Alle imprese interessate All'A.B.I. All'ASSILEA All'ASSIREME Agli istituti di credito convenzionati con la soppressa Agenzia per il Mezzogiorno Alle societa' di leasing convenzionate con la soppressa Agenzia per il Mezzogiorno Alla Confindustria Alla Confapi Alla Confagricoltura Alla Coldiretti Alla Confederazione italiana agricoltori Alla Confcommercio Alla Confesercenti Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane Con riferimento all'art. 5 del decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95, che ha disposto nuove procedure per la concessione delle agevolazioni alle iniziative non ancora deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, si portano a conoscenza dei soggetti in indirizzo le modalita' per il calcolo delle agevolazioni finanziarie concedibili secondo le suddette procedure alle iniziative ubicate nella provincia di Frosinone. Per dette iniziative il decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1988, n. 337, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in attuazione della decisione CEE/88/318 del 2 marzo 1988, ha fissato nel 30% il limite di intensita' espresso in equivalente sovvenzione netto degli incentivi e delle agevolazioni dell'intervento straordinario con riferimento agli aiuti concessi a decorrere dal 1 gennaio 1991. 1. Le modalita' che seguono si applicano alle agevolazioni concesse o da concedere a partire dal 1 gennaio 1991, ferma restando la precedente disciplina per le agevolazioni di varia natura per le quali, entro il 31 dicembre 1990, si e' sostanziato il diritto al beneficio. 2. Il massimale delle agevolazioni concedibili, espresso in equivalente sovvenzione netto, si calcola, per ciascun programma di investimenti da agevolare, in ragione del 30% dei relativi investimenti fissi ammissibili, attualizzati, qualora il programma venga realizzato in piu' anni, all'epoca di avvio del programma stesso, mediante calcolo basato sull'anno solare. 3. Ai fini della verifica del rispetto del suddetto massimale, le agevolazioni, prima di essere rapportate agli investimenti fissi ammissibili attualizzati, sono calcolate al netto delle eventuali imposizioni fiscali (attualizzate all'anno di competenza dell'agevolazione medesima, qualora le stesse imposizioni fiscali interessino piu' esercizi) e, se erogate in piu' anni, vanno ugualmente attualizzate all'epoca di avvio del programma. 4. Le agevolazioni nette attualizzate vanno ridotte nel limite del massimale fissato; la misura della riduzione che si e' resa cosi' necessaria va, quindi, applicata alle agevolazioni lorde non attualizzate al fine di determinare l'ammontare da concedere. Cio' equivale a rivalutare le agevolazioni concedibili espresse in e.s.n., attraverso il procedimento inverso a quello di attualizzazione, in riferimento ai tempi ed all'ammontare di ciascuna delle erogazioni effettuate o previste ed a sommare le erogazioni cosi' rivalutate, ciascuna incrementata della relativa imposizione fiscale, determinando, cosi', l'ammontare delle agevolazioni da concedere. 5. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione e' annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, e viene determinato sulla base del tasso di riferimento applicato ai finanziamenti agevolati nel settore industriale ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/76. A partire dal 1 gennaio 1994 esso e' pari alla media del tasso di riferimento rilevato nel trimestre settembre-novembre dell'anno precedente e puo' essere soggetto a revisione qualora la differenza tra il tasso in vigore e la media dei tassi di riferimento rilevati nel precedente trimestre superi il 15% del tasso in vigore stesso. Il tasso da applicare per il calcolo dell'e.s.n. riferito al singolo programma di investimenti e' quello in vigore nell'anno solare in cui il programma medesimo e' iniziato. Nel caso di programmi da avviare in anno successivo a quello della concessione, si applica in via presuntiva il tasso di attualizzazione/rivalutazione vigente nell'anno solare della concessione medesima. Si riportano, nella Tabella 1 dell'allegato, i tassi di attualizzazione in vigore nell'ultimo decennio. 6. Si riportano altresi' in allegato le formule per l'attualizzazione degli investimenti, delle agevolazioni o delle imposizioni fiscali (formula 1), per il calcolo del contributo in c/capitale netto attualizzato (formula 2), per la determinazione dell'aiuto netto attualizzato derivante dalla concessione di un prestito agevolato (formula 3) e per la rivalutazione delle agevolazioni (formula 4). 7. Per le iniziative per le quali sono richiesti un contributo in c/capitale ed un finanziamento agevolato, al fine di disporre la concessione delle agevolazioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, questa amministrazione procede al calcolo delle agevolazioni stesse secondo i criteri di cui alla legge n. 64/86 e procede altresi' alla verifica, secondo le modalita' di cui ai precedenti punti 2 e 3, che il relativo valore in equivalente sovvenzione netto - calcolato rapportando la somma dei risultati delle formule (2) e (3) dell'allegato al totale degli investimenti fissi ammessi, attualizzati secondo la formula (1) dell'allegato medesimo - rientri nel limite del 30% sulla base degli elementi utili forniti dagli Istituti di credito, quali il piano di realizzazione degli investimenti fissi ammissibili suddivisi per anno solare ed il valore attualizzato degli stessi, l'imposizione fiscale che grava sulle agevolazioni, nonche' le condizioni del finanziamento, ivi comprese le modalita' del rimborso dello stesso, e presumendo un piano di erogazione del contributo in c/capitale secondo le seguenti modalita': anticipazione ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 389/82, convertito con modificazioni dalla legge n. 546/82, nel corso dell'anno solare in cui il programma di investimenti raggiunge un avanzamento pari al 20%, ovvero anticipazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 95/94, nel corso dell'anno solare in cui viene disposta la concessione delle agevolazioni; erogazione, per ciascun anno solare di realizzazione degli investimenti, fino al 70% o, a seconda dei casi, fino all'80% del contributo relativo allo stato d'avanzamento corrispondentemente raggiunto, a partire dall'anno e nella misura in cui ecceda l'anticipazione di cui sopra; erogazione fino al 90% nel corso dell'anno solare in cui il programma viene completato; erogazione del saldo nel corso dell'anno solare successivo a quello in cui il programma viene completato. 8. Nel caso in cui all'atto della concessione il programma sia stato gia' ultimato ovvero sia in avanzato stato di realizzazione, si presume, rispettivamente, che l'erogazione del saldo ovvero l'erogazione corrispondente allo stato d'avanzamento raggiunto come sopra definito avvenga in un'unica soluzione nell'anno solare in cui viene disposta la concessione medesima, ferme restando, nel secondo caso, le modalita' delle eventuali ulteriori erogazioni relative agli anni successivi. 9. Nel caso in cui la verifica di cui al precedente punto 7 si concluda con esito positivo, vengono concesse le agevolazioni cosi' come calcolate secondo i criteri di cui alla legge n. 64/86. Nel caso in cui la verifica evidenzi il superamento del richiamato massimale, si procede alla corrispondente riduzione prima del contributo in c/interessi - attraverso la riduzione dell'ammontare del finanziamento agevolato o, a richiesta della ditta, della sua durata - e poi, se occorre, anche del contributo in c/capitale netto attualizzato e quindi al calcolo delle agevolazioni concedibili secondo quanto indicato al punto 4. Il contributo in c/interessi cosi' rideterminato viene corrisposto su tutte le rate di preammortamento ed ammortamento dei mutui in essere alle relative scadenze. 10. Per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria agevolata di impianti, in considerazione della contestualita' degli investimenti effettuati dalla societa' di leasing e dell'erogazione delle corrispondenti agevolazioni alla societa' stessa (erogazione che si identifica con il prelievo delle agevolazioni dal conto di gestione da parte della societa' di leasing mano a mano che la stessa realizza gli investimenti), viene di norma calcolato e concesso un contributo in c/canoni in misura tale che il suo valore, al netto dell'imposizione fiscale, non sia superiore al 30% delle relative spese ammissibili, senza quindi, ricorrere ai calcoli di attualizzazione e rivalutazione; cio' sulla base degli elementi utili forniti dalle societa' di leasing in analogia a quanto indicato al precedente punto 7. Nel caso in cui all'atto della concessione la societa' di leasing abbia gia' effettuato investimenti antecedentemente all'anno solare della concessione medesima, si procede, ai fini del calcolo e della verifica, all'attualizzazione degli investimenti e delle agevolazioni nette ed alla successiva rivalutazione di queste ultime come indicato ai punti 2, 3 e 4, secondo le formule (1), (2) e (4) dell'allegato. Per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria agevolata di soli macchinari si procede, ai fini del calcolo e della verifica, sempre sulla base degli elementi utili forniti dalle societa' di leasing, all'attualizzazione degli investimenti effettuati dalle Societa' di leasing stesse (qualora si sviluppino in piu' di un anno solare) e delle agevolazioni nette, assumendo che queste ultime vengano erogate in un'unica soluzione nello stesso anno solare della concessione. 11. Per le iniziative di acquisto di servizi reali il contributo a fondo perduto viene calcolato nella misura del 30% delle spese ammesse riportate all'epoca di inizio dell'iniziativa medesima; lo stesso viene quindi rivalutato e ricalcolato al lordo dell'imposizione fiscale, nel limite di 500 milioni di lire annui per impresa, presumendo un'unica erogazione nell'anno solare nel quale viene disposta la concessione. 12. Per le iniziative di acquisto di sole scorte, correlate a programmi di investimenti fissi realizzati con il sistema della locazione finanziaria di impianti, si procede - nel caso in cui il programma di investimenti fissi sia stato agevolato in precedenza con concessione entro il 31 dicembre 1990 - al calcolo del contributo in c/interessi a fronte del finanziamento sulle scorte secondo il criteri fissati dalla legge n. 64/86. Nel caso in cui il programma di investimenti fissi risulti agevolato con concessione successiva al 31 dicembre 1990, si procede al calcolo del contributo in c/interessi a fronte del finanziamento sulle scorte solo se l'agevolazione gia' concessa a fronte del programma di investimenti fissi non abbia raggiunto il massimale consentito secondo quanto specificato al precedente punto 10. In tal caso il contributo in c/interessi verra' calcolato ed erogato secondo le modalita' precedentemente indicate. 13. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni alle iniziative indicate, emanato ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 95/94, contiene, tra l'altro, l'espressa riserva di rideterminazione delle agevolazioni finanziarie concesse nel caso in cui l'ammontare delle agevolazioni concedibili sia stato determinato in via presuntiva in relazione alle ipotesi assunte in merito ai tempi di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni e/o in merito al tasso di attualizzazione e qualora la ditta abbia usufruito di altri incentivi e agevolazioni comunque riconducibili all'iniziativa agevolata per i quali si sia sostanziato il diritto al beneficio successivamente al 1 gennaio 1991. A tal fine, prima dell'erogazione delle agevolazioni, il legale rappresentante della ditta deve rendere una specifica dichiarazione attestante l'ammontare delle agevolazioni e degli incentivi comunque riconducibili all'iniziativa agevolata eventualmente ottenuti o richiesti a far data dal 1 gennaio 1991, corredandole degli elementi utili al calcolo dell'e.s.n. degli stessi, e sottoscrivere l'impegno a non richiedere, a fronte del medesimo programma, ulteriori incentivi e agevolazioni che eccedano il massimale indicato. 14. In attesa di acquisire tutti gli elementi di cui ai punti 7 e 10 utili a determinare l'ammontare in e.s.n. delle agevolazioni concedibili, allo scopo di consentire l'applicazione delle procedure di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 95/94 anche per le iniziative ubicate nella provincia di Frosinone, si procede in via preliminare al calcolo delle agevolazioni secondo i criteri validi per le restanti province, ferme restando, ai fini della concessione, le modalita' di determinazione delle agevolazioni medesime, come indicato nei precedenti punti da 2 a 12. Il Ministro: SAVONA