Art. 10.
                          P e r s o n a l e
  1. Il Dipartimento dello spettacolo, si avvale  per  l'assolvimento
dei  compiti istituzionali, del personale del soppresso Ministero del
turismo e dello spettacolo, secondo il  contingente  individuato  con
decreto  del  Presidente  del Consiglio, nell'ambito dei ruoli di cui
all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80.
  2. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto  di  cui  al
comma  1,  il  Dipartimento  si  avvale del personale della Direzione
generale dello spettacolo del soppresso Ministero del turismo e dello
spettacolo, nonche' di altro personale  del  soppresso  Ministero  ad
esso  assegnato con ordine di servizio dell'autorita' di cui all'art.
1, comma 1.
   Roma, 12 marzo 1994
                                                Il Presidente: CIAMPI
Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 56