(all. 2 - art. 1)
                 REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI ORGANI
                DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
                               Art. 1.
                             O r g a n i
   Sono organi dell'Istituto nazionale di geofisica:
     a) il presidente;
     b) il consiglio di amministrazione;
     c) il consiglio scientifico;
     d) il collegio dei revisori dei conti.
                               Art. 2.
                            Il presidente
   1)  Il  presidente  dell'Istituto   e'   scelto   tra   professori
universitari  in discipline geofisiche ovvero persone particolarmente
esperte in geofisica ed e' nominato con decreto del Presidente  della
Repubblica  con  la  procedura  prevista  dall'art.  3 della legge 23
agosto 1988, n. 400.
   2) Il presidente  dura  in  carica  quattro  anni  e  puo'  essere
confermato secondo le norme di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Per  le  incompatibilita'  si  applicano  le norme di cui alla stessa
legge 24 gennaio 1978, n. 14.
   3) Il presidente:
     a)  vigila   sull'andamento   della   gestione   e   sovrintende
all'attivita' generale dell'Istituto;
     b)  convoca  e  presiede  il  consiglio  di amministrazione e il
consiglio scientifico;
     c) fissa l'ordine  del  giorno  per  le  riunioni  degli  organi
collegiali di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo;
     d)  formula  proposte  al consiglio di amministrazione in ordine
alle delibere e agli altri provvedimenti da adottare;
     e) formula proposte al consiglio di  amministrazione  in  ordine
all'attivita' generale dell'Istituto;
     f) predispone, sentito il direttore generale e la Conferenza dei
dirigenti,  i programmi annuali e pluriennali riguardanti l'attivita'
scientifica;
     g) presenta al consiglio di amministrazione le relazioni annuali
sull'attivita' svolta e sullo stato di realizzazione dei programmi di
cui alla precedente lettera f);
     h)  trasmette  al  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e tecnologica i programmi di cui alla precedente lettera
f) e le relazioni di cui alla precedente lettera g);
     i) cura i rapporti con il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica e con gli altri organi vigilanti;
     l)   promuove   e   coordina   la   collaborazione   scientifica
dell'Istituto con altre istituzioni nazionali ed internazionali;
     m) nell'ambito di quanto previsto dalla precedente lettera e)  e
nelle materie comunque attinenti all'attivita' generale dell'Istituto
dispone  in  ordine  alla  partecipazione del personale dell'Istituto
stesso ai congressi  e  convegni  nazionali  e  internazionali  e  ad
attivita'   di  collaborazione  o  qualificazione  professionale  che
debbono svolgersi fuori della sede dell'Istituto. I provvedimenti  di
cui  sopra  sono  adottati  nell'ambito  di  un  programma  annuale o
pluriennale approvato dal consiglio di amministrazione;
     n)  nei casi di necessita' e d'urgenza adotta i provvedimenti di
competenza del consiglio di amministrazione al quale gli stessi  sono
sottoposti nella prima riunione successiva;
     o)  adotta  tutti  i provvedimenti demandati alla sua competenza
dal consiglio di amministrazione dalle leggi e dai regolamenti.
   I provvedimenti adottati  dal  presidente  nelle  materie  di  sua
competenza  assumono  la  forma  di  delibere e sono controfirmati da
direttore generale, e numerati in ordine progressivo  di  data.  Tali
provvedimenti  vengono  raccolti in volumi annuali e conservati nella
raccolta ufficiale degli atti dell'Istituto.
   Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente e' coadiuvato  dal
direttore  generale  e  puo'  avvalersi  di un ufficio di presidenza,
posto  alle  sue  dirette  dipendenze  e  costituito   da   personale
dell'Ente.
   Per  specifiche esigenze la cui materia esula dalle competenze del
personale dell'Istituto, possono essere chiamati  a  collaborare  con
l'ufficio  di presidenza, con incarico temporaneo, consulenti esterni
nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente.
   Al  presidente  dell'Istituto  spetta  una  indennita'  di  carica
determinata secondo le norme in vigore.
   Ai   fini   dell'attribuzione   dell'indennita'   di  missione  il
presidente e'  equiparato  al  personale  dell'Istituto  con  livello
professionale piu' elevato.
   In  caso  di assenza del presidente o di temporaneo impedimento le
funzioni di presidente sono svolte da un vice presidente nominato dal
consiglio di amministrazione su proposta del presidente e scelto  tra
i membri del consiglio stesso.
                               Art. 3.
