Art. 2. Comitati di assaggio professionali 1. I comitati di assaggio istituiti da associazioni professionali o interprofessionali per le finalita' di cui all'art. 3- bis ed a termini dell'art. 4, paragrafi 1 e 3, del "regolamento", devono essere specificatamente riconosciuti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 2. Un comitato di assaggio per essere riconosciuto deve essere costituito in conformita' di quanto stabilito dal "regolamento" e composto da assaggiatori selezionati e formati in conformita' ai criteri di cui all'allegato XII del "regolamento", prescelti nell'ambito dell'albo nazionale istituito ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 1992) valido anche ai fini del presente decreto. Nell'ambito dell'albo sono individuati, ai sensi dell'allegato XII sopra richiamato, esperti ai quali puo' essere attribuita la funzione di capo comitato, purche' siano in possesso di comprovata esperienza nella degustazione degli oli ed abbiano partecipato positivamente agli appositi corsi di formazione, organizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e/o dal Consiglio oleicolo internazionale, con la collaborazione dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.