Art. 3. 1. I mutui sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso fisso, il tasso di interesse annuo posticipato applicabile - o l'equivalente semestrale - non puo' superare il tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito fondiario-edilizio vigente nel bimestre in cui viene stipulato il contratto di mutuo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri: a) rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino statistico del servizio studi della Banca d'Italia, riferito al penultimo mese del semestre precedente quello di applicazione; b) RIBOR (Rome Interbank Offered Rate) media aritmetica semplice del tasso interbancario a tre mesi rilevato dal comitato di gestione del MID e dell'A.T.I.C. e pubblicato quotidianamente sul Sole-24 Ore con una maggiorazione dello 0,75. Al dato come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% piu' vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80. Tale tasso, applicabile in misura semestrale equivalente sara' rideterminato in via automatica ad ogni scadenza semestrale di rata in relazione all'andamento dei parametri suddetti, la cui variazione sara' resa nota con decreto del Ministro del tesoro.