IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge  5  giugno  1990,  n. 135, recante il programma di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera b), della richiamata  legge,  che,
allo  scopo  di  contrastare  la  diffusione  delle  infezioni da HIV
mediante  le  attivita'  di  prevenzione  e  di   assicurare   idonea
assistenza  alle  persone  affette  da tali patologie, in particolare
quando necessitano di ricovero ospedaliero, autorizza l'attuazione di
interventi concernenti la costruzione e ristrutturazione dei  reparti
di  ricovero  per  malattie infettive, comprese le attrezzature e gli
arredi, la realizzazione di spazi per attivita' di ospedale diurno  e
l'istituzione   o  il  potenziamento  dei  laboratori  di  virologia,
microbiologia e immunologia negli ospedali, nonche' nelle cliniche ed
istituti previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista la legge  4  dicembre  1993,  n.  492,  di  conversione,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  2  ottobre  1993, n. 396, recante
disposizioni in materia di edilizia sanitaria;
  Visto l'art. 1, comma 1, della suddetta legge n. 492/1993, il quale
prevede che, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge,
cessano di avere efficacia le  convenzioni  stipulate  dal  Ministero
della  sanita'  con  le  concessionarie  di  servizi, individuate con
delibera CIPE 3  agosto  1990,  per  l'esecuzione  del  programma  di
costruzioni  e  ristrutturazioni  delle  opere  previste dall'art. 1,
comma 1, lettera b), della legge 5 giugno 1990, n. 135;
  Visto l'art. 1, comma 2, della menzionata legge n.  492,  il  quale
stabilisce  che  la  prosecuzione  del programma di cui al comma 1 e'
affidata direttamente alle regioni, alle universita' degli studi  con
policlinici  a  gestione diretta, nonche' agli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico competenti,  sulla  base  del  piano  di
intervento  gia'  approvato,  di  cui alle delibere CIPE del 3 agosto
1990 e del 30 luglio 1991 e dei successivi aggiornamenti al programma
deliberati  dalle  regioni,  nonche'  dalle  indicazioni  emerse  dal
progetto obiettivo AIDS (1994-1996);
  Visto  l'art.  3,  comma  2,  della  predetta legge n. 492 il quale
prevede che alla realizzazione del programma di cui all'art. 1, comma
1, gli enti competenti provvedono mediante operazioni di mutuo con la
B.E.I., con la Cassa depositi  e  prestiti  e  con  gli  istituti  di
credito e le aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita'
e  procedure  da  stabilirsi  con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro della Sanita', nell'ambito  della  cifra  di
lire 2.100 miliardi stanziati a tal fine;
  Visto  l'art.  3, comma 3, della succitata legge di conversione, il
quale stabilisce che gli oneri di ammortamento dei mutui  di  cui  al
precedente  comma  2  sono assunti a carico del bilancio dello Stato,
come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge  5  giugno  1990,  n.
135;
  Considerato   che   occorre   emanare   il   previsto  decreto  per
l'attivazione dei mutui da contrarsi con gli istituti ed  aziende  di
credito all'uopo abilitati;
  Ritenuto  che  i finanziamenti accordati dalla B.E.I. e dalla Cassa
depositi e prestiti sono da effettuarsi secondo  le  modalita'  e  le
procedure praticate da detti organismi;
  Attesa la necessita' di provvedere in merito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I mutui di cui all'art. 3, comma 2, della legge 4 dicembre 1993,
n.   492,   destinati  al  finanziamento  degli  interventi  previsti
dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 5 giugno 1990, n.  135,
per  la  prevenzione  e  lotta  contro  l'AIDS,  sono  accordati alle
regioni, alle universita' degli  studi  con  policlinici  a  gestione
diretta  nonche'  agli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico competenti in via prioritaria dalla B.E.I. e dalla  Cassa
depositi  e prestiti e, previo accertamento della indisponibilita' di
detti organismi ad effettuare tali  operazioni,  da  enti  creditizi,
all'uopo    abilitati,   nel   rispetto   delle   norme   legislative
regolamentari e statutarie che ne regolano l'attivita'.
  2. I mutui di cui al primo comma saranno concessi con  ammortamento
a  carico  dello Stato, nel limite della spesa ammissibile risultante
dal progetto esecutivo di cui siano state  accertate  dai  competenti
organi  regionali  la  completezza  di  tutti  gli  elementi tecnici,
nonche' la conformita' con il programma degli  interventi  e  con  la
relativa  ripartizione  delle  quote  di  finanziamento approvati dal
CIPE, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n.  492/1993,
tenuto  conto  dei mezzi finanziari gia' a disposizione del Ministero
della sanita' a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 135/1990.
  3.  I  mutui  accordati  dalla  B.E.I.   saranno   regolati   dalle
disposizioni  contenute  nei  relativi contratti da stipularsi tra il
Ministero del tesoro, gli enti mutuatari e la B.E.I. stessa.