         Consiglio di amministrazione: composizione e nomina
   Il   consiglio   di  amministrazione  dell'Istituto  nazionale  di
geofisica e'  presieduto  dal  presidente  dell'Ente  ed  e'  inoltre
composto da:
     a)  due  rappresentanti  del  Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica di cui uno scelto tra  esperti  nel
campo  di attivita' dell'Istituto e uno scelto tra esperti in materia
gestionale-amministrativa;
     b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento dei servizi tecnici nazionali;
     c) un rappresentante del Ministero del tesoro.
   Possono  essere  chiamati   a   far   parte   del   consiglio   di
amministrazione,  con  deliberazione  motivata  del consiglio stesso,
sottoposta all'approvazionedel  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica  e  tecnologica,  altri  due  membri  scelti tra
esperti  nella  ricerca   geofisica   o   designati,   su   richiesta
dell'Istituto,  da  altri  enti ed organismi pubblici che abbiano uno
stretto rapporto di collaborazione con l'Istituto stesso.
   Il consiglio  di  amministrazione  e'  nominato  con  decreto  del
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati
secondo le norme in vigore.
                               Art. 4.
                Consiglio di amministrazione: compiti
   Il consiglio di amministrazione:
     a)  delibera,  su proposta del presidente e sentiti il direttore
generale e la Conferenza dei dirigenti il regolamento concernente gli
organi dell'Istituto;
     b) delibera, su proposta del presidente e sentiti  il  direttore
generale  e  la  Conferenza  dei dirigenti il regolamento concernente
l'articolazione delle strutture organizzative  dell'Ente  e  il  loro
funzionamento;
     c)  delibera,  su proposta del presidente e sentiti il direttore
generale e la Conferenza dei dirigenti,  il  regolamento  concernente
l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile;
     d)  delibera,  su  proposta  del direttore generale e sentite la
Conferenza  dei  dirigenti  e   le   organizzazioni   sindacali,   il
regolamento concernente il personale;
     e)  delibera,  su  proposta  del presidente sentiti il consiglio
scientifico e la Conferenza dei  dirigenti,  i  programmi  annuali  e
pluriennali   indicando   le   risorse  finanziarie  e  di  personale
necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi;
     f) delibera il bilancio di previsione e le relative variazioni;
     g) delibera il conto consuntivo;
     h) approva le relazioni di cui alla lettera  g)  del  precedente
art. 2;
     i)  approva  il  regolamento  per il conferimento delle borse di
studio e per lo svolgimento presso l'Istituto  di  attivita'  per  il
conseguimento del dottorato di ricerca;
     l)  approva  il  regolamento per le pubblicazioni scientifiche e
tecniche;
     m) delibera il regolamento per lo svolgimento presso  l'Istituto
di  attivita' di studio e di ricerca da parte di ricercatori di altre
istituzioni nazionali e internazionali;
     n)  delibera  sull'assunzione  di  mutui   e   in   materia   di
anticipazioni di cassa da parte dell'Istituto cassiere;
     o) delibera in materia di assunzione di personale;
     p)  delibera  in ordine alle deleghe da conferire al presidente,
al direttore generale, ai dirigenti, ai responsabili di  strutture  o
ad   altro   personale   circa  l'assunzione  di  impegni  di  spesa,
l'indizione e aggiudicazione di gare,  la  stipula  dei  contratti  e
l'emissione di ordinativi di fornitura e di pagamento;
     q) nomina il vice presidente;
     r) nomina i membri del consiglio scientifico;
     s) nomina il direttore generale;
     t)  delibera  su ogni altro argomento di interesse dell'Ente che
dalla legge e dai regolamenti non sia demandato ad altri organi.
   Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), d), e), f),  g),  h),
sono  adottate  con  la  maggioranza  dei membri del consiglio e sono
sottoposte al Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
e  tecnologica  ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della legge 9
maggio 1989, n. 168.
   Il  regolamento   di   cui   alla   lettera   c)   e'   sottoposto
all'approvazione   del   Ministero   della   ricerca   scientifica  e
tecnologica di concerto con il Ministero del tesoro.
                               Art. 5.
        Consiglio di amministrazione: convocazioni, validita'
                     delle sedute, deliberazioni
   Il consiglio di amministrazione e' convocato dal  presidente,  con
avviso  spedito  almeno  otto  giorni prima della data fissata per la
riunione, contenente  l'indicazione  dell'ordine  del  giorno,  della
data, dell'ora e del luogo della riunione.
   In   caso   di   urgenza   il   consiglio  puo'  essere  convocato
telegraficamente con preavviso di almeno tre giorni.
   Il consiglio di  amministrazione  deve  inoltre  essere  convocato
quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
   Le  sedute  del consiglio di amministrazione sono valide quando e'
presente la meta' piu' uno dei suoi componenti.
   Le deliberazioni del consiglio di amministrazione  sono  adottate,
salvo  nei  casi  nei  quali  e'  diversamente  disposto dal presente
regolamento, con la maggioranza dei presenti. In caso di parita'  dei
voti prevale il voto del presidente della riunione.
