Art. 3.
  L'impresa    beneficiaria    delle    agevolazioni,   ultimata   la
realizzazione degli investimenti, provvede a trasmettere all'istituto
di credito o  alla  societa'  di  leasing  le  dichiarazioni  di  cui
all'art. 2.
  Gli  istituti  di credito o le societa' di leasing, verificatane la
completezza, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato le predette dichiarazioni entro  trenta  giorni  dal
ricevimento  delle  stesse, unitamente alla documentazione di spesa e
alla relazione finale sull'ultimazione del progetto, redatta  secondo
le  vigenti  convenzioni  con  la soppressa Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno e completata in ogni sua parte.
  In particolare, l'istituto di credito dovra' inoltre allegare, alla
predetta documentazione, copia della nuova delibera di  finanziamento
eventualmente   adottata   in   conseguenza   di   variazioni   degli
investimenti agevolabili.