REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI ORGANI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA Art. 1. O r g a n i Sono organi dell'Istituto nazionale di geofisica: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il consiglio scientifico; d) il collegio dei revisori dei conti. Art. 2. Il presidente 1) Il presidente dell'Istituto e' scelto tra professori universitari in discipline geofisiche ovvero persone particolarmente esperte in geofisica ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica con la procedura prevista dall'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2) Il presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato secondo le norme di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Per le incompatibilita' si applicano le norme di cui alla stessa legge 24 gennaio 1978, n. 14. 3) Il presidente: a) vigila sull'andamento della gestione e sovrintende all'attivita' generale dell'Istituto; b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico; c) fissa l'ordine del giorno per le riunioni degli organi collegiali di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo; d) formula proposte al consiglio di amministrazione in ordine alle delibere e agli altri provvedimenti da adottare; e) formula proposte al consiglio di amministrazione in ordine all'attivita' generale dell'Istituto; f) predispone, sentito il direttore generale e la Conferenza dei dirigenti, i programmi annuali e pluriennali riguardanti l'attivita' scientifica; g) presenta al consiglio di amministrazione le relazioni annuali sull'attivita' svolta e sullo stato di realizzazione dei programmi di cui alla precedente lettera f); h) trasmette al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica i programmi di cui alla precedente lettera f) e le relazioni di cui alla precedente lettera g); i) cura i rapporti con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con gli altri organi vigilanti; l) promuove e coordina la collaborazione scientifica dell'Istituto con altre istituzioni nazionali ed internazionali; m) nell'ambito di quanto previsto dalla precedente lettera e) e nelle materie comunque attinenti all'attivita' generale dell'Istituto dispone in ordine alla partecipazione del personale dell'Istituto stesso ai congressi e convegni nazionali e internazionali e ad attivita' di collaborazione o qualificazione professionale che debbono svolgersi fuori della sede dell'Istituto. I provvedimenti di cui sopra sono adottati nell'ambito di un programma annuale o pluriennale approvato dal consiglio di amministrazione; n) nei casi di necessita' e d'urgenza adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione al quale gli stessi sono sottoposti nella prima riunione successiva; o) adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dal consiglio di amministrazione dalle leggi e dai regolamenti. I provvedimenti adottati dal presidente nelle materie di sua competenza assumono la forma di delibere e sono controfirmati da direttore generale, e numerati in ordine progressivo di data. Tali provvedimenti vengono raccolti in volumi annuali e conservati nella raccolta ufficiale degli atti dell'Istituto. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente e' coadiuvato dal direttore generale e puo' avvalersi di un ufficio di presidenza, posto alle sue dirette dipendenze e costituito da personale dell'Ente. Per specifiche esigenze la cui materia esula dalle competenze del personale dell'Istituto, possono essere chiamati a collaborare con l'ufficio di presidenza, con incarico temporaneo, consulenti esterni nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente. Al presidente dell'Istituto spetta una indennita' di carica determinata secondo le norme in vigore. Ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di missione il presidente e' equiparato al personale dell'Istituto con livello professionale piu' elevato. In caso di assenza del presidente o di temporaneo impedimento le funzioni di presidente sono svolte da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente e scelto tra i membri del consiglio stesso. Art. 3. Consiglio di amministrazione: composizione e nomina Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di geofisica e' presieduto dal presidente dell'Ente ed e' inoltre composto da: a) due rappresentanti del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di cui uno scelto tra esperti nel campo di attivita' dell'Istituto e uno scelto tra esperti in materia gestionale-amministrativa; b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dei servizi tecnici nazionali; c) un rappresentante del Ministero del tesoro. Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione, con deliberazione motivata del consiglio stesso, sottoposta all'approvazionedel Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, altri due membri scelti tra esperti nella ricerca geofisica o designati, su richiesta dell'Istituto, da altri enti ed organismi pubblici che abbiano uno stretto rapporto di collaborazione con l'Istituto stesso. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati secondo le norme in vigore. Art. 4. Consiglio di amministrazione: compiti Il consiglio di amministrazione: a) delibera, su proposta del presidente e sentiti il direttore generale e la Conferenza dei dirigenti il regolamento concernente gli organi dell'Istituto; b) delibera, su proposta del presidente e sentiti il direttore generale e la Conferenza dei dirigenti il regolamento concernente l'articolazione delle strutture organizzative dell'Ente e il loro funzionamento; c) delibera, su proposta del presidente e sentiti il direttore generale e la Conferenza dei dirigenti, il regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile; d) delibera, su proposta del direttore generale e sentite la Conferenza dei dirigenti e le organizzazioni sindacali, il regolamento concernente il personale; e) delibera, su proposta del presidente sentiti il consiglio scientifico e la Conferenza dei dirigenti, i programmi annuali e pluriennali indicando le risorse finanziarie e di personale necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi; f) delibera il bilancio di previsione e le relative variazioni; g) delibera il conto consuntivo; h) approva le relazioni di cui alla lettera g) del precedente art. 2; i) approva il regolamento per il conferimento delle borse di studio e per lo svolgimento presso l'Istituto di attivita' per il conseguimento del dottorato di ricerca; l) approva il regolamento per le pubblicazioni scientifiche e tecniche; m) delibera il regolamento per lo svolgimento presso l'Istituto di attivita' di studio e di ricerca da parte di ricercatori di altre istituzioni nazionali e internazionali; n) delibera sull'assunzione di mutui e in materia di anticipazioni di cassa da parte dell'Istituto cassiere; o) delibera in materia di assunzione di personale; p) delibera in ordine alle deleghe da conferire al presidente, al direttore generale, ai dirigenti, ai responsabili di strutture o ad altro personale circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione e aggiudicazione di gare, la stipula dei contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura e di pagamento; q) nomina il vice presidente; r) nomina i membri del consiglio scientifico; s) nomina il direttore generale; t) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Ente che dalla legge e dai regolamenti non sia demandato ad altri organi. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), sono adottate con la maggioranza dei membri del consiglio e sono sottoposte al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il regolamento di cui alla lettera c) e' sottoposto all'approvazione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministero del tesoro. Art. 5. Consiglio di amministrazione: convocazioni, validita' delle sedute, deliberazioni Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente, con avviso spedito almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione. In caso di urgenza il consiglio puo' essere convocato telegraficamente con preavviso di almeno tre giorni. Il consiglio di amministrazione deve inoltre essere convocato quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide quando e' presente la meta' piu' uno dei suoi componenti. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate, salvo nei casi nei quali e' diversamente disposto dal presente regolamento, con la maggioranza dei presenti. In caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente della riunione. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con voto consuntivo e con facolta' di iniziativa e di proposta, il direttore generale dell'Istituto. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore amministrativo dell'Istituto. Art. 6. Consiglio di amministrazione: indennita' e compensi Ai membri del consiglio di amministrazione compete una indennita' di carica il cui importo e' fissato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con lo stesso decreto di cui all'art. 3. Spetta altresi' un gettone di presenza per le sedute del consiglio di amministrazione nella misura e con le modalita' stabilite con lo stesso decreto di cui al comma precedente. Il rimborso delle spese di missione compete nella misura e con le modalita' previste per il presidente. Art. 7. Consiglio scientifico: composizione e nomina Il consiglio scientifico dell'Istituto nazionale di geofisica e' composto da: a) due ricercatori dell'Istituto eletti dal personale tecnico-scientifico dell'Istituto stesso; b) due esperti nel campo delle scienze geofisiche; c) due esperti, anche stranieri, che svolgono attivita' di ricerca nei campi di interesse dell'Istituto. I membri di cui alle lettere b) e c) sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto su motivata proposta del presidente. I membri del consiglio scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Art. 8. Consiglio scientifico: compiti Il consiglio scientifico: a) esprime pareri e formula proposte in ordine ai programmi annuali e pluriennali di cui all'art. 4, lettera e); b) esprime il proprio parere sulle relazioni annuali e pluriennali di cui all'art. 2, lettera g); c) esprime il proprio parere su ogni argomento di carattere scientifico relativo all'attivita' dell'Ente, sottoposti al consiglio stesso dal consiglio di amministrazione o dal presidente dell'Istituto. Ai membri del consiglio scientifico possono essere affidati dal consiglio di amministrazione, in relazione alle specifiche competenze, e sentita la conferenza dei dirigenti, compiti particolari relativamente alla formazione e all'aggiornamento del personale tecnico e di ricerca e per la predisposizione e realizzazione di specifici programmi di ricerca. I pareri del consiglio scientifico devono essere espressi entro trenta giorni dalla data in cui sono stati richiesti salvo diverso termine fissato con la richiesta stessa. Art. 9. Consiglio scientifico: funzionamento Il consiglio scientifico e' convocato dal presidente dell'Istituto con avviso spedito almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e la documentazione relativa all'argomento o agli argomenti sottoposti all'esame del consiglio stesso. I pareri del consiglio scientifico devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta salvo diverso termine fissato con la richiesta stessa. Nello svolgimento dei suoi compiti il consiglio scientifico, o singolarmente i suoi membri, puo' avvalersi della collaborazione del personale scientifico dell'Istituto. Alle sedute del consiglio scientifico assiste il direttore generale. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore amministrativo. Art. 10. Consiglio scientifico: compensi La funzione di membro del consiglio scientifico e' gratuita. Ai componenti spetta un gettone di presenza per le sedute del consiglio determinato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente e il rimborso delle spese di missione nella misura e con le modalita' previste per il presidente dell'Ente. Art. 11. Collegio dei revisori dei conti: composizione e nomina Il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto nazionale di geofisica e' composta da: a) un revisore designato dal presidente della Corte dei conti con funzioni di presidente del collegio; b) un revisore designato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; c) un revisore designato dal Ministro del tesoro; d) un revisore nominato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto su motivata proposta del presidente. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per un periodo di quattro anni. I componenti possono essere confermati. Ai membri del collegio spetta una indennita' di carica e un gettone di presenza per le riunioni il cui importo e' stabilito con il decreto di nomina. L'indennita' di missione compete nella misura e con le modalita' stabilite per il presidente dell'Ente. Art. 12. Collegio dei revisori: compiti e funzionamento Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione. A tal fine copia della convocazione di cui all'art. 5 e della documentazione ad essa allegata e' inviata con le stesse modalita' al presidente e ai membri del collegio. Art. 13. Direttore generale Il direttore generale dell'Istituto nazionale di geofisica e' nominato dal consiglio di amministrazione su motivata proposta del presidente, tra persone di comprovata esperienza professionale nel campo amministrativo gestionale. Il rapporto del direttore generale e' regolato da un contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni rinnovabile. Il trattamento economico di attivita' e' disciplinato secondo le norme vigenti in materia. Al trattamento economico di quiescenza e previdenza si applicano le norme in vigore per il personale di ruolo dell'Istituto. Le funzioni di direttore generale dell'Istituto nazionale di geofisica sono incompatibili con qualsiasi altra attivita' fatti salvi eventuali particolari incarichi ad esso affidati dal consiglio di amministrazione; se affidati da altri enti o organismi pubblici o privati, e purche' temporanei e saltuari, devono essere preventivamente assentiti dal consiglio di amministrazione. Qualora venga nominato direttore generale un dipendente di ruolo dell'Istituto, lo stesso e' collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato; al termine del mandato il dipendente e' riammesso, a domanda, nei ruoli del personale dell'Ente con la qualifica e le funzioni possedute all'atto della nomina; all'anzianita' maturata al momento della nomina a direttore generale si aggiunge per intero quella maturata in tale ultima posizione. Art. 14. Direttore generale: funzioni Il direttore generale: a) e' preposto all'organizzazione dell'attivita' e al personale assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dagli organi dell'Istituto; b) cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Istituto; c) assicura, in collaborazione con il direttore amministrativo, la corretta applicazione della normativa riguardante il personale e la gestione patrimoniale finanziaria e contabile; d) partecipa con voto consultivo e con facolta' di iniziativa e di proposta alle sedute del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico; e) formula proposte ed esprime pareri in materia di ristrutturazione operativa, consistenza degli organici, nomina e promozione dei dirigenti, conferimento degli incarichi di dirigenza e di deleghe ai dirigenti stessi e agli altri dipendenti; f) predispone, in collaborazione col direttore amministrativo e secondo le direttive impartite dagli organi dell'Istituto, il bilancio di previsione; g) predispone, in collaborazione con il direttore amministrativo, il conto consuntivo; h) dispone, sulla base di specifiche deleghe, conferitegli dal consiglio di amministrazione per l'assunzione di impegni, l'indizione e l'aggiudicazione di gare e la stipula dei contratti; i) esercita ogni altra funzione conferitagli dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dai regolamenti, e dalle altre disposizioni di legge. Art. 15. Entrata in vigore A norma di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua emanazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli organi istituzionali di cui all'art. 1 sono prorogati nella loro attuale composizione fino all'emanazione dei regolamenti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 4.