Art. 4.
  1.  I  mutui  di  cui  al  precedente art. 1 avranno una durata non
inferiore a dieci e non superiore a quindici anni.
  2. L'ammortamento decorre, per l'intero ammontare  dell'operazione,
dal  1 gennaio dell'anno successivo a quello di stipula del contratto
e le relative rate devono essere comprensive,  sin  dal  primo  anno,
della  quota  capitale  e  della  quota interessi. Le rate semestrali
avranno scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.
  3. Gli eventuali interessi di preammortamento sono posti  a  carico
del  bilancio dello Stato e saranno corrisposti unitamente alla prima
rata di ammortamento dei mutui cui si riferiscono ed il loro  importo
sara'  gravato  degli  interessi,  al medesimo tasso del mutuo, sulle
somme dovute dalla data  di  inizio  dell'ammortamento  a  quella  di
scadenza della prima rata dello stesso.