Art. 6. Ufficio IV per le attivita' musicali e di danza 1. L'ufficio provvede alla concessione e alla liquidazione delle sovvenzioni per le attivita' musicali e di danza; esercita il controllo sulla gestione contabile e la vigilanza amministrativa degli enti lirici e istituzioni concertistiche. 2. L'ufficio si articola nelle seguenti ripartizioni interne: a) enti lirici sinfonici e istituzioni concertistiche assimilate; b) teatri di tradizione e di provincia, istituzioni concertistico-orchestrali, attivita' di danza; c) festival, concertistica e promozione musicale.