LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n. 266, recante
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  con  particolare
riferimento all'art. 7;
  Visto  il  proprio  provvedimento  30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31  dicembre
1993,  modificato con provvedimento 17 gennaio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1994, con cui si e' proceduto
alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi  dell'art.  8,  comma
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto   il  proprio  successivo  provvedimento  28  febbraio  1994,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  54
del  7  marzo  1994,  con  il  quale sono state apportate modifiche e
integrazioni al provvedimento di  riclassificazione  dei  medicinali,
anche  ai sensi dell'art. 8, comma 13, ultimo periodo, della legge n.
537/1993;
  Ritenuta la necessita' di apportare  alcune  correzioni  di  errori
materiali  agli  elenchi  allegati  al  predetto provvedimento del 28
febbraio 1994;
 Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 186, il
quale stabilisce che, in attesa della determinazione  dei  prezzi  ai
sensi  della  deliberazione  del  CIPE  indicante  i  criteri  per la
fissazione del prezzo medio  dei  farmaci,  secondo  quanto  previsto
dall'art.  8,  comma  12,  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, le
specialita' medicinali collocate nelle classi a) e b)  del  comma  10
dello  stesso  art.  8  della legge predetta sono commercializzate ai
prezzi   indicati   dalle   aziende   titolari    dell'autorizzazione
all'immissione   in   commercio,  che  siano  stati  giudicati  dalla
Commissione unica del farmaco come compatibili con i vincoli di spesa
farmaceutica previsti dalla medesima legge;
  Viste le  comunicazioni  con  le  quali  alcune  societa'  titolari
dell'autorizzazione   all'immissione   in  commercio  di  specialita'
medicinali gia' incluse nella classe a) di cui all'art. 8, comma  10,
della  legge  citata,  hanno indicato, per gli stessi prodotti, nuovi
prezzi, inferiori a quelli attualmente in vigore;
  Ritenuto che per i prodotti in questione sussistono  i  presupposti
per l'applicazione della richiamata disposizione del decreto-legge n.
186/1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Agli  allegati  1,  2,  2- A, 3 e 3- A del provvedimento del 28
febbraio 1994, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 7 marzo 1994, sono apportate, rispettivamente, le
rettifiche  indicate  negli allegati 1, 2, 2- A, 3 e 3- A al presente
provvedimento.
  2. I nuovi prezzi di specialita' medicinali riportati nell'allegato
4 al presente provvedimento sono giudicati, agli effetti dell'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 18 marzo 1994, n.  186,  come  compatibili
con  i vincoli di spesa farmaceutica previsti dalla legge 24 dicembre
1993, n. 537. Conseguentemente, alle specialita' medicinali  indicate
nello  stesso  allegato  4 si applicano i prezzi predetti a decorrere
dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
  3. Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 31 marzo 1994
                      Il Ministro della sanita'
           Presidente della Commissione unica del farmaco
                             GARAVAGLIA