Art. 2. A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'assegno per assistenza personale continuativa, per l'anno 1994, e' fissato in L. 580.000 mensili.