Art. 5. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutte le operazioni per le quali, alla data del verbale di trasferimento delle competenze e delle funzioni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non siano stati nominati i collaudatori. Nel caso di operazioni per le quali gli istituti di credito o le societa' di leasing abbiano gia' trasmesso la relazione e la documentazione finale di spesa, le dichiarazioni di cui all'art. 2, unitamente alle certificazioni di cui all'art. 4, saranno trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente dalle imprese beneficiarie. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 marzo 1994 Il Ministro: SAVONA