LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7; Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, modificato con provvedimento 17 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1994, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il proprio successivo provvedimento 28 febbraio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 7 marzo 1994, con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni al provvedimento di riclassificazione dei medicinali, anche ai sensi dell'art. 8, comma 13, ultimo periodo, della legge n. 537/1993; Ritenuta la necessita' di apportare alcune correzioni di errori materiali agli elenchi allegati al predetto provvedimento del 28 febbraio 1994; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 186, il quale stabilisce che, in attesa della determinazione dei prezzi ai sensi della deliberazione del CIPE indicante i criteri per la fissazione del prezzo medio dei farmaci, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le specialita' medicinali collocate nelle classi a) e b) del comma 10 dello stesso art. 8 della legge predetta sono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano stati giudicati dalla Commissione unica del farmaco come compatibili con i vincoli di spesa farmaceutica previsti dalla medesima legge; Viste le comunicazioni con le quali alcune societa' titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinali gia' incluse nella classe a) di cui all'art. 8, comma 10, della legge citata, hanno indicato, per gli stessi prodotti, nuovi prezzi, inferiori a quelli attualmente in vigore; Ritenuto che per i prodotti in questione sussistono i presupposti per l'applicazione della richiamata disposizione del decreto-legge n. 186/1994; Decreta: Art. 1. 1. Agli allegati 1, 2, 2- A, 3 e 3- A del provvedimento del 28 febbraio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 7 marzo 1994, sono apportate, rispettivamente, le rettifiche indicate negli allegati 1, 2, 2- A, 3 e 3- A al presente provvedimento. 2. I nuovi prezzi di specialita' medicinali riportati nell'allegato 4 al presente provvedimento sono giudicati, agli effetti dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 186, come compatibili con i vincoli di spesa farmaceutica previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537. Conseguentemente, alle specialita' medicinali indicate nello stesso allegato 4 si applicano i prezzi predetti a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento. 3. Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 1994 Il Ministro della sanita' Presidente della Commissione unica del farmaco GARAVAGLIA