Art. 7.
                              Vigilanza
  1. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
tramite  i  propri  servizi,  esercitano  la  vigilanza  sulle unita'
sanitarie e/o  socio-sanitarie  locali,  perche'  diano  la  piena  e
qualificata   collaborazione  agli  operatori  della  scuola  e  alle
famiglie, al fine  di  dare  attuazione  al  diritto  all'educazione,
all'istruzione   e   all'integrazione   scolastica   dell'alunno   in
situazione di handicap, previsti dagli articoli 12 e 13  della  legge
n. 104 del 1992.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 24 febbraio 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  GARAVAGLIA, Ministro della sanita'
                                  PALADIN,    Ministro     per     il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie e gli affari regionali
                                   Registrato alla Corte dei conti il
                                  18 marzo 1994
                                  Atti di Governo,  registro  n.  90,
                                  foglio n. 16