   Alle  sedute  del consiglio di amministrazione partecipa, con voto
consuntivo e con facolta' di iniziativa e di proposta,  il  direttore
generale  dell'Istituto. Le funzioni di segretario verbalizzante sono
svolte dal direttore amministrativo dell'Istituto.
                               Art. 6.
         Consiglio di amministrazione: indennita' e compensi
   Ai membri del consiglio di amministrazione compete una  indennita'
di  carica  il cui importo e' fissato dal Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica con lo stesso decreto di  cui
all'art. 3.
   Spetta altresi' un gettone di presenza per le sedute del consiglio
di  amministrazione  nella misura e con le modalita' stabilite con lo
stesso decreto di cui al comma precedente.
   Il rimborso delle spese di missione compete nella misura e con  le
modalita' previste per il presidente.
                               Art. 7.
            Consiglio scientifico: composizione e nomina
   Il  consiglio  scientifico dell'Istituto nazionale di geofisica e'
composto da:
     a)  due   ricercatori   dell'Istituto   eletti   dal   personale
tecnico-scientifico dell'Istituto stesso;
     b) due esperti nel campo delle scienze geofisiche;
     c)  due  esperti,  anche  stranieri,  che  svolgono attivita' di
ricerca nei campi di interesse dell'Istituto.
   I membri di cui alle lettere b) e c) sono nominati  dal  consiglio
di amministrazione dell'Istituto su motivata proposta del presidente.
   I membri del consiglio scientifico durano in carica quattro anni e
possono essere confermati.
                               Art. 8.
                   Consiglio scientifico: compiti
   Il consiglio scientifico:
     a)  esprime  pareri  e  formula  proposte in ordine ai programmi
annuali e pluriennali di cui all'art. 4, lettera e);
     b)  esprime  il  proprio  parere  sulle  relazioni   annuali   e
pluriennali di cui all'art. 2, lettera g);
     c)  esprime  il  proprio  parere  su ogni argomento di carattere
scientifico relativo all'attivita' dell'Ente, sottoposti al consiglio
stesso  dal   consiglio   di   amministrazione   o   dal   presidente
dell'Istituto.
   Ai  membri  del  consiglio scientifico possono essere affidati dal
consiglio  di   amministrazione,   in   relazione   alle   specifiche
competenze,   e   sentita   la   conferenza  dei  dirigenti,  compiti
particolari relativamente alla  formazione  e  all'aggiornamento  del
personale   tecnico   e   di  ricerca  e  per  la  predisposizione  e
realizzazione di specifici programmi di ricerca.
   I pareri del consiglio scientifico devono  essere  espressi  entro
trenta  giorni  dalla  data in cui sono stati richiesti salvo diverso
termine fissato con la richiesta stessa.
                               Art. 9.
                Consiglio scientifico: funzionamento
   Il consiglio scientifico e' convocato dal presidente dell'Istituto
con avviso spedito almeno otto giorni prima della data fissata per la
riunione.
   La  convocazione  deve  contenere  l'ordine  del   giorno   e   la
documentazione  relativa  all'argomento  o  agli argomenti sottoposti
all'esame del consiglio stesso.
   I pareri del consiglio scientifico devono  essere  espressi  entro
trenta  giorni  dalla  richiesta salvo diverso termine fissato con la
richiesta stessa.
   Nello svolgimento dei suoi compiti  il  consiglio  scientifico,  o
singolarmente  i suoi membri, puo' avvalersi della collaborazione del
personale scientifico dell'Istituto.
   Alle  sedute  del  consiglio  scientifico  assiste  il   direttore
generale.
   Le  funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore
amministrativo.
                              Art. 10.
                   Consiglio scientifico: compensi
   La funzione di membro del consiglio scientifico e' gratuita.
   Ai componenti spetta un gettone di  presenza  per  le  sedute  del
consiglio  determinato  dal  consiglio di amministrazione su proposta
del presidente e il rimborso delle spese di missione nella  misura  e
con le modalita' previste per il presidente dell'Ente.
                              Art. 11.
       Collegio dei revisori dei conti: composizione e nomina
   Il  collegio  dei  revisori  dei  conti dell'Istituto nazionale di
geofisica e' composta da:
     a) un revisore designato dal presidente della  Corte  dei  conti
con funzioni di presidente del collegio;
     b)  un  revisore designato dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica;
     c) un revisore designato dal Ministro del tesoro;
     d)  un  revisore  nominato  dal  consiglio  di   amministrazione
dell'Istituto su motivata proposta del presidente.
   Il  collegio  dei  revisori  e'  nominato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica  per  un
periodo di quattro anni.
