Art. 2.
  A  norma  dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio
1982, n. 251, e ai sensi dell'art. 20 della legge 28  febbraio  1986,
n.  41 e dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'assegno
per assistenza personale continuativa, per l'anno 1994, e' fissato in
L. 580.000 mensili.