Art. 4. 1. I mutui di cui al precedente art. 1 avranno una durata non inferiore a dieci e non superiore a quindici anni. 2. L'ammortamento decorre, per l'intero ammontare dell'operazione, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di stipula del contratto e le relative rate devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi. Le rate semestrali avranno scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. 3. Gli eventuali interessi di preammortamento sono posti a carico del bilancio dello Stato e saranno corrisposti unitamente alla prima rata di ammortamento dei mutui cui si riferiscono ed il loro importo sara' gravato degli interessi, al medesimo tasso del mutuo, sulle somme dovute dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso.