Art. 2.
                 Comitati di assaggio professionali
 1.  I comitati di assaggio istituiti da associazioni professionali o
interprofessionali per le finalita' di  cui  all'art.  3-  bis  ed  a
termini  dell'art.  4,  paragrafi  1  e  3, del "regolamento", devono
essere specificatamente  riconosciuti  dal  Ministero  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali.
  2.  Un  comitato  di  assaggio  per essere riconosciuto deve essere
costituito in conformita' di quanto  stabilito  dal  "regolamento"  e
composto  da  assaggiatori  selezionati  e  formati in conformita' ai
criteri  di  cui  all'allegato  XII  del   "regolamento",   prescelti
nell'ambito  dell'albo  nazionale  istituito  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 23 giugno 1992 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
151  del  29  giugno 1992) valido anche ai fini del presente decreto.
Nell'ambito dell'albo sono individuati, ai  sensi  dell'allegato  XII
sopra richiamato, esperti ai quali puo' essere attribuita la funzione
di  capo comitato, purche' siano in possesso di comprovata esperienza
nella degustazione degli oli  ed  abbiano  partecipato  positivamente
agli  appositi  corsi  di formazione, organizzati dal Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali e/o dal  Consiglio  oleicolo
internazionale,  con la collaborazione dell'Istituto sperimentale per
l'elaiotecnica di Pescara.