Art. 3. L'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ultimata la realizzazione degli investimenti, provvede a trasmettere all'istituto di credito o alla societa' di leasing le dichiarazioni di cui all'art. 2. Gli istituti di credito o le societa' di leasing, verificatane la completezza, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le predette dichiarazioni entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, unitamente alla documentazione di spesa e alla relazione finale sull'ultimazione del progetto, redatta secondo le vigenti convenzioni con la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e completata in ogni sua parte. In particolare, l'istituto di credito dovra' inoltre allegare, alla predetta documentazione, copia della nuova delibera di finanziamento eventualmente adottata in conseguenza di variazioni degli investimenti agevolabili.