Art. 3. Elenco dei comitati di assaggio riconosciuti 1. In applicazione dell'art. 4, paragrafo 3, del "regolamento", il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, istituisce e aggiorna, con cadenza semestrale, l'elenco dei comitati di assaggio riconosciuti ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto. 2. L'iscrizione nel suddetto elenco e' effettuata su domanda degli enti o delle associazioni professionali o interprofessionali interessati, controfirmata dal relativo capo comitato e corredata dalla documentazione comprovante la composizione del comitato stesso. Il capo comitato designato, avente i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, controfirma l'impegno ad adempiere a tutte le prescrizioni previste ai sensi dell'art. 4, par. 1 del "regolamento". Le relative comunicazioni devono essere inviate al Ministero per le risorse agricole alimentari e forestali per i successivi previsti adempimenti nei confronti della Commissione europea. 3. Il mantenimento dell'iscrizione nel suddetto elenco avviene sulla base di un periodico accertamento dei prescritti requisiti di affidabilita' e di armonizzazione dei criteri di percezione sensoriale di cui alle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 1, del "regolamento", ed attuato dal Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali per il tramite del comitato di assaggio operante presso l'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara. 4. La verifica della capacita' sensoriale di ogni singolo componente dei comitati di assaggio riconosciuti viene effettuata ogni due anni, mediante la partecipazione ad appositi corsi organizzati dal Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali o da enti pubblici nazionali ed internazionali.