Art. 13.
  Il 1 aprile 1994 la Banca d'Italia provvedera' a versare, presso la
sezione  di  tesoreria  provinciale  di  Roma,  il  controvalore  del
capitale  nominale  dei  buoni  assegnati al prezzo di aggiudicazione
d'asta.
  La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascera',  per  detto
versamento,   quietanza  di  entrata  al  bilancio  dello  Stato  per
l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione.