Alle imprese interessate
                                  All'A.B.I.
                                  All'ASSILEA
                                  All'ASSIREME
                                  Agli    istituti     di     credito
                                  convenzionati   con   la  soppressa
                                  Agenzia per il Mezzogiorno
                                  Alle    societa'     di     leasing
                                  convenzionate   con   la  soppressa
                                  Agenzia per il Mezzogiorno
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla Coldiretti
                                  Alla    Confederazione     italiana
                                  agricoltori
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confesercenti
                                  Al  Comitato di coordinamento delle
                                  confederazioni artigiane
  Con riferimento all'art. 5 del decreto-legge 7  febbraio  1994,  n.
95,  che  ha  disposto  nuove  procedure  per  la  concessione  delle
agevolazioni alle iniziative non ancora deliberate  dall'Agenzia  per
la  promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile
1993, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge  22  ottobre
1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, si portano a conoscenza dei soggetti  in  indirizzo  le
modalita'  per  il calcolo delle agevolazioni finanziarie concedibili
secondo le suddette procedure alle iniziative ubicate nella provincia
di Frosinone. Per dette iniziative il decreto-legge 11  luglio  1988,
n.  258, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1988, n.
337, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in  attuazione
della  decisione  CEE/88/318  del 2 marzo 1988, ha fissato nel 30% il
limite di intensita' espresso in equivalente sovvenzione netto  degli
incentivi  e  delle  agevolazioni  dell'intervento  straordinario con
riferimento agli aiuti concessi a decorrere dal 1 gennaio 1991.
  1. Le modalita' che seguono si applicano alle agevolazioni concesse
o da concedere a partire  dal  1  gennaio  1991,  ferma  restando  la
precedente  disciplina  per  le  agevolazioni  di varia natura per le
quali, entro il 31 dicembre 1990, si e'  sostanziato  il  diritto  al
beneficio.
  2.   Il  massimale  delle  agevolazioni  concedibili,  espresso  in
equivalente sovvenzione netto, si calcola, per ciascun  programma  di
investimenti   da   agevolare,   in  ragione  del  30%  dei  relativi
investimenti fissi ammissibili, attualizzati,  qualora  il  programma
venga  realizzato  in  piu'  anni,  all'epoca  di avvio del programma
stesso, mediante calcolo basato sull'anno solare.
  3. Ai fini della verifica del rispetto del suddetto  massimale,  le
agevolazioni,  prima  di  essere  rapportate  agli investimenti fissi
ammissibili attualizzati, sono calcolate  al  netto  delle  eventuali
imposizioni    fiscali    (attualizzate    all'anno   di   competenza
dell'agevolazione  medesima,  qualora  le  stesse imposizioni fiscali
interessino  piu'  esercizi)  e,  se  erogate  in  piu'  anni,  vanno
ugualmente attualizzate all'epoca di avvio del programma.
  4.  Le agevolazioni nette attualizzate vanno ridotte nel limite del
massimale fissato; la misura della riduzione che  si  e'  resa  cosi'
necessaria   va,   quindi,  applicata  alle  agevolazioni  lorde  non
attualizzate al fine di determinare l'ammontare  da  concedere.  Cio'
equivale a rivalutare le agevolazioni concedibili espresse in e.s.n.,
attraverso  il  procedimento  inverso a quello di attualizzazione, in
riferimento ai tempi ed all'ammontare di  ciascuna  delle  erogazioni
effettuate  o  previste  ed a sommare le erogazioni cosi' rivalutate,
ciascuna   incrementata   della   relativa    imposizione    fiscale,
determinando, cosi', l'ammontare delle agevolazioni da concedere.
  5.  Il  tasso  da  applicare per le operazioni di attualizzazione e
rivalutazione e'  annuale,  salvo  revisioni  intervenute  nel  corso
dell'anno,  e  viene  determinato sulla base del tasso di riferimento
applicato ai finanziamenti agevolati nel settore industriale ai sensi
dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/76. A
partire dal 1 gennaio 1994 esso e'  pari  alla  media  del  tasso  di
riferimento   rilevato  nel  trimestre  settembre-novembre  dell'anno
precedente e puo' essere soggetto a revisione qualora  la  differenza
tra  il  tasso in vigore e la media dei tassi di riferimento rilevati
nel precedente trimestre superi il 15% del tasso in vigore stesso. Il
tasso da applicare per il calcolo  dell'e.s.n.  riferito  al  singolo
programma di investimenti e' quello in vigore nell'anno solare in cui
il  programma  medesimo e' iniziato. Nel caso di programmi da avviare
in anno successivo a quello della  concessione,  si  applica  in  via
presuntiva   il   tasso   di   attualizzazione/rivalutazione  vigente
nell'anno solare della  concessione  medesima.  Si  riportano,  nella
Tabella  1  dell'allegato,  i  tassi  di  attualizzazione  in  vigore
nell'ultimo decennio.
  6.   Si   riportano   altresi'   in   allegato   le   formule   per
l'attualizzazione  degli  investimenti,  delle  agevolazioni  o delle
imposizioni fiscali (formula 1), per il  calcolo  del  contributo  in
c/capitale  netto  attualizzato  (formula  2),  per la determinazione
dell'aiuto netto  attualizzato  derivante  dalla  concessione  di  un
prestito   agevolato   (formula  3)  e  per  la  rivalutazione  delle
agevolazioni (formula 4).
  7. Per le iniziative per le quali sono richiesti un  contributo  in
c/capitale  ed  un  finanziamento  agevolato,  al fine di disporre la
concessione delle agevolazioni nei limiti delle  risorse  finanziarie
disponibili,   questa   amministrazione   procede  al  calcolo  delle
agevolazioni stesse secondo i criteri di cui alla legge  n.  64/86  e
procede  altresi'  alla  verifica,  secondo  le  modalita'  di cui ai
precedenti punti 2  e  3,  che  il  relativo  valore  in  equivalente
sovvenzione  netto  -  calcolato  rapportando  la somma dei risultati
delle formule (2) e (3) dell'allegato al  totale  degli  investimenti
fissi  ammessi,  attualizzati  secondo  la  formula (1) dell'allegato
medesimo - rientri nel limite del 30% sulla base degli elementi utili
forniti dagli Istituti di credito, quali il  piano  di  realizzazione
degli  investimenti fissi ammissibili suddivisi per anno solare ed il
valore attualizzato degli stessi,  l'imposizione  fiscale  che  grava
sulle  agevolazioni,  nonche'  le  condizioni  del finanziamento, ivi
comprese  le  modalita'  del  rimborso  dello stesso, e presumendo un
piano di erogazione del contributo in c/capitale secondo le  seguenti
modalita':
   anticipazione  ai  sensi  dell'art. 1 del decreto-legge n. 389/82,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.  546/82,  nel  corso
dell'anno  solare  in  cui  il programma di investimenti raggiunge un
avanzamento pari al 20%, ovvero anticipazione ai sensi  dell'art.  5,
comma  3,  del  decreto-legge n. 95/94, nel corso dell'anno solare in
cui viene disposta la concessione delle agevolazioni;
   erogazione,  per  ciascun  anno  solare  di  realizzazione   degli
investimenti,  fino  al  70%  o, a seconda dei casi, fino all'80% del
contributo  relativo  allo  stato  d'avanzamento  corrispondentemente
raggiunto,   a  partire  dall'anno  e  nella  misura  in  cui  ecceda
l'anticipazione di cui sopra;
   erogazione fino al 90%  nel  corso  dell'anno  solare  in  cui  il
programma viene completato;
   erogazione  del  saldo  nel  corso  dell'anno  solare successivo a
quello in cui il programma viene completato.
  8. Nel caso in cui all'atto  della  concessione  il  programma  sia
stato gia' ultimato ovvero sia in avanzato stato di realizzazione, si
presume,   rispettivamente,   che   l'erogazione   del  saldo  ovvero
l'erogazione corrispondente allo stato d'avanzamento  raggiunto  come
sopra  definito avvenga in un'unica soluzione nell'anno solare in cui
viene disposta la concessione medesima, ferme restando,  nel  secondo
caso, le modalita' delle eventuali ulteriori erogazioni relative agli
anni successivi.
  9.  Nel  caso  in  cui  la verifica di cui al precedente punto 7 si
concluda con esito positivo, vengono concesse le  agevolazioni  cosi'
come calcolate secondo i criteri di cui alla legge n. 64/86. Nel caso
in  cui la verifica evidenzi il superamento del richiamato massimale,
si procede alla corrispondente  riduzione  prima  del  contributo  in
c/interessi    -   attraverso   la   riduzione   dell'ammontare   del
finanziamento agevolato o, a richiesta della ditta, della sua  durata
-  e  poi,  se  occorre,  anche  del  contributo  in c/capitale netto
attualizzato e  quindi  al  calcolo  delle  agevolazioni  concedibili
secondo  quanto  indicato  al  punto  4. Il contributo in c/interessi
cosi'  rideterminato  viene  corrisposto  su   tutte   le   rate   di
preammortamento  ed  ammortamento  dei  mutui in essere alle relative
scadenze.
  10. Per le iniziative da realizzare con il sistema della  locazione
finanziaria   agevolata   di   impianti,   in   considerazione  della
contestualita'  degli  investimenti  effettuati  dalla  societa'   di
leasing  e  dell'erogazione  delle  corrispondenti  agevolazioni alla
societa' stessa (erogazione che si identifica con il  prelievo  delle
agevolazioni dal conto di gestione da parte della societa' di leasing
mano  a mano che la stessa realizza gli investimenti), viene di norma
calcolato e concesso un contributo in c/canoni in misura tale che  il
suo  valore,  al netto dell'imposizione fiscale, non sia superiore al
30% delle relative spese  ammissibili,  senza  quindi,  ricorrere  ai
calcoli  di  attualizzazione  e  rivalutazione; cio' sulla base degli
elementi utili forniti dalle societa' di leasing in analogia a quanto
indicato al precedente punto  7.  Nel  caso  in  cui  all'atto  della
concessione la societa' di leasing abbia gia' effettuato investimenti
antecedentemente  all'anno  solare  della  concessione  medesima,  si
procede,  ai  fini  del calcolo e della verifica, all'attualizzazione
degli investimenti e delle  agevolazioni  nette  ed  alla  successiva
rivalutazione  di  queste  ultime  come  indicato  ai punti 2, 3 e 4,
secondo le formule (1), (2) e (4) dell'allegato.
