IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS; Visto l'art. 1, comma 1, lettera b), della richiamata legge, che, allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante le attivita' di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, autorizza l'attuazione di interventi concernenti la costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la realizzazione di spazi per attivita' di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali, nonche' nelle cliniche ed istituti previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria; Visto l'art. 1, comma 1, della suddetta legge n. 492/1993, il quale prevede che, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dal Ministero della sanita' con le concessionarie di servizi, individuate con delibera CIPE 3 agosto 1990, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 5 giugno 1990, n. 135; Visto l'art. 1, comma 2, della menzionata legge n. 492, il quale stabilisce che la prosecuzione del programma di cui al comma 1 e' affidata direttamente alle regioni, alle universita' degli studi con policlinici a gestione diretta, nonche' agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, sulla base del piano di intervento gia' approvato, di cui alle delibere CIPE del 3 agosto 1990 e del 30 luglio 1991 e dei successivi aggiornamenti al programma deliberati dalle regioni, nonche' dalle indicazioni emerse dal progetto obiettivo AIDS (1994-1996); Visto l'art. 3, comma 2, della predetta legge n. 492 il quale prevede che alla realizzazione del programma di cui all'art. 1, comma 1, gli enti competenti provvedono mediante operazioni di mutuo con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito e le aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della Sanita', nell'ambito della cifra di lire 2.100 miliardi stanziati a tal fine; Visto l'art. 3, comma 3, della succitata legge di conversione, il quale stabilisce che gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma 2 sono assunti a carico del bilancio dello Stato, come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 5 giugno 1990, n. 135; Considerato che occorre emanare il previsto decreto per l'attivazione dei mutui da contrarsi con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati; Ritenuto che i finanziamenti accordati dalla B.E.I. e dalla Cassa depositi e prestiti sono da effettuarsi secondo le modalita' e le procedure praticate da detti organismi; Attesa la necessita' di provvedere in merito; Decreta: Art. 1. 1. I mutui di cui all'art. 3, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 492, destinati al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 5 giugno 1990, n. 135, per la prevenzione e lotta contro l'AIDS, sono accordati alle regioni, alle universita' degli studi con policlinici a gestione diretta nonche' agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti in via prioritaria dalla B.E.I. e dalla Cassa depositi e prestiti e, previo accertamento della indisponibilita' di detti organismi ad effettuare tali operazioni, da enti creditizi, all'uopo abilitati, nel rispetto delle norme legislative regolamentari e statutarie che ne regolano l'attivita'. 2. I mutui di cui al primo comma saranno concessi con ammortamento a carico dello Stato, nel limite della spesa ammissibile risultante dal progetto esecutivo di cui siano state accertate dai competenti organi regionali la completezza di tutti gli elementi tecnici, nonche' la conformita' con il programma degli interventi e con la relativa ripartizione delle quote di finanziamento approvati dal CIPE, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 492/1993, tenuto conto dei mezzi finanziari gia' a disposizione del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 135/1990. 3. I mutui accordati dalla B.E.I. saranno regolati dalle disposizioni contenute nei relativi contratti da stipularsi tra il Ministero del tesoro, gli enti mutuatari e la B.E.I. stessa.