Art. 3.
  1.  I  mutui sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile. Nelle
operazioni di mutuo regolate a tasso fisso,  il  tasso  di  interesse
annuo posticipato applicabile - o l'equivalente semestrale - non puo'
superare  il  tasso  di  riferimento  stabilito  per le operazioni di
credito  fondiario-edilizio  vigente  nel  bimestre  in   cui   viene
stipulato  il contratto di mutuo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  2. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile  la  misura
massima  del  tasso  di  interesse  annuo  posticipato applicabile e'
costituita dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri:
    a) rendimento effettivo medio lordo del campione titoli  pubblici
soggetti  ad  imposta,  pubblicato  nel  Bollettino  o supplemento al
Bollettino  statistico  del  servizio  studi  della  Banca  d'Italia,
riferito   al  penultimo  mese  del  semestre  precedente  quello  di
applicazione;
    b) RIBOR (Rome Interbank Offered Rate) media aritmetica  semplice
del  tasso interbancario a tre mesi rilevato dal comitato di gestione
del MID e dell'A.T.I.C. e pubblicato quotidianamente sul Sole-24  Ore
con una maggiorazione dello 0,75.
  Al  dato  come  sopra  calcolato,  arrotondato,  se necessario, per
eccesso o per difetto, allo 0,05% piu' vicino va aggiunto uno  spread
nella   misura  dello  0,80.    Tale  tasso,  applicabile  in  misura
semestrale equivalente sara' rideterminato in via automatica ad  ogni
scadenza  semestrale di rata in relazione all'andamento dei parametri
suddetti, la cui variazione sara' resa nota con decreto del  Ministro
del tesoro.