Art. 2.
  1. I finanziamenti di cui al precedente art. 1 sono accordati dalla
B.E.I.  e  dalla  Cassa depositi e prestiti secondo le modalita' e le
procedure praticate da detti organismi, mentre quelli concessi  dagli
altri   istituti   di  credito  saranno  regolati  secondo  modalita'
stabilite nelle disposizioni successive.