Art. 3.
            Elenco dei comitati di assaggio riconosciuti
  1.  In applicazione dell'art. 4, paragrafo 3, del "regolamento", il
Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, istituisce e
aggiorna, con cadenza semestrale, l'elenco dei comitati  di  assaggio
riconosciuti ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti articoli
1 e 2 del presente decreto.
  2.  L'iscrizione nel suddetto elenco e' effettuata su domanda degli
enti  o  delle  associazioni   professionali   o   interprofessionali
interessati,  controfirmata  dal  relativo  capo comitato e corredata
dalla documentazione comprovante la composizione del comitato stesso.
Il  capo  comitato  designato,  avente  i  requisiti  previsti  dalla
normativa comunitaria e nazionale, controfirma l'impegno ad adempiere
a  tutte  le  prescrizioni  previste ai sensi dell'art. 4, par. 1 del
"regolamento". Le relative comunicazioni  devono  essere  inviate  al
Ministero  per  le  risorse  agricole  alimentari  e  forestali per i
successivi  previsti  adempimenti  nei  confronti  della  Commissione
europea.
  3.  Il  mantenimento  dell'iscrizione  nel  suddetto elenco avviene
sulla base di un periodico accertamento dei prescritti  requisiti  di
affidabilita'   e   di   armonizzazione  dei  criteri  di  percezione
sensoriale di cui alle disposizioni dell'art.  4,  paragrafo  1,  del
"regolamento",  ed  attuato  dal  Ministero  per le risorse agricole,
alimentari e forestali  per  il  tramite  del  comitato  di  assaggio
operante   presso   l'Istituto  sperimentale  per  l'elaiotecnica  di
Pescara.
  4.  La  verifica  della  capacita'  sensoriale  di   ogni   singolo
componente  dei  comitati  di  assaggio riconosciuti viene effettuata
ogni  due  anni,  mediante  la  partecipazione  ad   appositi   corsi
organizzati  dal  Ministero  per  le  risorse  agricole, alimentari e
forestali o da enti pubblici nazionali ed internazionali.