Art. 5.
  Le  disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutte le
operazioni per le quali, alla data del verbale di trasferimento delle
competenze  e  delle  funzioni  al  Ministero   dell'industria,   del
commercio   e   dell'artigianato,   non   siano   stati   nominati  i
collaudatori.
  Nel caso di operazioni per le quali gli istituti di  credito  o  le
societa'  di  leasing  abbiano  gia'  trasmesso  la  relazione  e  la
documentazione finale di spesa, le dichiarazioni di cui  all'art.  2,
unitamente  alle  certificazioni di cui all'art. 4, saranno trasmesse
al  Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato
direttamente dalle imprese beneficiarie.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 marzo 1994
                                                  Il Ministro: SAVONA