Art. 2.
        Individuazione dell'alunno come persona handicappata
  1. All'individuazione dell'alunno  come  persona  handicappata,  al
fine   di   assicurare   l'esercizio   del   diritto  all'educazione,
all'istruzione e all'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12
e 13 della legge  n.  104  del  1992,  provvede  lo  specialista,  su
segnalazione  ai  servizi di base, anche da parte del competente capo
d'istituto, ovvero  lo  psicologo  esperto  dell'eta'  evolutiva,  in
servizio  presso  le  UU.SS.LL.  o  in  regime  di convenzione con le
medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria ed amministrativa,
per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni  dalle
segnalazioni.