  Per le iniziative da realizzare  con  il  sistema  della  locazione
finanziaria  agevolata  di  soli  macchinari  si procede, ai fini del
calcolo e della verifica, sempre  sulla  base  degli  elementi  utili
forniti   dalle   societa'   di  leasing,  all'attualizzazione  degli
investimenti effettuati dalle Societa' di leasing stesse (qualora  si
sviluppino  in  piu'  di  un anno solare) e delle agevolazioni nette,
assumendo che queste ultime vengano  erogate  in  un'unica  soluzione
nello stesso anno solare della concessione.
  11.  Per le iniziative di acquisto di servizi reali il contributo a
fondo perduto viene  calcolato  nella  misura  del  30%  delle  spese
ammesse  riportate  all'epoca  di inizio dell'iniziativa medesima; lo
stesso   viene   quindi   rivalutato   e   ricalcolato    al    lordo
dell'imposizione fiscale, nel limite di 500 milioni di lire annui per
impresa,  presumendo  un'unica  erogazione nell'anno solare nel quale
viene disposta la concessione.
  12. Per le iniziative di  acquisto  di  sole  scorte,  correlate  a
programmi  di  investimenti  fissi  realizzati  con  il sistema della
locazione finanziaria di impianti, si procede - nel caso  in  cui  il
programma di investimenti fissi sia stato agevolato in precedenza con
concessione  entro il 31 dicembre 1990 - al calcolo del contributo in
c/interessi a  fronte  del  finanziamento  sulle  scorte  secondo  il
criteri fissati dalla legge n. 64/86.
  Nel  caso  in  cui  il  programma  di  investimenti  fissi  risulti
agevolato con concessione successiva al 31 dicembre 1990, si  procede
al  calcolo  del contributo in c/interessi a fronte del finanziamento
sulle scorte solo  se  l'agevolazione  gia'  concessa  a  fronte  del
programma  di  investimenti  fissi  non  abbia raggiunto il massimale
consentito secondo quanto specificato al precedente punto 10. In  tal
caso il contributo in c/interessi verra' calcolato ed erogato secondo
le modalita' precedentemente indicate.
  13.   Il  provvedimento  di  concessione  delle  agevolazioni  alle
iniziative indicate, emanato ai sensi dell'art. 5  del  decreto-legge
n.    95/94,   contiene,   tra   l'altro,   l'espressa   riserva   di
rideterminazione delle agevolazioni finanziarie concesse nel caso  in
cui  l'ammontare delle agevolazioni concedibili sia stato determinato
in via presuntiva in relazione alle  ipotesi  assunte  in  merito  ai
tempi  di  realizzazione  degli  investimenti  e  di erogazione delle
agevolazioni e/o in merito al tasso di attualizzazione e  qualora  la
ditta  abbia  usufruito  di  altri  incentivi e agevolazioni comunque
riconducibili all'iniziativa agevolata per i quali si sia sostanziato
il diritto al beneficio successivamente al 1 gennaio 1991.
  A tal fine, prima dell'erogazione  delle  agevolazioni,  il  legale
rappresentante  della  ditta deve rendere una specifica dichiarazione
attestante l'ammontare delle agevolazioni e degli incentivi  comunque
riconducibili   all'iniziativa  agevolata  eventualmente  ottenuti  o
richiesti a far data dal 1 gennaio 1991, corredandole degli  elementi
utili  al calcolo dell'e.s.n. degli stessi, e sottoscrivere l'impegno
a  non  richiedere,  a  fronte  del  medesimo  programma,   ulteriori
incentivi e agevolazioni che eccedano il massimale indicato.
  14.  In  attesa di acquisire tutti gli elementi di cui ai punti 7 e
10 utili a  determinare  l'ammontare  in  e.s.n.  delle  agevolazioni
concedibili,  allo scopo di consentire l'applicazione delle procedure
di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 95/94 anche per le  iniziative
ubicate  nella  provincia di Frosinone, si procede in via preliminare
al calcolo  delle  agevolazioni  secondo  i  criteri  validi  per  le
restanti  province,  ferme  restando,  ai  fini della concessione, le
modalita'  di  determinazione  delle  agevolazioni   medesime,   come
indicato nei precedenti punti da 2 a 12.
                                                  Il Ministro: SAVONA