ALLEGATO Art. 4. (Comma 2). Essa amministra la partecipazione di controllo acquisita nella "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." per effetto del conferimento di cui al precedente art. 1 e/o nella capogruppo del gruppo bancario controllante la medesima societa' per effetto del conferimento alla stessa capogruppo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.". (Omissis). (Comma 4). La Fondazione non puo' esercitare direttamente l'impresa bancaria ne' possedere partecipazioni di controllo in societa' bancarie o finanziarie diverse dalla "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." o dalla societa' capogruppo di cui al precedente comma 2, salve le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La Fondazione puo' possedere partecipazioni in altre societa' bancarie e finanziarie, purche' di minoranza. Art. 5. (Comma 1). Il patrimonio della Fondazione comprende la partecipazione nella "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. e/o nella capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4, nonche' i cespiti e le attivita' della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo non conferiti alla medesima "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.". (Omissis). (Comma 3). Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione utilizza: proventi e rendite del patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti destinati alla riserva per la sottoscrizione degli aumenti di capitale, di cui al comma seguente; eventuali liberalita' non destinate al patrimonio. (Comma 4). La Fondazione accantona una quota pari almeno al 50% dei proventi derivanti dalla partecipazione nella "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." e/o nella capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4 ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale delle stesse societa'. La riserva puo' essere investita in titoli della "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." e/o di societa' appartenenti al gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4 e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. (Comma 5). L'accantonamento al Fondo di riserva di cui al precedente comma, con decisione del consiglio di amministrazione, puo' essere ridotto al 30% dei proventi derivanti dalla partecipazione nella "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." e/o nella capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4, qualora l'importo della riserva stessa abbia eguagliato il valore della partecipazione nella "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." e/o nella capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4, determinato nella quota parte del rispettivo patrimonio netto, cosi' come contabilmente rilevato nell'ultimo bilancio approvato. (Omissis). (Comma 7). I proventi di natura straordinaria, ove non siano destinati alla riserva di cui al quarto comma del presente articolo, ovvero a finalita' gestionali, sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, all'istruzione, all'arte e alla sanita'. (Comma 8). La Fondazione puo' contrarre debiti con la "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." e/o le societa' appartenenti al gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4 o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimo complessivo pari al 10% del proprio patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato. (Omissis). (Comma 10). Con riguardo alla partecipazione nella "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." e/o nella capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. Art. 7. (Omissis). (Comma 3). I consiglieri vengono nominati come segue: a) due dall'amministrazione (omissis); b) uno dall'amministrazione (omissis); c) uno dall'amministrazione (omissis); d) tre dall'amministrazione (omissis); e) tre dalla giunta (omissis); f) tre dalla giunta (omissis); g) due tra i professionisti (omissis); h) uno dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, scelto tra gli appartenenti alle categorie economiche della provincia di Padova. La categoria economica e' designata di volta in volta dal consiglio di amministrazione della Fondazione e la nomina e' fatta d'accordo con il presidente della Fondazione stessa. (Omissis). (Comma 9). Fermo il disposto del precedente comma, la qualita' di presidente, vice presidente e consigliere e' cumulabile con quella di componente il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale delle societa' partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione, per un massimo complessivo di sei cariche contemporanee. Da tale computo, rimane esclusa l'eventuale carica ricoperta nella "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.". (Omissis). (Comma 11). Non possono far parte del consiglio di amministrazione i dipendenti della Fondazione, nonche' quelli della "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." e della capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4 appartenenti alla categoria del personale direttivo, il loro coniuge, parenti ed affini, fino al terzo grado incluso. Art. 9. (Omissis). (Comma 3). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti: la modifica dello statuto; la determinazione degli indirizzi generali dell'attivita' e dell'organizzazione della Fondazione; la nomina del presidente e dei vice presidenti; la determinazione dell'indennita' di carica spettante ai componenti il consiglio di amministrazione e ai sindaci; la dichiarazione di decadenza dei componenti il consiglio e dei sindaci; la nomina e la revoca del segretario generale e del vice segretario generale; l'acquisto, la vendita, la permuta e la donazione di immobili; l'acquisto e la cessione di azioni della "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." e/o della capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4 e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse; l'acquisto o la concessione di altre partecipazioni; la designazione o la nomina di persone a cariche presso societa' od enti; la determinazione di patti ed accordi in genere relativi all'amministrazione di societa' partecipate direttamente dalla Fondazione; la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse; l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali nonche' la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di gestione; la determinazione dei criteri e delle modalita' per le erogazioni annuali di cui alle finalita' istituzionali. Art. 13. (Omissis). (Comma 4). Non possono far parte del collegio sindacale i dipendenti della Fondazione, nonche' quelli della "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." e della capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4 appartenenti alla categoria del personale direttivo, il loro coniuge, parenti ed affini, fino al terzo grado incluso. (Omissis). (Comma 18). La qualita' di sindaco e' cumulabile con la carica di sindaco di societa' partecipate, direttamente o indirettamente dalla Fondazione, per un massimo complessivo di sei cariche contemporanee. Da tale computo, rimane esclusa l'eventuale carica ricoperta nella "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a". Art. 14. (Omissis). (Comma 2). La misura dell'indennita' di carica e le modalita' di corresponsione sono determinate dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale. (Omissis). Art. 16. (Omissis). (Comma 3). Il progetto di bilancio consuntivo, predisposto dal segretario generale, deve essere presentato al collegio sindacale almeno quindici giorni prima della data della riunione di cui al comma successivo. (Comma 4). Entro tre mesi dal termine, sentita la relazione predisposta dal collegio sindacale, il consiglio di amministrazione approva il bilancio dell'esercizio chiuso il 30 settembre, delibera sulla destinazione dei proventi netti e trasmette il bilancio medesimo, entro dieci giorni, al Ministero del tesoro. (Omissis). (Comma 7). La relazione che accompagna il bilancio illustra la politica degli accantonamenti e degli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrita' economica del patrimonio della Fondazione e da' atto del rispetto della norma che concerne la riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." e/o della capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4. Art. 18. (Omissis). (Comma 3). La nomina del consigliere di cui alla lettera h) del comma 3 dell'art. 7, avra' luogo per la prima volta alla cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, del consigliere gia' nominato dalla regione Veneto. Art. 19. (Comma 1). Fino alla data di pubblicazione del registro dei revisori contabili non e' richiesta per la nomina a sindaco l'iscrizione a detto registro.