvazione   dei  bilanci  preventivi  e  consuntivi  annuali
nonche'  la  sistemazione  degli  eventuali  avanzi  o  disavanzi  di
gestione;
    la determinazione dei criteri e delle modalita' per le erogazioni
annuali di cui alle finalita' istituzionali.
                              Art. 13.
   (Omissis).
   (Comma  4).  Non  possono  far  parte  del  collegio  sindacale  i
dipendenti della Fondazione, nonche' quelli della "Cassa di risparmio
di Padova e Rovigo S.p.a." e della capogruppo del gruppo bancario  di
cui  al comma 2 del precedente art. 4 appartenenti alla categoria del
personale direttivo, il loro coniuge,  parenti  ed  affini,  fino  al
terzo grado incluso.
   (Omissis).
   (Comma  18). La qualita' di sindaco e' cumulabile con la carica di
sindaco di societa' partecipate, direttamente o indirettamente  dalla
Fondazione,  per un massimo complessivo di sei cariche contemporanee.
Da tale computo, rimane esclusa l'eventuale  carica  ricoperta  nella
"Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a".
                              Art. 14.
   (Omissis).
   (Comma  2).  La misura dell'indennita' di carica e le modalita' di
corresponsione sono determinate  dal  consiglio  di  amministrazione,
sentito il collegio sindacale.
   (Omissis).
                              Art. 16.
   (Omissis).
   (Comma  3).  Il  progetto  di bilancio consuntivo, predisposto dal
segretario generale, deve essere  presentato  al  collegio  sindacale
almeno  quindici  giorni  prima  della  data della riunione di cui al
comma successivo.
   (Comma 4). Entro  tre  mesi  dal  termine,  sentita  la  relazione
predisposta  dal  collegio sindacale, il consiglio di amministrazione
approva il bilancio dell'esercizio chiuso il 30  settembre,  delibera
sulla  destinazione  dei  proventi  netti  e  trasmette  il  bilancio
medesimo, entro dieci giorni, al Ministero del tesoro.
   (Omissis).
   (Comma  7).  La  relazione  che accompagna il bilancio illustra la
politica degli accantonamenti e degli  investimenti  con  particolare
riguardo  al  mantenimento della sostanziale integrita' economica del
patrimonio della Fondazione e da' atto del rispetto della  norma  che
concerne  la  riserva  finalizzata  alla  sottoscrizione di eventuali
aumenti di capitale della "Cassa di  risparmio  di  Padova  e  Rovigo
S.p.a."  e/o  della  capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2
del precedente art. 4.
                              Art. 18.
   (Omissis).
   (Comma 3). La nomina del consigliere di cui alla  lettera  h)  del
comma  3  dell'art. 7, avra' luogo per la prima volta alla cessazione
dalla carica, per qualsiasi  causa,  del  consigliere  gia'  nominato
dalla regione Veneto.
                              Art. 19.
   (Comma  1).  Fino  alla  data  di  pubblicazione  del registro dei
revisori  contabili  non  e'  richiesta  per  la  nomina  a   sindaco
l'iscrizione a detto registro.