Art. 13. Il 1 aprile 1994 la Banca d'Italia provvedera' a versare, presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta. La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascera', per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione.