Art. 10. P e r s o n a l e 1. Il Dipartimento dello spettacolo, si avvale per l'assolvimento dei compiti istituzionali, del personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, secondo il contingente individuato con decreto del Presidente del Consiglio, nell'ambito dei ruoli di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80. 2. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il Dipartimento si avvale del personale della Direzione generale dello spettacolo del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, nonche' di altro personale del soppresso Ministero ad esso assegnato con ordine di servizio dell'autorita' di cui all'art. 1, comma 1. Roma, 12 marzo 1994 Il Presidente: CIAMPI Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1994 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 56