Art. 2.
  Le  dichiarazioni  rese  in  forma  di  atto  notorio o sostitutivo
dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 4 della legge  4  gennaio
1968, n. 15, devono attestare:
   1)  che  l'impianto  e'  in  perfetto  stato di funzionamento, con
l'indicazione della data di avvio a produzione e di quella di entrata
a regime;
   2) che tutta la documentazione di spesa presentata e'  regolare  e
coerente   con   il   programma   oggetto   delle  agevolazioni,  con
l'indicazione degli estremi del provvedimento di concessione;
   3)  la  capacita'  produttiva  dell'impianto  produzione   massima
conseguibile)  e la produzione annua effettiva a regime, utilizzando,
per  le  tipologie  di  prodotti  gia'  indicate  nella  domanda   di
agevolazione, le stesse unita' di misura;
   4)  il  numero  degli addetti occupati presso l'azienda, suddiviso
fra operai e  impiegati  e  fra  occupati  fissi  e  stagionali,  con
l'indicazione del numero complessivo delle giornate annue lavorate;
   5)  che  l'impianto  non  produce  inquinamento e che gli scarichi
industriali rientrano nei limiti di  tollerabilita'  stabiliti  dalle
leggi   n.   319/1976,   n.   650/1979,   e  successive  modifiche  e
integrazioni, ovvero che l'impresa e'  autorizzata  allo  smaltimento
degli scarichi industriali mediante impianti consortili o simili;
   6)  che  le  opere murarie ed assimilate ammesse alle agevolazioni
sono state realizzate in conformita' alla concessione  edilizia,  con
l'indicazione degli estremi della stessa;
ovvero
   che  le opere murarie realizzate in difformita' o in assenza della
relativa concessione edilizia,  sono  state  oggetto  di  domanda  di
sanatoria,  ai  sensi della legge n. 47/1985, con l'indicazione degli
estremi  della  stessa;  che  l'oblazione  corrispondente  e'   stata
interamente  pagata; che non esistono, in proposito, vincoli ostativi
al rilascio della concessione edilizia a sanatoria;
   7) che l'immobile ove viene esercitata l'attivita',  anche  se  in
locazione o in comodato, ha destinazione d'uso conforme all'attivita'
stessa  dall'origine, per intervenute variazioni in regime ordinario,
ovvero a seguito  di  condono  (in  quest'ultimo  caso  indicare  gli
estremi  della  domanda,  il pagamento integrale dell'oblazione e che
non esistono vincoli ostativi al suo rilascio);
   8) la superficie complessiva  in  mq  delle  parti  di  fabbricato
industriale  -  ovvero dei corpi di fabbrica a se' stanti - destinati
ad abitazione del custode,  e  che  gli  stessi  sono  utilizzati  da
dipendente assunto con qualifica specifica di guardiano-custode.
  Nel caso di operazioni di locazione finanziaria la dichiarazione di
cui  al  precedente  punto 2) e' resa dal legale rappresentante della
societa' di leasing o da un procuratore all'uopo delegato.