Art. 8.
                         Settore legislativo
  1. Nell'ambito dell'Ufficio centrale di cui all'art. 23 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e' costituito un apposito settore legislativo
che provvede, nelle materie attribuite al  Dipartimento  ai  seguenti
compiti: consulenza giuridica; predisposizione di testi legislativi e
valutazione  di  testi  normativi  relativi  alla materia spettacolo;
concertazione sui provvedimenti  normativi  di  competenza  di  altri
Ministeri  o  di  altri  dipartimenti  della Presidenza del Consiglio
incidenti  sulla  materia  spettacolo;  adempimenti   relativi   alle
attivita' parlamentari.
  2.  Al  settore  legislativo  e'  preposto il consigliere giuridico
designato con proprio decreto dall'autorita' di cui all'art. 1, comma
1. Il settore si avvale di  personale  del  soppresso  Ministero  del
turismo  e  dello  spettacolo,  di  personale  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e di esperti di cui all'art. 31 della legge 23
agosto 1988, n. 400, secondo il contingente determinato  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  3.   Il  settore  legislativo  e'  posto  alle  dirette  dipendenze
dell'autorita' di cui all'art. 1, comma 1,  del  presente  decreto  e
opera  in  collegamento  con  l'ufficio centrale per il coordinamento
dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo  e
con  il  Dipartimento  che  su  richiesta  provvede  agli adempimenti
istruttori e  a  quelli  strumentali  al  funzionamento  del  settore
medesimo.
  4.  Nell'ambito  dell'ufficio  stampa di cui all'art. 7 del decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27  dicembre  1988  e'
istituito  un  servizio stampa alle dirette dipendenze dell'autorita'
di cui  all'art.  1,  comma  1.  Il  servizio,  in  collegamento  con
l'ufficio  stampa  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, cura
l'analisi  della  stampa  relativa  all'attivita'  del  Dipartimento.
L'autorita'  delegata  di cui all'art. 1, comma 1, nomina con proprio
decreto il responsabile del servizio.