Art. 6.
           Ufficio IV per le attivita' musicali e di danza
  1. L'ufficio provvede alla concessione e  alla  liquidazione  delle
sovvenzioni  per  le  attivita'  musicali  e  di  danza;  esercita il
controllo sulla gestione  contabile  e  la  vigilanza  amministrativa
degli enti lirici e istituzioni concertistiche.
  2. L'ufficio si articola nelle seguenti ripartizioni interne:
    a) enti lirici sinfonici e istituzioni concertistiche assimilate;
    b)   teatri   di   tradizione   e   di   provincia,   istituzioni
concertistico-orchestrali, attivita' di danza;
    c) festival, concertistica e promozione musicale.