   I componenti possono essere confermati.
   Ai  membri  del  collegio  spetta  una  indennita'  di carica e un
gettone di presenza per le riunioni il cui importo e'  stabilito  con
il decreto di nomina.
   L'indennita'  di  missione compete nella misura e con le modalita'
stabilite per il presidente dell'Ente.
                              Art. 12.
           Collegio dei revisori: compiti e funzionamento
   Il  collegio  dei  revisori  dei conti provvede al riscontro degli
atti di gestione, accerta  la  regolare  tenuta  dei  libri  e  delle
scritture  contabili,  esamina  il bilancio di previsione ed il conto
consuntivo redigendo apposite  relazioni  ed  effettua  verifiche  di
cassa.
   I  revisori  esercitano  il  loro mandato anche individualmente ed
assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.
   A tal fine copia della convocazione di  cui  all'art.  5  e  della
documentazione ad essa allegata e' inviata con le stesse modalita' al
presidente e ai membri del collegio.
                              Art. 13.
                         Direttore generale
   Il  direttore  generale  dell'Istituto  nazionale  di geofisica e'
nominato dal consiglio di amministrazione su  motivata  proposta  del
presidente,  tra  persone  di comprovata esperienza professionale nel
campo amministrativo gestionale.
   Il rapporto del direttore generale e' regolato da un  contratto  a
tempo determinato della durata massima di cinque anni rinnovabile.
   Il  trattamento  economico di attivita' e' disciplinato secondo le
norme vigenti in materia.
   Al trattamento economico di quiescenza e previdenza  si  applicano
le norme in vigore per il personale di ruolo dell'Istituto.
   Le  funzioni  di  direttore  generale  dell'Istituto  nazionale di
geofisica sono incompatibili  con  qualsiasi  altra  attivita'  fatti
salvi  eventuali particolari incarichi ad esso affidati dal consiglio
di amministrazione; se affidati da altri enti o organismi pubblici  o
privati,   e   purche'   temporanei   e   saltuari,   devono   essere
preventivamente assentiti dal consiglio di amministrazione.
   Qualora venga nominato direttore generale un dipendente  di  ruolo
dell'Istituto,  lo  stesso  e' collocato in aspettativa senza assegni
per tutta la durata del mandato; al termine del mandato il dipendente
e' riammesso, a domanda, nei ruoli del  personale  dell'Ente  con  la
qualifica   e   le   funzioni   possedute   all'atto   della  nomina;
all'anzianita' maturata al momento della nomina a direttore  generale
si aggiunge per intero quella maturata in tale ultima posizione.
                              Art. 14.
                    Direttore generale: funzioni
   Il direttore generale:
     a)  e' preposto all'organizzazione dell'attivita' e al personale
assicurandone l'unita' operativa e  di  indirizzo  nel  rispetto  dei
criteri   generali   e   delle   direttive   stabilite  dagli  organi
dell'Istituto;
     b) cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate  dagli  organi
dell'Istituto;
     c)  assicura, in collaborazione con il direttore amministrativo,
la corretta applicazione della normativa riguardante il  personale  e
la gestione patrimoniale finanziaria e contabile;
     d)  partecipa con voto consultivo e con facolta' di iniziativa e
di proposta alle  sedute  del  consiglio  di  amministrazione  e  del
consiglio scientifico;
     e)   formula   proposte   ed   esprime   pareri  in  materia  di
ristrutturazione operativa,  consistenza  degli  organici,  nomina  e
promozione dei dirigenti, conferimento degli incarichi di dirigenza e
di deleghe ai dirigenti stessi e agli altri dipendenti;
     f)  predispone, in collaborazione col direttore amministrativo e
secondo  le  direttive  impartite  dagli  organi  dell'Istituto,   il
bilancio di previsione;
     g)    predispone,    in    collaborazione   con   il   direttore
amministrativo, il conto consuntivo;
     h) dispone, sulla base di specifiche deleghe,  conferitegli  dal
consiglio di amministrazione per l'assunzione di impegni, l'indizione
e l'aggiudicazione di gare e la stipula dei contratti;
     i) esercita ogni altra funzione conferitagli dal presidente, dal
consiglio   di   amministrazione,  dai  regolamenti,  e  dalle  altre
disposizioni di legge.
                              Art. 15.
                          Entrata in vigore
   A norma di quanto previsto dal  quarto  comma  dell'art.  8  della
legge  9 maggio 1989, n. 168, il presente regolamento entra in vigore
il  quindicesimo  giorno  successivo  alla  sua  emanazione  mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Gli  organi  istituzionali  di cui all'art. 1 sono prorogati nella
loro attuale composizione fino all'emanazione dei regolamenti di  cui
alle lettere b), c) e d) del precedente art. 4.